'I'nlale spese Original: Original: EUR 112.00 Coplc per nollficn 6. 224,00 d. EUR 112.00 EUR 57,72 EUR 5115,72 Dlreuore delln Segmena REPUBBLICA ITALIANA n) Don 553 Run (minimal: IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA composta dai seguemi magistrati: Don. Luciana Savagnone Presideme Don. Giuseppa Cernigliaro Consigliere -- relatore Don. Giuseppe Grasso Consigliere ha pronunciato |a seguenie SENTENZA N. 753/201 nel giudizio di responsabilite iscrino a| n. 65068 del regisiro di segreieria, promosso dal Procuraiore regionale nei confronti di: - IMMORDINO Maria, naia i| - 1950 a Villalba (CL), rappresentata difesa dal Prof. Aw. Aristide Police ed eleflivameme domiciliala in Palermo presso lo studio Rosanna Rosolino sito in come da procura allegaia a||a memoria difensiva. difensore ha chiesio di ricevere |e comunicazioni al segueme indirizzo di pos1a eleflronica cenificata: - MIFSUD Joseph, nato -1950 a Pieia (Malia), residenza sconosciuta, coniumace; - VELLA Giuseppe, naio i| - 1968 a Raffadali (AG) rappresentato difeso dagli Aw.ii Giovanni Immordino Giuseppe Immordino ed eleflivameme domiciliaio in Palermo presso i| Ioro come da procura allegaia alla 2 memoria di costituzione. Esaminati gli atti e i documenti di causa; Uditi, nella pubblica udienza dell’11 luglio 2018, il relatore, dott.ssa Giuseppa Cernigliaro, il pubblico ministero, nella persona del Procuratore regionale dott. Gianluca Albo, l’Avv. Giuseppe Immordino, in rappresentanza del Vella, e l’Avv. Police per la convenuta Immordino. Ritenuto in FATTO Con atto di citazione depositato presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale il 17 ottobre 2017, il pubblico ministero conveniva in giudizio la professoressa Maria Immordino, il professore Joseph Mifsud e il dott. Giuseppe Vella per sentirli condannare al pagamento della somma complessiva di € 179.601,81 per l’asserito danno patrimoniale cagionato al Consorzio universitario della Provincia di Agrigento consistente nei compensi ingiustificati attribuiti, dal 2011 al 2016, al convenuto Vella, incaricato della funzione di direttore amministrativo del Consorzio. La contestazione veniva rivolta ai professori Mifsud e Immordino nella qualità di presidenti del Consorzio, avvicendatisi nei periodi interessati dall’indagine, ed al Vella, quale percettore delle somme indebitamente corrisposte, sul quale incombeva l’obbligo di farne rilevare l’illiceità. La Procura regionale riferiva di avere ricevuto un esposto anonimo in cui si segnalavano come illegittimi i compensi erogati al predetto 3 Vella per l’incarico ricevuto; da tale segnalazione era quindi scaturita l’indagine dell’organo requirente, eseguita per il tramite della Guardia di Finanza di Agrigento, i cui esiti venivano illustrati dall’attore pubblico nei seguenti termini. Il Consorzio universitario della Provincia di Agrigento, istituito il 12 ottobre 1994 dai soci fondatori Comune di Agrigento, relativa Provincia regionale e locale Camera di commercio, nel 2010 conferiva l’incarico di direttore amministrativo al dott. Giuseppe Vella, già Segretario generale della Provincia regionale, ente detentore della maggioranza delle quote del Consorzio. La predetta nomina veniva formalizzata dal Consiglio di amministrazione dell’ente consortile nella seduta del 19 aprile 2010; nella deliberazione si demandava al Presidente l’adozione dei provvedimenti conseguenti, tra cui l’individuazione dei compensi da corrispondere al direttore. La Procura regionale contestava, in primo luogo, che detto rapporto di servizio non fosse mai stato regolamentato con la sottoscrizione di un contratto di lavoro bensì con una mera nota di incarico (datata 20 aprile 2010 a firma del Presidente dell’ente), a differenza di quanto praticato nei confronti del predecessore del Vella, con il quale era stato stipulato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il Requirente lamentava inoltre la mancata esplicitazione dei criteri per la determinazione del trattamento economico annuo (ascendente ad € 42.000,00, oltre la tredicesima mensilità) e dell’indennità di 4 risultato attribuiti al Vella (pari al 30 per cento del monte salari riconosciutogli), con conseguente violazione del principio di economicità previsto dall’art. 1 della legge n. 241/1990, dell’art. 24 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 (istitutivo del principio dell’onnicomprensività della retribuzione) e delle previsioni del D.Lgs. del 27 ottobre 2009, n. 150 (c.d. “riforma Brunetta”) concernenti la valutazione della performance dei dipendenti pubblici. Sul punto, evidenziava che la liquidazione della retribuzione di risultato era avvenuta ad esito della compilazione di una scheda di valutazione annuale meramente descrittiva dei compiti svolti dal direttore e senza la preventiva individuazione degli obiettivi. Le illustrate condizioni economiche venivano sostanzialmente mantenute ferme anche dopo l’insediamento della Presidente Immordino la quale, con una nota datata 8 aprile 2014 (indirizzata al responsabile dei servizi finanziari del Consorzio ed al Vella), nel confermare il precedente assetto retributivo del Direttore, apportava una decurtazione del 20 per cento al trattamento fondamentale (su richiesta dello stesso interessato) mantenendo inalterata l’indennità di risultato. A riprova dell’irragionevolezza del predetto trattamento economico, il pubblico ministero richiamava la delibera consortile n. 92/1996 con la quale la retribuzione del direttore amministrativo dell’epoca, dott. Siragusa, era stata parametrata al trenta per cento del compenso spettante al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione; ciò posto, l’attore pubblico, ritenendo corretta la precedente 5 determinazione, reputava integralmente non dovuta la parte eccedente il limite così individuato. Il Procuratore regionale aggiungeva, poi, che la remunerazione erogata all’odierno convenuto si configurava come eccessiva in quanto non proporzionata alla prestazione resa (di natura extraistituzionale e, quindi, non a tempo pieno) posto che il Vella continuava a svolgere le proprie mansioni di Segretario generale presso l’ente di appartenenza. Ritenuti, pertanto, del tutto privi di giustificazione i compensi attribuiti al Vella dal Consorzio universitario (nella duplice componente di trattamento fondamentale ed accessorio), la Procura attrice contestava agli odierni convenuti un danno alle casse del Consorzio universitario di Agrigento, limitato alle annualità non prescritte, di € 126.425,67 per la parte della retribuzione riconosciuta al Vella, per gli anni dal 2011 al 2016, in misura eccedente il limite individuato dalla richiamata deliberazione n. 92/1996 , e di € 53.176,17 per l’indennità di risultato corrisposta sine titulo tra il 2011 e il 2014. Per i fatti illustrati la Procura emetteva invito a dedurre nei confronti degli odierni convenuti, ritualmente notificato al Vella ed alla Professoressa Immordino nelle modalità ordinarie, mentre al Professore Mifsud, risultato irreperibile ad esito dei numerosi tentativi eseguiti e delle ricerche condotte dalla Procura attrice, la notifica veniva effettuata a mente dell’art. 143 c.p.c. nel luogo di ultima residenza. In data 19 giugno 2017 l’organo requirente presentava istanza di 6 proroga del termine di cui all’art. 67, comma 5, del c.g.c. per il deposito dell’atto di citazione; tale domanda veniva respinta da questa Sezione giurisdizionale con l’ordinanza n. 2/2017 del 27 giugno 2017 per la ritenuta insussistenza dei relativi presupposti di legge. Quanto ai fatti oggetto di contestazione, le difese spiegate dalla Immordino e dal Vella in sede preprocessuale non venivano ritenute idonee dalla Procura regionale a superare gli addebiti prospettati e, pertanto, costoro venivano convenuti in giudizio, unitamente al Mifsud, per sentirne dichiarare la responsabilità, a titolo di colpa grave, per il danno arrecato al Consorzio con una differente imputazione delle quote; al Vella veniva infatti ascritta la metà dell’intero danno, ascendente ad € 89.800,92, al professore Mifsud e alla professoressa Immordino, rispettivamente, la quota di € 64.454,66 e quella di € 25.346,22, computate in relazione al periodo in cui ciascuno di essi aveva svolto la funzione di Presidente del Consorzio. Il 18 maggio 2018 si costituiva il dott. Vella il quale, con memoria depositata il 20 giugno successivo, eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti in quanto egli non era un dipendente del Consorzio universitario bensì della Provincia regionale di Agrigento, presso la quale svolgeva la funzione di Segretario generale. Rappresentava anche di essere stato appositamente autorizzato dal proprio ente datore di lavoro a svolgere le funzioni di direttore amministrativo del Consorzio, e pertanto, anche sotto tale 7 profilo, andrebbe esclusa la giurisdizione del giudice contabile. Secondariamente, il convenuto eccepiva l’inammissibilità dell’atto di citazione perché emesso ben oltre il termine previsto dall’art. 67, commi 5 e 6, del codice della giustizia contabile nonché dell’art. 68, c 3, posto che, con ordinanza n. 2/2017 del 27/6/2017 questa Sezione giurisdizionale aveva rigettato la richiesta di proroga formulata dalla Procura regionale. Veniva infatti rilevato che alla professoressa Immordino e al dott. Vella l’invito a dedurre era stato notificato, rispettivamente, in data 11 gennaio 2017 e 12 gennaio 2017 ed al professore Mifsud, in data 19 gennaio 2017, a mente dell’art. 143 c.p.c., mentre l’atto di citazione risulta depositato nel successivo mese di ottobre con evidente superamento del termine di decadenza previsto dalla legge. Nel merito, si evidenziava l’infondatezza della contestazione attorea concernente l’assenza di un formale contratto, posto che l’incarico era stato conferito in virtù del ruolo che il Vella rivestiva presso la Provincia regionale e risultava formalizzato in un accordo, secondo lo schema negoziale dell’interessato, poi della proposta corredata seguita dall’accettazione dall’autorizzazione dell’Ente di appartenenza. Con riguardo ai compiti del direttore amministrativo, si richiamavano l’art. 14 dello Statuto e l’art. 10 del regolamento del Consorzio, espressamente indicati nella determina presidenziale n. 3/2010 di conferimento mentre, per la durata dell’incarico, se ne affermava la coincidenza con quella della funzione di Segretario generale presso 8 la Provincia regionale. In relazione al compenso, si negava che potesse assumere rilevanza il trattamento economico attribuito ai soggetti precedentemente nominati precisando che, con delibera n. 11/2011 di adozione del regolamento interno dei servizi, il Consorzio ha stabilito che al responsabile amministrativo dell’Ente, ove proveniente dall’esterno in caso di indisponibilità del soggetto statutariamente individuato, si attribuisca la retribuzione prevista dal CCNL degli EE.LL. per l’area della dirigenza, area di appartenenza dello stesso Vella. In ordine all’indennità di risultato, l’art. 18, comma 14, del menzionato regolamento, la commisura al 50 per cento del trattamento economico complessivo percepito cosicché l’indennità attribuita non si configura come arbitraria né quanto alla determinazione né quanto al suo successivo riconoscimento, avvenuto in seguito alla valutazione dell’operato del dirigente effettuata dal Presidente del Consorzio a mente del medesimo art. 18 del regolamento. Si evidenziava altresì che l’art. 74 del D.lgs. n. 150/2009 stabilisce che le norme sulla valutazione della perfomance, di diretta attuazione dell'articolo 97 della Costituzione, costituiscono principi generali dell'ordinamento ai quali le regioni e gli enti locali sono tenuti ad adeguarsi. Venivano indi esposti gli obiettivi in concreto realizzati dal Direttore amministrativo nelle annualità oggetto di contestazione. Il convenuto concludeva affermando l’inesistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi fondanti la responsabilità del danno erariale e, ferme restando le eccezioni di carattere preliminare, chiedeva la 9 propria assoluzione da ogni addebito con vittoria di spese. La professoressa Immordino, costituitasi con memoria depositata il 28 giugno 2018, ricorreva ad argomentazioni del tutto analoghe a quelle esposte dal convenuto Vella concludendo per l’inammissibilità dell’atto di citazione per violazione dei termini previsti dagli artt. 67 e 68 c.g.c. Nel merito, eccepiva la prescrizione degli importi afferenti l’anno 2011, sosteneva l’infondatezza della pretesa attorea e chiedeva di essere dichiarata esente da responsabilità; in subordine, faceva istanza di applicazione del potere riduttivo. Il Mifsud, nei cui confronti la notifica dell’atto di citazione è stata eseguita, con le modalità di cui all’art. 143 c.p.c., il 19 febbraio 2018 (e perfezionatasi in data 11 marzo 2018), non si costituiva in giudizio. Il 4 luglio 2018 il pubblico ministero depositava note di replica con le quali confutava le eccezioni sollevate dai convenuti sull’inammissibilità dell’atto di citazione sostenendo che l’invito a dedurre era stato notificato al prof. Mifsud in data 23 luglio 2017, ai sensi dell’art. 143 c.p.c.. La prima notifica cui si riferivano i convenuti, asseritamente avvenuta nel gennaio del 2017, sarebbe stata infatti nulla in quanto l’ufficiale giudiziario non aveva effettuato alcuna ulteriore ricerca del soggetto invitato e per tale ragione la Procura regionale è stata autorizzata dal Presidente di questa Sezione giurisdizionale ad eseguire la notifica a mezzo delle forze di polizia. Una volta ottenuta la conferma dell’ultima residenza del Mifsud, la notifica è stata eseguita in Roma, in forza dell’art. 143 c.p.c., con il deposito dell’atto presso la Casa comunale il 3.7.2017 e con 10 perfezionamento il successivo 23 luglio. Dalla descritta articolazione dei fatti, il Requirente faceva discendere la tempestività dell’atto di citazione. Per quanto concerne l’eccezione di prescrizione, ritenute condivisibili le tesi esposte dai convenuti, il pubblico ministero riduceva la propria pretesa dell’importo di € 30.256,00 (afferente l’annualità 2011) detraendola, per metà ciascuno, dalla contestazione mossa rispettivamente al Vella e al Mifsud. Infine, quanto al merito, evidenziava che il compenso del Vella, a partire dal 2015, si era drasticamente ridimensionato, a riprova dell’irragionevolezza delle precedenti retribuzioni erogate. Concludeva quindi per la condanna dei convenuti, per come riformulata quanto all’ammontare. Alla pubblica udienza dell’11 luglio 2018 veniva preliminarmente dichiarata la contumacia del convenuto Mifsud secondo l’art. 93 del c.g.c. Nel corso della discussione orale, il pubblico ministero si richiamava al contenuto delle proprie note di replica affermando la tempestività dell’atto di citazione e la sussistenza del danno erariale, nei limiti della quantificazione da ultimo effettuata, imputabile alla condotta dei convenuti dei quali chiedeva pertanto la condanna. l’Avv. Giuseppe Immordino, in rappresentanza del convenuto Vella, insisteva, in primo luogo, per il difetto di giurisdizione e, in via subordinata, per la declaratoria di inammissibilità dell’atto di citazione stante la sua tardività; al riguardo, affermava la piena validità della 11 notifica dell’invito a dedurre eseguita nei confronti del Mifsud il 19 gennaio 2017, in applicazione dell’art 143 c.p.c. Nel merito, contestava la prospettazione della Procura attrice sostenendo che la remunerazione dell’incarico attribuito al Vella fosse ancorata alle disposizioni statutarie del Consorzio ed alle clausole del CCNL del personale dirigenziale degli enti locali; concludeva, pertanto, per l’assoluzione del proprio assistito. L’Avv. Police, in difesa della convenuta Immordino, rimarcava la ritualità della prima notificazione dell’invito a dedurre nei confronti del Mifsud con conseguente inammissibilità dell’atto di citazione depositato ben oltre il termine di decadenza previsto dal codice della giustizia contabile. Per confermare la congruità del trattamento accessorio liquidato al Vella, si richiamava ai numerosi documenti prodotti in giudizio, attestanti in maniera analitica il pieno raggiungimento dei risultati da parte del direttore; sotto questo profilo, le schede di rilevazione annuali contestate dalla Procura regionale si sarebbero limitate ad esprimere un giudizio sintetico sull’operato del dirigente, strettamente ancorato ai predetti atti prodromici. Chiedeva quindi che la propria assistita fosse dichiarata esente da qualsivoglia responsabilità. La causa è stata quindi posta in decisione. Considerato in DIRITTO 1. In primo luogo, ai sensi dell’art. 93 del c.g.c., il Collegio deve dichiarare la contumacia del convenuto Mifsud Joseph. 11 Inlatti, a seguito delle diflicolte incontrate per la notificazione dell'invito a dedurre al Milsud, Ia Procura regionale, con istanza depositata il 6 novembre 2017, ha richiesto al Presideme di questa Sezione giurisdizionale I'autorizzazione ad avvalersi delle lorze di polizia per effefluare Ia notificazione dell'aflo di citazione. Dalle ricerche condone tame dalla Procura quanta dalle Stazioni dei Carabinieri di Roma dal Nucleo di Polizia economico-linanziaria della Guardia di finanza di Roma, era emerso Che il menzionato convenuto gle resideme a Roma nella-- non viveva pifl da tempo presso tale indirizzo in quanta l'apparlamenlo risultava occupato da altri soggeni sin dal 2015 ed era gie in corso Ia procedura di irreperibilite. Esito negative ha altres'l avuto la ricerca del Mifsud presso la "Link Campus University' di Roma, ove il suddeno rivestiva I'incarico di Visiting Professor, presso l'indirizzo di residenza a Londra, per come 5i evince dalla comunicazione del Consolato Generale d'ltalia a Londra anestante il mancato rinvenimento del Mifsud da parte del servizio postale britannico nel luogo indicato. Onenula I'aulorizzazione presidenziale (con decreto n. 185/2017) risuhando impossibile risalire ad un diverse luogo ove effettuare Ia notificazione dell'ano di citazione, Ia segreteria della Procura regionale, con missiva del 9 febbraio 2018, ha quindi chiesto di Roma l'espletamento di tale incombente presso la Casa Comunale di Roma, comune di ultima residenza del convenuto, ai sensi dell'an. 143, comma 1 c.p.c. ("59 non sono canosciuti la 13 residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’articolo 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario”). In queste ipotesi, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte: nel caso in esame è stata effettuata in data 19 febbraio 2018 e, pertanto, si è perfezionata l’11 marzo 2018. Il contraddittorio processuale risulta, così, ritualmente instaurato, nel rispetto dei termini liberi previsti dalla legge tra la data di notificazione dell’atto di citazione e la data odierna fissata per la discussione della causa (art. 88, comma 3 c.g.c.). 2. In via preliminare, occorre scrutinare l’eccezione sollevata dal convenuto Vella di difetto di giurisdizione di questa Corte dei conti sulla base del duplice presupposto che egli non fosse un dipendente del Consorzio universitario e che l’incarico rivestito presso tale ente fosse stato previamente autorizzato dalla Provincia regionale datrice di lavoro. Sotto il primo profilo, va rilevato che, nell’arco temporale in cui si sono svolti i fatti oggetto della presente controversia, il Vella svolgeva il ruolo di responsabile amministrativo del Consorzio universitario della Provincia di Agrigento. Tale circostanza è stata ammessa dalla stessa difesa e risulta ampiamente provata dalla produzione documentale della Procura attrice. 14 Il Consorzio universitario di Agrigento è stato istituito a termini dell’art. 60 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore) che prevede in capo ai Rettori “l'obbligo di promuovere la formazione di consorzi allo scopo di coordinare le iniziative nel modo più utile ed efficace ai fini del mantenimento e funzionamento delle Università e Istituti”. Relativamente alla natura giuridica di tali consorzi, il successivo art. 61 del suddetto t.u. così si esprime: “Ai Consorzi universitari è riconosciuta personalità, giuridica. Ciascun Consorzio è costituito con la convenzione che determina i rapporti fra gli Enti e i privati partecipanti al Consorzio stesso, ed ha uno statuto che ne regola l'ordinamento e il funzionamento. La convenzione e lo statuto sono approvati con decreto Reale emanato su proposta del Ministro dell'educazione nazionale, udito il Consiglio di Stato, e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno”. Il Consorzio in esame è stato istituito d’iniziativa della Provincia regionale di Agrigento al dichiarato fine di sostenere il Polo didattico di Agrigento dell’Università degli studi di Palermo e con coinvolgimento del Comune di Agrigento e della relativa Camera di Commercio. A sostegno della qualificazione pubblica di tale Consorzio, va quindi richiamato il comma 1 dell’art. 31 del D.Lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 a mente del quale: “Gli enti locali per la gestione associata di uno o più servizi e l'esercizio associato di funzioni possono costituire un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui 15 all'articolo 114, in quanto compatibili. Al consorzio possono partecipare altri enti pubblici, quando siano a ciò autorizzati, secondo le leggi alle quali sono soggetti”. Ancora, il menzionato art 114 definisce l'azienda speciale come “ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale” (nel testo ratione temporis vigente). Ancora, l’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 annovera tra le amministrazioni pubbliche “tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”. Data la natura evidentemente pubblica del Consorzio, al fine di affermare la giurisdizione di questa Corte dei conti, non appare affatto necessario qualificare il rapporto di servizio che legava il Vella al predetto ente come un contratto di lavoro subordinato dato che non può dubitarsi della funzione (a sua volta pubblica) svolta dal convenuto in favore del Consorzio universitario e per la quale è 16 ampiamente provato che egli abbia percepito una remunerazione. Quanto al secondo profilo rilevato, il riferimento è alla previsione contenuta nel comma 7-bis dell’art. 53 del D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165 (introdotto dalla legge n. 190/2012) secondo la quale il dipendente pubblico che svolga incarichi retribuiti non previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza è responsabile per danno erariale qualora ometta di versare il compenso indebitamente percepito all’amministrazione datrice di lavoro. La tesi difensiva, muovendo dalla considerazione che il Vella fosse stato espressamente autorizzato dalla Provincia regionale (che aveva assentito alla nomina fatta dal Consorzio), afferma il difetto di giurisdizione del giudice contabile per estraneità della presente fattispecie rispetto al perimetro disegnato dalla disciplina dianzi richiamata. Tale assunto non può essere condiviso in quanto il caso in esame non riguarda un’ipotesi di danno erariale arrecato alla propria amministrazione datrice di lavoro per prestazione lavorativa non autorizzata bensì una contestazione di danno patrimoniale prodotto al Consorzio universitario di Agrigento per la previsione di un compenso non giustificato in quanto illegittimo e non proporzionato all’attività svolta. Anche sotto questo profilo va quindi affermata la giurisdizione di questa Corte dei conti. 3. L’eccezione di inammissibilità dell’atto di citazione per l’avvenuto superamento del termine decadenziale di cui all’art. 67, comma 5, del 17 c.g.c., sollevata da entrambi i convenuti costituiti, appare invece fondata per le considerazioni che seguono. 3.1. La norma citata prevede infatti che il Procuratore regionale depositi l’atto di citazione in giudizio, a pena di inammissibilità dello stesso, entro centoventi giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile del danno, salva eventuale proroga del termine concessa a mente dell’art. 68 del c.g.c. In base al comma 6 del menzionato art. 67, in caso di invito a dedurre plurisoggettivo contestuale (come nella fattispecie odierna) il termine decorre dal momento del perfezionamento della notificazione per l’ultimo invitato. Il Requirente ha provveduto al deposito dell’atto introduttivo del giudizio in data 17 ottobre 2017, prendendo come dies a quo la data dell’ultima notifica dell’invito a dedurre eseguita nei confronti del Mifsud in data 3 luglio 2017, nelle forme contemplate dall’art. 143 c.p.c. (e perfezionatasi venti giorni dopo ossia il 23 luglio 2017). Ha affermato il pubblico ministero che la precedente notificazione al Mifsud, eseguita il 19 gennaio 2017 anch’essa ex art. 143 c.p.c., fosse nulla in quanto l’ufficiale giudiziario, non rinvenendo il destinatario all’indirizzo, non aveva effettuato alcuna “ulteriore ricerca”, requisito di validità della notificazione compiuta nelle forme dell’art. 143 citato, secondo l’orientamento ormai consolidato della Corte di cassazione. L’attore pubblico ha sostenuto che non possa esservi dubbio su tale 18 asserita nullità in quanto essa costituiva la base dell’istanza dell’8 febbraio 2017, formulata al Presidente di questa Sezione giurisdizionale, di potersi avvalere delle forze di polizia per effettuare la notificazione dell’invito a dedurre al convenuto in questione. L’autorizzazione concessa con il decreto presidenziale n. 24/2017 implicherebbe quindi, a detta del pubblico ministero, non soltanto l’accertamento delle oggettive difficoltà nel reperire l’indagato ma anche una valutazione sull’irregolarità della notifica eseguita il 19 gennaio 2017. Parte pubblica ha altresì esposto, a sostegno della propria tesi, che a seguito della richiesta di proroga di cui all’art. 68 c.g.c. e dell’ordinanza di rigetto n. 2/2017, è stato rispettato il termine di 120 giorni, decorrente dal giorno in cui si è compiuta la notifica per l’ultimo invitato; infatti, portate a termine le ricerche sulla reperibilità del Mifsud, la notificazione dell’invito a rendere deduzioni è avvenuta in data 3 luglio 2017, ex art. 143 c.p.c., perfezionandosi il successivo 23 luglio. Tale ricostruzione non è condivisa dal Collegio che reputa legittima ed efficace la prima notificazione eseguita il 19 gennaio 2017. In primo luogo, appare utile riportare il testo del più volte menzionato art. 143 c.p.c., rubricato “Notificazioni a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti” a termini del quale: “1. Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’art. 77, l’ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale 19 dell’ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario. 2. Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’ufficiale giudiziario consegna una copia dell’atto al pubblico ministero. 3. Nei casi previsti dal presente articolo e nei primi due commi dell’articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”. Secondo l’orientamento della Corte di cassazione, nel caso in cui l’ufficiale giudiziario non abbia rinvenuto il destinatario della notificazione nel luogo risultante dal certificato anagrafico in suo possesso, lo stesso non può limitarsi ad accertare l’assenza del destinatario ma è tenuto a svolgere ogni ulteriore ricerca e indagine dandone conto nella relazione di notificazione. In difetto di notizie su dette ulteriori ricerche, la notificazione eseguita ai sensi dell’art. 143 deve ritenersi nulla (Cass. civ. Sez. VI sent. n. 8638/2017 e Sez. III n. 4339/2001). I giudici di legittimità hanno inoltre chiarito che per giustificare il ricorso all’art. 143 “l’ordinaria diligenza alla quale il notificante è tenuto ad uniformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, va valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’art. 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed 20 attese di non breve dulata". (Cass. civ. $92. I, 0rd. n. 19012 del 31 7.2017). Avuto riguardo alle anivita in concrete compiute dalla Procura regionale per la notilicazione dell'invito a dedurre, si osserva, in prime luogo, Che alla prolessoressa Immordino a| don. Vella I'aflo state notificato, rispenivameme, in data 11 gennaio 2017 12 gennaio 2017. Nei conironti del prolessore Mifsud, risultante residente in M--proveniente da Malta, stata richiesta all'Unep della Cone di appello di Roma (con missiva della Procura del 5.1.2017) una prima notifica da eseguirsi "persona/meme all'interessato" che non anda'a a buon line perche il predeno era sconosciuto all'indirizzo ed era stale altresi cancellato dall'anagrafe di Roma per irreperibilita. Nella relata rename la data del 10 gennaio 2017, I'ufficiale giudiziario 505] ha attestato: "Anz/ non potuto notificare in quanta sul pasta non ha rinvenuto il destinatario ne apparenti indicaz/oni allo stesso riconducibili; da informal/uni assume lo stesso non risulta oonosciulo. Stabile privo di poniere". Con richies'a del 17 gennaio 2017, la Procura inoltrava nuovamente l'invito a dedurre all'Unep di Roma chiedendo espressamente che la notilicazione awenisse con la modalita dell'an. 143 c.p.c. mediante i| deposito presso la casa comunale del luogo di ultima residenza conosciuta. L'Ufficiale giudiziario, in data 19 gennaio 2017, procedeva quindi all'incombente (afl. n. 564). Ritiene i| Collegio che Ie ricerche eseguite dall'addeno alle notificazioni, deflagliatameme esposte nella relata, soddisfino 21 pienamente il requisito dell’ordinaria diligenza, interpretata secondo un canone di buona fede, per come delineato dall’arresto giurisprudenziale della suprema Corte dianzi illustrato. L’organo notificante infatti non si è limitato ad affermare di non avere trovato il destinatario all’indirizzo ma ha condotto ulteriori accertamenti consistenti nella verifica dell’inesistenza del nominativo del Mifsud sul citofono e nell’acquisizione di informazioni presso i residenti interpellati, dato che lo stabile in questione era privo di portiere. Ad avviso del Collegio, sussistono dunque tutti gli elementi per affermare la ritualità della notificazione eseguita in confronto del Mifsud, con il deposito della stessa presso la casa comunale del luogo di ultima residenza del destinatario, in data 19 gennaio 2017 e con perfezionamento venti giorni dopo tale adempimento ovvero in data 8 febbraio 2017. È da tale data pertanto che occorre computare il dies a quo per il decorso dei 45 giorni assegnati per le deduzioni dell’ultimo invitato il cui termine è scaduto il 25 marzo 2017; da tale data devono poi farsi decorrere i 120 giorni contemplati dall’art. 67, c.5 e 6, del c.g.c., per il deposito dell’atto di citazione. Orbene, tale termine è scaduto il 23 luglio 2017 (anzi, più correttamente, il 24 luglio dato che il giorno 23 cadeva di domenica) mentre l’atto di citazione è stato depositato il 17 ottobre successivo e, quindi, tardivamente. 3.2. Né è possibile aderire alla tesi della Procura attrice secondo la quale l’autorizzazione concessa dal Presidente di questa Sezione, 22 con decreto n. 24/2017, ad avvalersi delle forze di polizia per la notificazione dell’invito al Mifsud recasse una implicita valutazione dell’irregolarità della prima notifica eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c. Infatti, l’unico accertamento che l’art. 42 c.g.c. demanda al Presidente, in quella sede, concerne la congruità della motivazione fornita dall’organo requirente a fondamento della propria istanza, essendo ogni altra valutazione rimessa al Collegio nel giudizio, sede naturale del riscontro della validità o dell’eventuale nullità della notificazione degli atti anche, come in questo caso, relativi alla fase preprocessuale. D’altronde, i termini della questione non muterebbero anche qualora si ritenesse che il Presidente abbia ritenuto irregolare la prima notifica in quanto la competenza a decidere sul punto appartiene al Collegio nel contraddittorio tra le parti. In conclusione, va affermata la ritualità della notificazione eseguita in confronto del Mifsud in data 19 gennaio 2017, a mente dell’art. 143 c.p.c., con la conseguente intempestività dell’odierno atto di citazione che va quindi dichiarato inammissibile. Restano assorbite le altre questioni concernenti i rapporti tra l’ulteriore notifica del 3 luglio 2017 ed il provvedimento di diniego di proroga delle indagini. 3.3. La dichiarata inammissibilità dell’atto di citazione spiega tuttavia i suoi effetti limitatamente ai due convenuti che l’hanno eccepita; si tratta infatti di eccezione in senso stretto, non rilevabile d’ufficio. A tale conclusione si giunge osservando che il nuovo codice della giustizia contabile, pur prevedendo, al comma 5 dell’art. 67, la già delineata inammissibilità della citazione, non descrive tuttavia il 23 regime dell’atto dichiarato inammissibile; si pone quindi il problema, per quanto qui rileva, di stabilire se l’inammissibilità sia o meno rilevabile d’ufficio onde valutarne la possibile estensione al convenuto rimasto contumace. Il nuovo codice ripropone sostanzialmente il termine di 120 giorni già previsto dall’art. 5, comma 1, del d.l. n. 453/1993 e, pertanto, onde risolvere la questione, appare utile risalire all’interpretazione fornita dalle Sezioni riunite di questa Corte dei conti sul punto controverso. In particolare, con la sentenza del 15 febbraio 2007 n. 1/QM, le SSRR hanno affermato che la ragion d’essere di detto termine risiede nell’interesse del presunto responsabile “alla definizione della fase preprocessuale in tempi ragionevolmente brevi e comunque certi”. Tale finalizzazione alla sola tutela di un interesse del convenuto induce a ritenere “che la violazione del termine comporti sì l'inammissibilità dell'atto di citazione - poiché in linea di principio “occorre ritenere che il legislatore non detti norme che possano essere disattese e quindi superflue” (cfr. la sentenza n. 7/QM del 1998) - ma tale inammissibilità non possa essere dichiarata d'ufficio dal giudice e debba essere invece eccepita dal convenuto interessato”. Valorizzando, quindi, il riportato indirizzo giurisprudenziale, il Collegio reputa che il Mifsud, rimasto contumace, non possa giovarsi dell’eccezione sollevata dagli altri due convenuti e che nei suoi confronti si debba conseguentemente procedere allo scrutinio delle questioni di merito. 24 4. In ordine al danno erariale contestato, appaiono condivisibili le argomentazioni della Procura istante secondo le quali, all’atto del conferimento dell’incarico di responsabile amministrativo del Consorzio al dott. Vella (formalizzato dall’allora Presidente Mifsud con nota del 20 aprile 2010, previa deliberazione del consiglio di amministrazione), è stato pattuito un compenso annuo lordo di € 42.000, oltre tredicesima mensilità, non ancorato ad alcun parametro di riferimento e notevolmente superiore a quanto corrisposto al dott. Siragusa che aveva preceduto il Vella nell’incarico sia presso la Provincia regionale sia presso il Consorzio. Al trattamento fondamentale così individuato era stata poi aggiunta l’indennità di risultato pari al 30 per cento del monte salari già riconosciutogli; anche per tale emolumento non sono stati specificati i criteri di computo. Solo successivamente, con l’approvazione del regolamento sull’ordinamento di uffici e servizi (deliberazione del CdA n. 11 del 21.1.2011) è stato previsto, all’art. 10, che al direttore amministrativo, se assunto dall’esterno (in caso di indisponibilità del Segretario generale dell’ente socio di maggioranza), venga applicato il CCNL del personale dirigente degli enti locali. Posto che il Vella non era un dirigente esterno, ancora una volta, sfuggono i criteri in base ai quali sia stato quantificato il compenso attribuitogli. Ma vi è un'altra considerazione da fare: l’incarico svolto dal Vella presso il Consorzio rivestiva carattere extraistituzionale in quanto egli continuava a prestare la propria attività in favore dell’amministrazione 25 provinciale; sotto questo profilo, appare corretta la contestazione dell’attore pubblico circa l’avvenuta violazione del generale principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale di cui all’art. 24, comma 3, del D.Lgs. n. 165/2001 (pag. 9 della citazione) che così prevede: “Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente alla medesima amministrazione e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza”. Tali elementi inducono a ritenere fondato il danno erariale contestato dalla Procura attrice, nella misura successivamente rideterminata nella nota di replica del 4 luglio 2018. Non sussistono dubbi quanto al rapporto di causalità tra la condotta del convenuto e il danno cagionato al Consorzio in quanto è stato il Mifsud, nella qualità di Presidente, a formalizzare l’incarico al Vella individuandone anche la retribuzione. Altrettanto evidente è poi la natura gravemente colposa del comportamento del convenuto che, non solo ha tralasciato di considerare le fondamentali norme di legge in materia ma, anche da un punto di vista meramente fattuale, si è immotivatamente discostato dal compenso precedentemente liquidato per il medesimo incarico al predecessore del Vella. Per le considerazioni che precedono, il Professore Mifsud va 26 condannato a rifondere il Consorzio universitario della Provincia di Agrigento della somma di € 49.326,61, per come rideterminata dal Requirente con la nota di replica del 4 luglio 2018 con lo scomputo della somma di € 15.128,05 dall’originaria richiesta, oltre alla rivalutazione monetaria, calcolata, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data dei contestati pagamenti e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali sulla somma rivalutata, da conteggiarsi sino all’effettivo soddisfo. 5. Quanto alle spese di giudizio, la natura esclusivamente procedurale della pronuncia resa nei confronti dei convenuti Immordino e Vella, non dà luogo alla statuizione sulle spese, ai sensi dell’art. 31 c.g.c. In ordine alla posizione del Mifsud, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana definitivamente pronunciando, - dichiara l’inammissibilità dell’atto di citazione nei confronti di Immordino Maria e di Vella Giuseppe; - condanna Mifsud Joseph al pagamento della somma di euro € 49.326,61 (euro quarantanovemilatrecentoventisei,61), in favore del Consorzio universitario della Provincia di Agrigento, oltre alla rivalutazione monetaria, determinata, secondo gli indici ISTAT, a decorrere dalla data dei pagamenti contestati e sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, ed oltre gli interessi legali 27 sulla somma rivalutata, da calcolarsi sino all’effettivo soddisfo. Condanna altresì il convenuto soccombente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali che, sino al deposito della presente decisione, si liquidano in complessivi €. 365,21 (euro trecentosessantacinque/21) a titolo di spese del giudizio; Nulla per le spese quanto ai convenuti Immordino e Vella. Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti. Così provveduto in Palermo, nella camera di consiglio dell’11 luglio 2018. L'estensore F.to Giuseppa Cernigliaro Il Presidente F.to Luciana Savagnone Depositata oggi in segreteria nei modi di legge. Palermo, 11 settembre 2018 Il Direttore della Segreteria F.to Dott.ssa Rita Casamichele