TRIBUNALE DI LOCRI UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURA CAUTELARE PERSONALE (ARTT. 272 E SS. COD.PROC.PEN.) Il Giudice per le indagini preliminari, dott. xxxxx yyyyy, • letti gli atti del procedimento nr. 3607/16 r.g.n.r. mod. 21 - nr. 1398/18 reg. G.i.p. iscritto a carico di - Domenico Lucano, nato a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, pagina 1 di 129 - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, - xxxxx yyyyy, nat* a xxxxx il xx.xx.xxxx, indagati: «LUCANO DOMENICO, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy; A)in ordine al reato p. e p. dall’art. 416 co. 1, 2 e 5 c.p.., per essersi associati tra loro, anche in tempi diversi, allo scopo di commettere un numero indeterminato di delitti (contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica e il patrimonio), così orientando l’esercizio della funzione pubblica degli uffici del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Reggio Calabria, preposti alla gestione dell’accoglienza dei rifugiati nell’ambito dei progetti SPRAR, CAS e MSNA e per l’affidamento dei servizi da espletare nell’ambito del Comune di Riace, verso il soddisfacimento degli indebiti ed illeciti interessi patrimoniali delle associazioni e cooperative (enti gestori dei progetti SPRAR, CAS e MSNA), con durevole divisione di compiti e ruoli e attraverso le modalità specificate nei capi che seguono; LUCANO DOMENICO promuoveva e organizzava l’intera struttura, definendo le linee operative delle associazioni/cooperative, controllando di fatto l’Associazione xxxxx yyyyy, curando i rapporti con le Istituzioni (Ministero dell’Interno e SPRAR) e con i dirigenti della Prefettura di Reggio Calabria al fine di individuare gli strumenti necessari ad interferire sulla regolarità degli affidamenti e dei relativi pagamenti e, infine, essendo principale promotore degli illeciti di seguito meglio descritti ed imputati pure agli altri l.r. delle associazioni (punti da A ad F nel presente capo); xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, tutti nelle qualità di legali rappresentanti delle associazioni meglio indicate al pagina 2 di 129 capo che segue, unitamente a Lucano, consapevoli partecipi, garantivano, le attività strumentali alla vita stessa del sodalizio criminoso e consentivano, ciascuno per la propria associazione, il funzionamento e la realizzazione del progetto criminoso mediante sistematiche e convenute: A. indebite rendicontazioni delle presenze degli immigrati al “Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati” (SPRAR) e alla Prefettura di Reggio Calabria per il progetto CAS, ossia “Centri di accoglienza straordinaria”, B. indebite annotazioni e rendicontazioni, all’interno dei citati progetti SPRAR e CAS, nonché MSNA (“Minori stranieri non accompagnati”), per derrate alimentari falsamente indicate come destinate agli immigrati, ma in realtà sistematicamente utilizzate per fini privati; C. indebite rendicontazioni, nei progetti SPRAR e CAS, di numerosi costi in tutto o in parte fittizi per spese carburante, per il pagamento dei cd. bonus, delle borse lavoro, per prestazioni di lavoro occasionali mai o solo parzialmente rese, il tutto anche mediante numerose false fatturazioni; D. la sottrazione a qualsiasi attività di controllo delle spese effettuate garantita dalla pressochè totale assenza di documentazione attestante i costi in generale sostenuti dalle associazioni; E. indebiti prelievi di denaro contante dai conti delle associazioni senza alcuna parallela giustificazione (ricevute, bolle, documenti, fatture ecc) sia nella rendicontazione che nella contabilità interna; F. indebita destinazione di una parte rilevante dei fondi ottenuti per fini diversi da quelli propri della gestione dei progetti sopra richiamati; xxxxx yyyyy, dipendente dell’Associazione xxxxx yyyyy, motore del sistema criminale sopra descritto, con la mansione di segretaria, assicurava uno stabile contributo alla gestione organizzativa del sodalizio; in particolare, principale collaboratrice di Lucano, di fatto gestendo sotto la direzione di tale ultimo tutta la parte amministrativa e burocratica, concordando con i fornitori e con gli altri partecipi del sodalizio tutte la false fatturazioni finalizzate a frodare gli organi di SPRAR e CAS, occupandosi personalmente di organizzare le false prestazioni lavorative addebitate e rendicontate fraudolentemente dall’associazione/i, godendo ella stessa di tali benefici, curando i rapporti con il consulente xxxxx yyyyy, sempre e comunque direttamente coinvolta negli illeciti meglio indicati ai precedenti punti da A a F; pagina 3 di 129 xxxxx yyyyy, consulente del lavoro, sistematicamente a disposizione sia dell’Associazione xxxxx yyyyy sia di altre associazione tra quelle indicate al capo che segue (si vedano gli incontri con gli indagati xxxxx yyyyy e xxxxx yyyyy), tenendo una costante interlocuzione, tra gli altri, con xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy e Lucano Domenico, forniva il proprio contributo tecnico per la predisposizione delle false prestazioni occasionali di cui le associazioni fruivano, per la false fatturazioni imputate all’accoglienza e rendicontate all’interno dei progetti SPRAR e CAS, per gli ulteriori illeciti meglio indicati ai precedenti punti da A a F, fornendo infine numerose indicazioni tecniche utili all’inquinamento probatorio nell’ambito della presente indagine; In Riace, dall’anno 2014 al giugno 2017 LUCANO DOMENICO, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy; B) in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81,110 e 353 bis c.p.,per aver, in concorso tra loro, Lucano n.q. di pubblico ufficiale,Sindaco del Comune di Riace (Ente attuatore dei progetti SPRAR e CAS)e gli altri: - xxxxx yyyyy, nella sua qualità di già rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal 20.07.2012 al 01.08.2014; - xxxxx yyyyy, nella sua qualità di rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal 01.08.2014; - xxxxx yyyyy, nella sua qualità di già rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal 13/09/2013 al 27/10/2014; - xxxxx yyyyy, nella sua qualità di già rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal 27.10.2014 all’11.07.2016; - xxxxx yyyyy, nella sua qualità di già rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dall’11.07.2016 al 25.06.2017; - xxxxx yyyyy, nella sua qualità di rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal 25.06.2017; - xxxxx yyyyy, nella sua qualità di rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal 01.08.2013; - xxxxx yyyyy, nella sua qualità di già rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal 13/06/2013 al 01.07.2015; pagina 4 di 129 - xxxxx yyyyy, nella sua qualità di rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal 01.07.2015; - xxxxx yyyyy, nella sua qualità di rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dall’8.01.2010. - xxxxx yyyyy, nella sua qualità di rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal 01.07.2016; - xxxxx yyyyy, nella sua qualità di rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal 19.12.2011; presidenti delle sopra indicate associazioni, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante collusioni e altri mezzi fraudolenti, non ricorrendo ad alcuna reale procedura negoziale, turbato le gare relative agli affidamenti, negli anni 2014, 2015, 2016, 2017dei servizi di accoglienza migranti nell’ambito dei progetti SPRAR e CAS, in spregio ai principi di trasparenza, concorrenza ed economicità. In Riace dal 2014 al 2017 LUCANO Domenico, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy; C)in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 e 323 c.p.,per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle qualità già indicate al capo che precede, pubblico ufficiale il Sindaco del Comune di Riace (Ente attuatore dei progetti SPAR e CAS) e incaricati di un pubblico servizio i presidenti pro-tempore degli enti gestori dei progetti SPRAR e CAS, nello svolgimento delle loro funzioni, in violazioni di legge e, segnatamente, dall’art. 97, comma 2 Cost., nella parte immediatamente precettiva relativa al buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, mediante indebite rendicontazioni al Servizio Centrale del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e alla Prefettura di Reggio Calabria (CAS) delle presenze relative ad immigrati non aventi più diritto a permanere nei progetti, intenzionalemnte procurato alle associazioni di seguito indicate un ingiusto vantaggio patrimoniale pari ad euro 2.300.615,00; in particolare:ASSOCIAZIONE xxxxx yyyyy PROGETTO SPRAR: € 1.045.835,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 29.881; PROGETTO CAS: € 34.260,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 1.142 - ASSOCIAZIONE xxxxx yyyyy pagina 5 di 129 PROGETTO SPRAR: € 357.070,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 10.202; PROGETTO CAS: € 27.835,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 918. - ASSOCIAZIONE xxxxx yyyyy PROGETTO SPRAR: € 187.250,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 5.350; PROGETTO CAS: € 26.065,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 840. - ASSOCIAZIONE xxxxx yyyyy PROGETTO SPRAR: € 152.565,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 4.359; PROGETTO CAS: € 3.690,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 123. - ASSOCIAZIONE xxxxx yyyyy PROGETTO SPRAR: € 117.530,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 3.358 PROGETTO CAS: € 97.095,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 3216. - ASSOCIAZIONE xxxxx yyyyy PROGETTO SPRAR: € 206.850,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 5.910; PROGETTO CAS: € 20.175,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 627. - ASSOCIAZIONE xxxxx yyyyy PROGETTO CAS: € 24.395,00 corrispondenti a un superamento della permanenza prevista dal regolamento per complessivi giorni 697. In Riace dal 2014 al 2017. xxxxx yyyyy D)in ordine al reato p. e p. dall’art. 61 n. 9, 640 co. 2 c.p., per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di presidente dell’associazione “xxxxx yyyyy” - Ente gestore del progetto SPRAR, con abuso dei poteri inerenti la pubblico funzione/servizio, attraverso artifizi e raggiri consistiti nell’aver predisposto e, comunque, pagina 6 di 129 sottoscritto la rendicontazione per l’anno 2016 annotandofalsamente le presenze relative all’immigrato xxxxx yyyyy nato in xxxxx il xx.xx.xxxx, in realtà in quel periodo a xxxxx, così inducendo in errore i funzionari del Ministero dell’Interno addetti al progetto SPRAR, si procurva l’ingiusto profitto consistito nel rimborsodella somma di seguito indicata: periodo dal 01/05/2016 al 31/05/2016 Giorni Importo (n. giorni per 35 euro) 31 € 1.085,00 con corrispondente danno patrimoniale per lo Stato che tale somma erogava per iltramite del citato Dicastero. In Riace nel maggio 2016 xxxxx yyyyy E) in ordine al reato p. e p. dall’art. 61 n. 9, 640 co. 2 c.p.., per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,in qualità di rappresentante legale della cooperativa “xxxxx yyyyy” – Ente gestore del progetto SPRAR, con abuso dei poteri inerenti la pubblico funzione/servizio, attraverso artifizi e raggiri consistiti nell’aver predisposto e, comunque, sottoscritto la rendicontazione per gli anni 2016e 2017, annotandofalsamente le presenze relative all’immigrato xxxxx yyyyy nato in xxxx il xx.xx.xxxx, in realtà percettore nei medesimi periodi di redditi da lavoro dipendente presso aziende con sedi in xxxx (xx) e xxxx (xx), così inducendo in errore i funzionari del Ministero dell’Interno addetti al progetto SPRAR, si procurva l’ingiusto profitto consistito nel rimborsodelle somme di seguito indicate: periodo dal 06/08/2015 al 09.08.2015 dal 01/06/2016 al 03/09/2017 Giorni Importo (n. giorni per 35 euro) 4 € 140,00 664 € 16.100,00 TOTALE € 16.240,00 con corrispondente danno patrimoniale per lo Stato che tale somma erogava per il tramite del citato Dicastero. In Riace negli anni 2016 e 2017 LUCANO Domenico, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, pagina 7 di 129 xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy e xxxxx yyyyy; F)in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 81, 61 n. 7, 61 n. 9, 110, 640 bis, c.p.,per aver, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il primo in qualità di pubblico ufficiale, Sindaco del Comune di Riace (Ente attuatore dei progetti SPRAR e CAS) e presidente di fatto dell’associazione xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy tutti nelle qualità meglio indicate al capo B), xxxxx yyyyy n.q. e con le modalità meglio indicate al capo A), xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, n.q. di prestatori di lavoro, xxxxx yyyyy n.q. di consulentee con le modalità meglio indicate al capo A), xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy e xxxxx yyyyy n.q. difornitori delle associazioni gerenti i progetti SPRAR e CAS, con abuso dei poteri inerenti un pubblico servizio (Lucano e i l.r. degli enti), mediante artifizi e raggiri consistiti, dall’anno 2014 all’anno 2016,: - nell’aver annotato, nella rendicontazione dei MSNA (minori stranieri non accompagnati), l’acquisto di derrate alimentari non destinate agli immigrati e utilizzate per fini privati; - nell’aver rendicontato nel progetto CAS e nel progetto SPRAR, costi fittizi (costi di carburante, pagamento bonus, borse lavoro, prestazioni occasionali, fatture per operazioni inesistenti); - nell’aver rendicontato, nel progetto CAS dal 2014 al mese di luglio 2016, costi non giustificati (non risulta alcuna documentazione attestante i costi sostenuti per l’accoglienza degli immigrati); così inducendo in errore i funzionari del Ministero dell’Interno per i progetti SPRAR e MSNA e i funzionari della Prefettura per il progetto CAS, si procuravano l’ingiusto profitto consistito nelle erogazioni, per il tramite del Comune,delle somme di seguito indicate: Anni dal 2014 al 2017 dal 2014 al 2017 dal 2014 al 2017 Ente gestore Associazione Xxxx yyyy Associazione xxxx yyyy Associazione xxxx yyyy Proget to CAS Progetto SPRAR e/o Progetto MSNA € 692.002,56 € 1.138.052,06 € 612.135,00 pagina 8 di 129 € 2.990.099,28 € 1.138.052,06 € 640.091,75 Totale € 3.682.101,84 € 1.138.052,06 € 1.252.226,75 dal 2014 al 2017 dal 2014 al 2017 dal 2014 al 2017 2017 xxxx yyyy xxxx yyyy xxxx yyyy xxxx yyyy € 628.033,26 € 673.035,00 € 532.776,07 € 787.749,14 € 770.781,04 € 679.264,44 € 1.415.782,40 € 1.443.816,04 € 1.212.040,51 € € 83.475,00 83.475,00 € TOTALE 10.227.494,60 con corrispondente danno patrimoniale per lo Stato che tali somme erogava per il tramite del citato Dicastero e della Prefettura. In Riace, dal 2014 al 2017 LUCANO Domenico G)in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81, 61 n. 2, 479 in relazione al 476 – II co. c.p., perché con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, al fine di eseguire i reati di cui ai capi C), F) ed L), in qualità di pubblico ufficiale, Sindaco del Comune di Riace (Ente attuatore dei progetti SPRAR e CAS), per assicurare alle associazioni/ cooperative (Enti gestori dei progetti SPRAR e CAS) i finanziamenti del Ministero e della Prefettura, attraverso la sottoscrizione delle seguenti determine di liquidazione: SPRAR - Determina n. 53 del 20.08.2014 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo anno 2014 (1° semestre);  Determina n. 79 del 09.12.2014 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo anno 2014 (2^ tranche 35%);  Determina n. 81 del 19.12.2014 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo anno 2014 (3^ tranche 15% saldo annualità 2014);  Determina n. 82 del 19.12.2014 – liquidazione posti aggiuntivi Sprar 31.05/31.12.2014 p. 15;  Determina n. 83 del 19.12.2014 – liquidazione posti ultra aggiuntivi Sprar 01 ottobre – 31 dicembre 2014 – posti 100;  Determina n. 84 del 19.12.2014 – liquidazione posti ultra aggiuntivi Sprar 01 ottobre – 31 dicembre 2014 – posti 20; pagina 9 di 129  Determina n. 20 del 09.02.2015 – contributo liquidazione Fondo Nazionale M.S.N.A. emergenza sbarchi 1° semestre 2014;  Determina n. 41 del 19.05.2015 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo anno 2015 (1° trimestre);  Determina n. 56 del 27.07.2015 – contributo liquidazione Fondo Nazionale M.S.N.A. emergenza sbarchi 2° semestre 2014;  Determina n. 57 del 03.08.2015 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo anno 2015 (2^ tranche di finanziamento);  Determina n. 76 del 30.09.2015 – liquidazione posti aggiuntivi Sprar già attivati nel 2014 nr. 135 posti periodo 21 febbraio - 31 dicembre 2015;  Determina n. 14 del 10.02.2016 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo – saldo progetto sprar ordinario 2015 definitivo 40% saldo progetto posti ultra aggiuntivi maggio – dicembre 2015;  Determina n. 57 del 02.08.2016 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo anno 2016 (1° trimestre 40%);  Determina n. 59 del 19.08.2016 – liquidazione posti aggiuntivi e ultra aggiuntivi Sprar posti nr. 150 periodo 1 gennaio 31 dicembre 2016;  Determina n. 5 del 17.01.2017 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo anno 2016 (2° trimestre 40%);  Determina n. 6 del 17.01.2017 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo – SPRAR - MSNA anno 2016 (1° tranche);  Determina n. 30 del 28.04.2017 – liquidazione posti aggiuntivi e ultra aggiuntivi Sprar posti nr. 150 periodo 1 gennaio 31 dicembre 2016 - saldo;  Determina n. 31 del 04.05.2017 – liquidazione Fondo Nazionale accoglienza MSNA anno 2015;  Determina n. 32 del 04.05.2017 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo – SPRAR - MSNA anno 2016 (saldo);  Determina n. 33 del 04.05.2017 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo – anno 2016 (saldo);  Determina n. 50 del 31.07.2017 – contributo di ripartizione del Fondo Nazionale per le Politiche e i servizi dell’Asilo – MSNA -1° trimestre 2017;  Determina n. 51 del 31.07.2017 – liquidazione Fondo Nazionale accoglienza MSNA – 1° trimestre 2017; pagina 10 di 129  Determina n. 54 del 21.08.2017 – liquidazione posti Sprar posti nr. 165 periodo 1 gennaio 31 dicembre 2017 – prima tranche di accreditamento;  Determina n. 75 del 02.11.2017 – liquidazione posti Sprar posti nr. 165 periodo 1 gennaio 31 dicembre 2017 – seconda tranche di accreditamento. CAS - Determina n. 37 del 11.06.2014 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità aprile - maggio 2014; - Determina n. 43 del 09.07.2014 – rettifica determina nr. 37 del 11.06.2014 - contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità aprile - maggio 2014; - Determina n. 45 del 17.07.2014 – determina di rettifica e integrazione delle determina di rettifica nr. 43 del 09.07.2014 - contributo Prefettura di Reggio Calabria attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità aprile - maggio 2014; - Determina n. 60 del 03.10.2014 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità giugno 2014; - Determina n. 61 del 03.10.2014 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità luglio 2014 - Determina n. 62 del 03.10.2014 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità agosto 2014 - Determina n. 77 del 04.12.2014 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità settembre 2014; - Determina n. 78 del 04.12.2014 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità ottobre 2014; pagina 11 di 129 - Determina n. 04 del 22.01.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità novembre 2014; - Determina n. 05 del 22.01.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità dicembre 2014; - Determina n. 43 del 22.05.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità gennaio 2015; - Determina n. 44 del 22.05.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità febbraio 2015; - Determina n. 59 del 24.08.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità marzo 2015; - Determina n. 60 del 24.08.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità aprile 2015; - Determina n. 63 del 31.08.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità maggio 2015; - Determina n. 64 del 31.08.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità giugno 2015; - Determina n. 65 del 31.08.2015 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità luglio 2015; - Determina n. 3 del 22.01.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità agosto 2015; - Determina n. 4 del 22.01.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità settembre 2015; pagina 12 di 129 - Determina n. 5 del 22.01.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità ottobre 2015; - Determina n. 6 del 22.01.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità novembre 2015, - Determina n. 7 del 22.01.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità dicembre 2015, - Determina n. 18 del 16.02.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità gennaio 2016; - Determina n. 37 del 11.04.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità febbraio 2016; - Determina n. 38 del 12.04.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità marzo 2016; - Determina n. 68 del 19.09.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità aprile 2016- rettificata dalla determina nr. 14 del 15/02/2017- rettificata dalla determina nr. 34 del 08/05/2017 rettificata dalla determina nr. 35 del 22.05.2017; - Determina n. 69 del 19.09.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità maggio 2016- rettificata dalla determina nr. 15 del 15/02/2017; - Determina n. 70 del 19.09.2016 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione finanziamento mensilità giugno 2016 – rettificata dalla determina nr. 16 del 15.02.2017; - Determina n. 53 del 06.07.2016 – integrazione determina n. 37 del 11.04.2016: contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati pagina 13 di 129 richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione mensilità febbraio 2016 – associazione xxxxx yyyyy; - Determina n. 54 del 06.07.2016 – integrazione determina n. 38 del 12.04.2016: contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione mensilità marzo 2016 – associazione xxxx yyyy; - Determina n. 17 del 15.02.2017 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione mensilità luglio 2016 dall’1 al 13; - Determina n. 57 del 19.09.2017 – contributo Prefettura di Reggio Calabria - attività di accoglienza cittadini immigrati richiedenti o titolari di protezione internazionale – liquidazione mensilità 14 luglio/31luglio 2016 – agosto 2016 – settembre 2016 – ottobre 2016 – novembre 2016 – dicembre 2016; propedeutiche all’erogazione dei finanziamenti relativi al rimborso dei costi di gestione dei progetti CAS e SPRAR, attestava falsamente di aver effettuato i controlli sui rendiconti di spesa, certificandoli ed asseverandoli. Riace, dal 2014 al 2017 xxxxx yyyyy, H)in ordine al reato p. e p. dall’art. 81,378 c.p., per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nelle data 13 e 16 marzo 2018, nel corso dei verbali di dichiarazioni redatti da militari della Guardia di Finanza di Locri, dopo che furono commessi i delitti di cui al capo F), rilasciato false dichiarazioni aiutando in particolare gli indagati Lucano, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy ad eludere le investigazioni dell’Autorità in relazione alle false prestazioni occasionali da questi organizzate, strumentali alla truffaldina percezione di fondi ai danni dello Stato. In Locri, il 13 e 16 marzo 2018 LUCANO Domenico e xxxxx yyyyy I)in ordine al reato p. e p. dall’art. 110, 317 c.p.,per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, il primo in qualità di pubblico ufficiale, Sindaco del Comune di Riace (Ente attuatore dei progetti SPAR e CAS) e presidente di fatto dell’associazione xxxxx yyyyy e il secondo in qualità di presidente dell’associazione xxxxx yyyyy, con abuso delle rispettive qualità e poteri, costretto - mediante reiterate minacce di non pagina 14 di 129 adempiere agli obblighi già assunti dall’associazione di rimborsare in valuta corrente i pagamenti in cd. bonus fatti presso il suo esercizio – xxxxx yyyyy, titolare dell’omonimo esercizio commerciale, a predisporre e consegnare loro fatture per operazioni inesistenti, riguardanti la vendita di detersivi ed altro, per un valore superiore agli euro 5.000,00. In Riace, negli anni 2015 e 2016 LUCANO Domenico, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy e xxxxx yyyyy; L) in ordine al reato p. e p. dagli artt.81, 61, n. 7, 61 n. 9, 316 bisc.p., per aver, nelle qualità meglio indicate ai capi che precedono, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, nell’ambito della gestione dei progetti SPRAR e CAS, avendo ottenuto dallo Stato ingenti fondi pubblici destinati alla gestione dell’accoglienza dei rifugiati,attività di pubblico interesse, per non meno di euro 2.165.035,79,non li destinavano alle predette finalità; in particolare, tutti nelle qualità e con le modalità meglio indicate ai capi A), B) ed F): LUCANO, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, dall’anno 2014 sino al mese di settembre 2017, distraevano i fondi destinati all’associazione xxxxx yyyyy con le seguenti modalità: o acquisto, arredo e ristrutturazione di tre case e un frantoio, per oltre 360.000; o arredo e ristrutturazione di casa xxxxx, per oltre 13.000; o prelevando e/o comunque gestendo denaro contate, attinto dai conti correnti dell’associazione, senza alcuna giustificazione (documenti, ricevute, note ecc) nelle rendicontazioni e nella contabilità, per 531.752,27euro; o pagando, quota parte, dei concerti estivi organizzati dal Comune di Riace mediante denaro dell’associazione, per oltre150.000,00 euro; xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy e xxxxx yyyyy dall’anno 2014 sino al mese di settembre 2017, distraevano i fondi destinati all’associazione Centro Italiano Protezione Civile SS Medici con le seguenti modalità: o prelevando e/o comunque gestendo denaro contante, attinto dai conti correnti dell’associazione, senza alcuna giustificazione (documenti, ricevute, note ecc) nelle rendicontazioni e nella contabilità, per67.491,75euro; o pagando, quota parte, dei concerti estivi organizzati dal Comune di Riace mediante denaro dell’associazione, per oltre150.000,00 euro; pagina 15 di 129 xxxxx yyyyy dall’anno 2014 sino al mese di settembre 2017, distraeva i fondi destinati all’associazione xxxxx yyyyy con le seguenti modalità: o prelevando e/o comunque gestendo denaro contante, attinto dai conti correnti dell’associazione, senza alcuna giustificazione (documenti, ricevute, note ecc) nelle rendicontazioni e nella contabilità, per 218.235,45euro; o pagando, quota parte, dei concerti estivi organizzati dal Comune di Riace mediante denaro dell’associazione, per oltre150.000,00 euro; xxxxx yyyyy, dall’anno 2014 sino al mese di settembre 2017, distraeva i fondi destinati all’associazione Cooperativa xxxx con le seguenti modalità: o pagando, quota parte, dei concerti estivi organizzati dal Comune di Riace mediante denaro dell’associazione, per oltre150.000,00 euro; xxxxx yyyyy e xxxxx yyyyy distraevano, dall’anno 2014 sino al mese di settembre 2017, i fondi destinati all’associazione xxxxx yyyyy con le seguenti modalità: o prelevando e/o comunque gestendo denaro contante, attinto dai conti correnti dell’associazione, senza alcuna giustificazione (documenti, ricevute, note ecc) nelle rendicontazioni e nella contabilità,per 448.017,16 euro; o pagando, quota parte, dei concerti estivi organizzati dal Comune di Riace mediante denaro dell’associazione, per oltre150.000,00 euro; xxxxx yyyyy dall’anno 2014 sino al mese di settembre 2017, distraeva i fondi destinati all’associazione xxxxx yyyyy con le seguenti modalità: o prelevando e/o comunque gestendo denaro contante, attinto dai conti correnti dell’associazione, senza alcuna giustificazione (documenti, ricevute, note ecc) nelle rendicontazioni e nella contabilità,per 376.539,16 euro; o pagando, quota parte, dei concerti estivi organizzati dal Comune di Riace mediante denaro dell’associazione, per oltre150.000,00 euro; xxxxx yyyyy dall’anno 2014 sino al mese di settembre 2017, distraeva i fondi destinati all’associazione xxxxx yyyyy: o con il pagamento di quota parte, dei concerti estivi organizzati dal Comune di Riace dal 2015 per oltre150.000,00 euro; in Riace, dal 2014 al 2017 xxxxx yyyyy M)in ordine al reato p. e p. dall’art. 81, 378c.p.,per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in data 27/04/2018 e in data 24/05/2018, nel corso dei pagina 16 di 129 verbali di sommarie informazioni redatti da militari della Guardia di Finanza di Locri, dopo che furono commessi i delitti di cui al capo che precede, rilasciato false dichiarazioni aiutando i soggetti pure meglio indicati al capo precedente ad eludere le investigazioni dell’Autorità. Locri, il 27/04/2018 e il 24/05/2018 LUCANO Domenico N)in ordine al reato p. e p. dall’art.480 c.p.,per aver, in qualità di pubblico ufficiale, Sindaco del Comune di Riace, nello svolgimento delle sue funzioni, rilasciato una falsa certificazione alla SIAE; in particolare, in data 05/02/2016 con nota n. 628, al fine di non pagare i diritti SIAE per i concerti estivi regolarmente svoltisi nel 2015 a Riace, attestava, falsamente, che tali manifestazioni non si erano svolte. Riace, 05/02/2016 xxxxx yyyyy O)in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81, 356 c.p., per non aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di presidente della cooperativa sociale xxxxx yyyyy, adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di gestione della pulizia della spiaggia del Comune di Riace (stagione estiva 2016) di cui alla determinazione n.77 del 28/07/2016 e n. 91 del 18/08/2016 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia spiaggia, contrariamente a quanto indicato nella determinazione di liquidazione n.111 del 10/10/2016, nella determinazione 145 di rendiconto e nella fattura n.16_16 del 19/09/2016; in particolare, mediante frode, non effettuava con proprio personale alcuna lavorazione inerente “L’affidamento del servizio di pulizia spiagge per l’anno 2016”, pur addebitandone i relativi costi alla stazione appaltante per un importo di euro 6.584,39. In Riace, nell’ottobre 2016 xxxxx yyyyy P)in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81, 356 c.p.per non aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di presidente della cooperativa sociale xxxxx yyyyy, adempiuto agli obblighi derivanti dal contratto di gestione della pulizia della spiaggia del Comune di Riace (stagione estiva 2017) di cui alla determinazione n.102 del 11/07/2017 avente ad oggetto l’affidamento del servizio di pulizia spiaggia, contrariamente a quanto indicato nella determinazione di liquidazione n.178 del 15/11/2017 e nella fattura n.21_17 pagina 17 di 129 del 27/10/2017; in particolare, mediante frode, non effettuava con proprio personale alcuna lavorazione inerente “L’affidamento del servizio di pulizia spiagge per l’anno 2017”, pur addebitandone i relativi costi alla stazione appaltante per un importo di euro 4.774,18. In Riace, nel novembre 2017 LUCANO Domenico e xxxxx yyyyy Q)in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 61, n. 7 e n. 9, 640 comma 2 n.1 c.p.,per aver, in concorso tra loro e con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, il primo in qualità di pubblico ufficiale, Sindaco e responsabile del servizio finanziario del Comune di Riace, il secondo quale presidente della cooperativa xxxxx yyyyy, con abuso dei poteri inerenti un pubblico servizio/funzione, mediante raggiri e artifizi consistiti, Lucano nell’aver predisposto e sottoscritto le determinazioni n. 111 del 14/10/2016 e n. 178 del 15/11/2017 - attestanti l’esecuzione dei servizi come indicati in convenzione -, xxxxx yyyyy nell’aver utilizzato fatture false attestanti costi fittizi in merito all’utilizzo di manodopera da parte della cooperativa sociale xxxxx yyyyy,inducendo in errore i funzionari del Comune di Riace, che, in ragione delle convenzioni stipulate con la cooperativa sociale xxxxx yyyyy liquidavano la somma di 11.358,57 euro (€ 6.584,39 + € 4.774,18), procuravano alla citata cooperativa un ingiusto profitto, con corrispondente danno patrimoniale di rilevante gravità per l’ Ente. Riace, nell’ottobre 2016 e nel novembre 2017 LUCANO Domenico R)in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 e 323c.p.,per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di pubblico ufficiale, Sindaco e responsabile dell’Ufficio Anagrafe del Comune di Riace, nello svolgimento delle sue funzioni, in violazione degli artt. 40 e 41 della Legge 604/62, dell’art. 291 del Regolamento di Esecuzione TULPS – R.D. 635/40 nonchédell’art. 97 co. 2 Cost. nella parte immediatamente precettiva relativa al buon andamento e imparzialità dell’amministrazione, non facendo riscuotere dall’Ufficio anagrafe e stato civile i diritti, previsti dalle richiamate normative, obbligatori al momento del rilascio di certificati di anagrafe e di stato civile, nonché delle carte d’identità rilasciate dal Comune, intenzionalmente procurava ai cittadini cui tali certificati/carte venivano rilasciati un ingiusto vantaggio patrimoniale consistito nell’ottenimento di tali ultimi senza alcun esborso per un ammontare totale di euro 11.817.50 (euro944,00 per diritti di segreteriamai incassati + euro 11.577,50 per diritti carte d’identitàmai incassati – pagina 18 di 129 704.00 costo d’acquisto delle carte d’identità). Riace, dal giugno 2012 al dicembre2017 LUCANO Domenico S)in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 e 323c.p.,per aver, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di pubblico ufficiale, Sindaco nonché responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Riace, nello svolgimento delle sue funzioni, mediante la promozione, a partire dall’anno 2012, di vari regolamenti, determine e deliberazioni, in violazione di legge - e segnatamente sia dell’art. 97 co. 2 Cost. nella parte immediatamente precettiva relativa al buon andamento e imparzialità dell’amministrazione sia del disposto dell’art. 5 della L. 381/91 - affidato il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nel comune di Riace, alle due cooperative sociali, xxxxx e xxxxx, prive dei necessari requisiti richiesti dall’art. 5 sopra richiamato, in particolare prive dell’iscrizione all’apposito Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo B, nonché prive di valide autorizzazioni alla gestione ambientale, intenzionalmente arrecando a tali ultime un ingiusto vantaggio patrimoniale costituito dalla stipula delle convenzioni con l’ente (comprese proroghe) con i relativi vantaggi economici, in particolari per i seguenti corrispettivi:  xxxxx euro 85.302,80 annui per il periodo dal 09.10.12 al 03.04.14 (cifra adeguata ed aggiornata con le proroghe dell’affidamento deliberate nelle date del 10.10.13 e 03.07.13) e 90.463,20 euro annui per il periodo dal 04.04.14 al 30.04.16 (cifra adeguata ed aggiornata con le proroghe dell’affidamento deliberate nelle date del 13 aprile 2015, 18 agosto 2015 e 30 dicembre 2015)  xxxxx euro 79.229,70 annui per il periodo dal 04.10.12 al 03.04.14 (cifra adeguata ed aggiornata con le proroghe dell’affidamento deliberate nelle date del 10.10.13 e 03.07.13) e 76.560,00 euro annui per il periodo dal 04.04.14 al 30.04.16 (cifra adeguata ed aggiornata con le proroghe dell’affidamento deliberate nelle date del 13 aprile 2015, 18 agosto 2015 e 30 dicembre 2015) in Riace il 04 e il 09 ottobre 2012 (date stipula prima convenzione per l’affidamento del servizio), 10 ottobre 2013 (data deliberazione di proroga dell’affidamento), il 03 luglio 2014 (data stipula nuove convenzioni), il 13 aprile 2015, il 18 agosto 2015 e il 30 dicembre 2015 (date deliberazione di proroga dell’affidamento) LUCANO Domenico T)in ordine al reato p. e p. dagli artt. 81 e 353 comma 2c.p.,per aver, con più azioni pagina 19 di 129 esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di Sindaco nonché di responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Riace, mediante il fraudolento affidamento diretto a due cooperative sociali, xxxxx e xxxxx, prive del requisito di iscrizione all’Albo Regionale delle cooperative sociali - necessario per procedere, in deroga alla disciplina dell’evidenza pubblica, alla stipula di convenzioni per la fornitura di beni e servizi - impedito l’effettuazione delle necessarie procedure di gara (bando di gara d’appalto o cottimo fiduciario) per l’assegnazione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti del comune di Riace; in Riace nelle date ant. e pross. al 04 e al 09 ottobre 2012 (date stipula prima convenzione per l’affidamento del servizio), 10 ottobre 2013 (data deliberazione di proroga dell’affidamento), 03 luglio 2014 (data stipula nuove convenzioni), 13 aprile 2015, 18 agosto 2015 e 30 dicembre 2015 (date deliberazione di proroga dell’affidamento) xxxxx yyyyy e xxxxx yyyyy, U)in ordine al reato p. e p. dall’art. 256 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 152/2006,per avere xxxxx yyyyy, n.q. di amministratore unico della cooperativa sociale xxxxx e Xxxx n.q. di amministratore unico della cooperativa sociale xxxxx, effettuato un’attività di raccolta e trasporto rifiuti non pericolosi nel comune di Riace, in mancanzadel requisito di Iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, previsto dall’art. 212 del D.lgs. 152/2006. Riace dall’anno 2012 al dicembre 2017 LUCANO Domenico e xxxxx yyyyy V)in ordine al reato p. e p. dall’art. 81, 110, 480 c.p.,perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in qualità di pubblici ufficiali, il primo Sindaco nonché responsabile dell’ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Riace, la seconda assessore al comune di Riace, nell’esercizio delle rispettive funzioni, rilasciando carte d’identità a soggetti stranieri privi dei previsti requisiti, falsamente attestavano: - che il richiedente xxxxx yyyyy, nato in xxxxx il xx.xx.xxxx,fosse residente nel comune di Riace (C.I. rilasciata in data xx/xx/2017); - che la richiedente xxxxx yyyyy, nata in xxxxx il xx.xx.xxxx, fosse residente nel comune di Riace e munita di permesso di soggiorno (C.I. rilasciata in data xx/xx/2017). In Riace,il 26/07/2017 e il 04/09/2017 LUCANO Domenico W)in ordine al reato p. e p. dall’art. 480 c.p.,perchè, Sindaco nonché responsabile pagina 20 di 129 dell’ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Riace, pubblico ufficiale, nell’esercizio delle sue funzioni, rilasciandoun certificato di stato civile a xxxxx yyyyy, nata a xxxxx (xxxxx) il xx.xx.xxxx, attestava il falso, ovvero lo stato civile di nubile anziché coniugata – a lui noto della stessa. In Riace, l’11.07.17 xxxxx yyyyy e LUCANO Domenico Y) in ordine ai reati p. e p. dagli artt. 110 c.p e 12 co. 1 del D. Lgs. n. 286/1998, per aver, in concorso traloro, compiuto atti idonei a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato italiano del cittadino etiope xxxxx yyyyy, nato in Etiopia il xx.xx.xxxx, non riuscendovi per cause indipendenti dalla loro volontà; in particolare, Lucano mediante il falso certificato di cui al capo che precede, mediante viaggi in Etiopia al fine di procurare la documentazione necessaria, unitamente alla xxxxx yyyyy, promessa sposa nel falso matrimonio di colui che in realtà era suo fratello, si attivavano per procurarel’ingresso illegale non riuscendovi a causa dell’arresto in etiopia di xxxxx yyyyy, trovato in possesso di documentazione falsa procurata anche mediante l’aiuto degli indagati. In Riace nel tra luglio e settembre 2017»; • esaminata la richiesta, depositata dal Pubblico Ministero in data 6 luglio 2018, di - applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti degli indagati Domenico Lucano in relazione ai reati di cui ai capi d’imputazione provvisoria A), B), F), G), I), L), Q), T), ed Y), xxxxx yyyyy in relazione ai reati di cui ai capi d’imputazione provvisoria A), B), F), I), L), O), P) e Q), xxxxx yyyyy in relazione ai reati di cui ai capi d’imputazione provvisoria A), B), F) ed L), xxxxx yyyyy in relazione ai reati di cui ai capi d’imputazione provvisoria A), F) ed L), xxxxx, detto “xxxxx”, yyyyy in relazione ai reati di cui ai capi d’imputazione provvisoria A), F) ed L), xxxxx yyyyy in relazione ai reati di cui ai capi d’imputazione provvisoria A), B), F) ed L), xxxxx yyyyy in relazione ai reati di cui ai capi d’imputazione provvisoria A), B), F) ed L), pagina 21 di 129 xxxxx yyyyy in relazione ai reati di cui ai capi d’imputazione provvisoria A), B), F) ed L), xxxxx yyyyy in relazione ai reati di cui ai capi d’imputazione provvisoria A), B), F) ed L), xxxxx yyyyy in relazione ai reati di cui ai capi d’imputazione provvisoria A), B), F) ed L), xxxxx yyyyy in relazione ai reati di cui ai capi d’imputazione provvisoria A), B), D), F) ed L), xxxxx yyyyy in relazione ai reati di cui ai capi d’imputazione provvisoria A), B), F) ed L), xxxxx yyyyy in relazione ai reati di cui ai capi d’imputazione provvisoria A), B), F) ed L), xxxxx yyyyy in relazione ai reati di cui ai capi d’imputazione provvisoria A), B), E), F) ed L), xxxxx yyyyy in relazione ai reati di cui ai capi d’imputazione provvisoria A), B), F) ed L), - applicazione della misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Riace nei confronti degli indagati xxxxx yyyyy in relazione ai reati di cui ai capi d’imputazione provvisoria F), L) ed Y), ed xxxxx yyyyy in relazione ai reati di cui ai capi d’imputazione provvisoria F) ed L), e - applicazione della misura cautelare reale del sequestro preventivo e del sequestro per equivalente delle somme di denaro presenti su conti correnti degli indagati e, in caso di incapienza, sui beni specificamente indicati nella richiesta; • osserva: 1. PREMESSA Al fine di conciliare le confliggenti esigenze di completezza e sinteticità della motivazione dovrà nel prosieguo intendersi integralmente richiamata (per tutti i capi d’imputazione provvisoria di interesse, ad eccezione di quelli di cui alle lett. O, P, Q, T ed Y) la corposa istanza coercitiva avanzata dal Pubblico Ministero, sebbene debba rilevarsi l’acritico recepimento da parte sua – al fine di ricostruire i fatti addebitati agli odierni indagati – delle conclusioni raggiunte all’esito di una lunga attività investigativa dagli appartenenti alla Guardia di Finanza - Gruppo di Locri. Il presente provvedimento verrà in sostanza redatto in larga parte ricorrendo alla tecnica per pagina 22 di 129 relationem: tale soluzione metodologica – che si concretizzerà nell’illustrazione, da parte dello scrivente, delle valutazioni fattuali e giuridiche desumibili dagli elementi di prova addotti a sostegno di ogni capo d’imputazione provvisoria in relazione al quale si avanza richiesta di misura cautelare – eviterà un inutile appesantimento dell’esposizione, nel contempo garantendo ai destinatari dell’ordinanza una più agevole comprensione delle ragioni che ne sorreggono il contenuto(1). Non sembra superfluo rimarcare, per tutto quanto sinora detto, che l’attenzione del Giudice per le indagini preliminari si incentrerà principalmente sui soli indagati a carico dei quali grava la proposta cautelare e sulle sole condotte per le quali la richiesta è stata avanzata. 1.1. L’attività d’indagine, sviluppatasi nell’arco di circa diciotto mesi, ha consentito agli inquirenti di raccogliere una considerevole mole di dati probatori (ottenuti da intercettazioni telefoniche ed ambientali, atti amministrativi, documenti ed informazioni rese da persone informate sui fatti) alla luce dei quali questi si risolvevano a contestare ai trentuno odierni indagati svariati reati maturati e commessi nell’ambito dell’attività amministrativa svolta dal Comune di Riace – con l’ausilio di alcune associazioni private – in materia di accoglienza di cittadini extracomunitari e di pulizia e decoro urbano. Appare indubbio che – ai fini che qui interessano – il nucleo centrale dell’indagine ha ad oggetto l’iter di ottenimento ed i meccanismi di gestione di rilevanti somme di denaro pubblico ottenute per organizzare la permanenza, sul territorio comunale, di migranti; rilievo non minore è stato però dato sia alla procedura che conduceva all’affidamento a due cooperative, da parte dell’ente comunale, dei servizi di pulizia della spiaggia di Riace e di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti in paese, sia alla vicenda relativa all’illegale ingresso in (1) Per consolidata e condivisibile giurisprudenza «La motivazione “per relationem” di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1) faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all’esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; 2) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione; 3) l’atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall’interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l’esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controllo dell’organo della valutazione o dell’impugnazione» (così, da ultimo, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza nr. 53420 del 4 novembre 2014, rv. 261839). pagina 23 di 129 Italia di un cittadino etiope. 2. IL SISTEMA DI PROTEZIONE PER RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATI (S.P.R.A.R.) Dal momento che, come accennato, una parte (la più rilevante) dell’attività investigativa si è incentrata sui presunti illeciti perpetrati in relazione al conseguimento ed alla spesa di fondi pubblici finalizzati all’accoglienza sul territorio riacese di migranti, è certamente opportuno dare conto degli strumenti normativi (primari e secondari) allestiti, a partire dal 2002, per rispondere all’esigenza – divenuta nel corso degli anni via via più pressante – di gestire e regolamentare la permanenza in Italia di cittadini extracomunitari. 2.1. Con l’art. 32 della l. nr. 189 del 2002 (recante “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo”) venivano apportate modifiche ad aggiunte all’art. 1 della l. nr. 39 del 1990, ed era istituito il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (d’ora in poi S.P.R.A.R.). Si prevedeva, in sostanza, che: - gli enti locali che prestano servizi finalizzati all’accoglienza dei richiedenti asilo e alla tutela dei rifugiati e degli stranieri destinatari di altre forme di protezione umanitaria possono accogliere nell’ambito dei servizi medesimi il richiedente asilo privo di mezzi di sussistenza, nel caso in cui questi non debba essere sottoposto a trattenimento presso un centro di identificazione (nuovo art. 1 sexies, co. 1° l. nr. 39 del 1990); - il Ministro dell’Interno, con proprio decreto, provvede annualmente, e nei limiti delle risorse del Fondo di cui si dirà oltre, al sostegno finanziario di tali servizi di accoglienza in misura non superiore all’ottanta per cento del costo complessivo di ogni singola iniziativa territoriale (nuovo art. 1 sexies, co. 2° l. cit.); - in fase di prima attuazione tale decreto ministeriale: a) stabilisce le linee guida e il formulario per la presentazione delle domande di contributo, i criteri per la verifica della corretta gestione dello stesso e le modalità per la sua eventuale revoca; b) assicura, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo accennato, la continuità degli interventi e dei servizi già in atto; c) determina, nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo accennato, le modalità e la misura dell’erogazione di un contributo economico di prima assistenza in favore del richiedente asilo che non sia né trattenuto nei centri di identificazione né accolto dai servizi organizzati dagli enti locali (nuovo art. 1 sexies, co. 3° l. cit.); - al fine di razionalizzare e ottimizzare il sistema di protezione del richiedente asilo, del rifugiato e dello straniero con permesso umanitario di cui all’articolo 18 del pagina 24 di 129 d.lgs. nr. 286 del 1998, e di facilitare il coordinamento, a livello nazionale, dei servizi di accoglienza territoriali, il Ministero dell’interno attiva, sentiti l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (A.N.C.I.) e l’United Nations High Commissioner for Refugees (ossia l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, U.N.H.C.R.), un Servizio centrale di informazione, promozione, consulenza, monitoraggio e supporto tecnico agli enti locali che prestano i servizi di accoglienza, da affidare con apposita convenzione all’A.N.C.I. (nuovo art. 1 sexies, co. 4° l. cit.); - il Servizio centrale provvede a: a) monitorare la presenza sul territorio dei richiedenti asilo, dei rifugiati e degli stranieri con permesso umanitario; b) creare una banca dati degli interventi realizzati a livello locale in favore dei richiedenti asilo e dei rifugiati; c) favorire la diffusione delle informazioni sugli interventi; d) fornire assistenza tecnica agli enti locali, anche nella predisposizione dei servizi di accoglienza; e) promuovere e attuare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri, programmi di rimpatrio attraverso l’Organizzazione internazionale per le migrazioni o altri organismi, nazionali o internazionali, a carattere umanitario (nuovo art. 1 sexies, co. 5° l. cit.). 2.1.1. Veniva altresì istituito presso il Ministero dell’Interno – con il nuovo art. 1 septies l. cit. – l’accennato Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell’Asilo (d’ora in avanti F.N.S.P.A.), al fine di finanziare le attività e gli interventi di accoglienza da parte degli enti locali. Si prevedeva che la dotazione del Fondo fosse costituita da risorse finanziarie di derivazione nazionale, europea e privata (cfr. lett. c: «[...] i contributi e le donazioni eventualmente disposti da privati, enti o organizzazioni, anche internazionali, e da altri organismi dell’Unione europea [...]»). 2.2. L’iniziale assetto legislativo prevedeva, dunque, che protagonisti attivi del sistema di accoglienza dei migranti fossero i soli enti pubblici amministrativi locali (Regioni, Province e Comuni), coadiuvati dal summenzionato Servizio centrale. Certo è che, comunque, per la realizzazione dei servizi di accoglienza gli enti locali possono comunque avvalersi di uno o più “enti attuatori” di natura privatistica (che diventano così compartecipi dei compiti di assistenza), da selezionare ovviamente attraverso procedure espletate nel rispetto della normativa di riferimento. In sostanza anche persone giuridiche di diritto privato possono intervenire nel settore (cfr. artt. 6 e 21 delle Linee guida approvate con decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016): tali ultimi enti devono però dimostrare di possedere «[...] una pluriennale e consecutiva esperienza nella presa in carico di richiedenti/titolari di protezione internazionale, comprovata da attività e servizi in essere, al momento della presentazione pagina 25 di 129 della domanda di contributo [...]» o «[...] nel caso di servizi di accoglienza per minori stranieri non accompagnati [...] la pluriennale e comprovata esperienza nella presa in carico di tale tipologia di soggetti [...]». 2.3. Per quanto attiene poi al materiale accesso degli aventi diritto allo S.P.R.A.R., il d.lgs. nr. 142 del 2015 prevede che il richiedente formalizzi (eventualmente anche nell’interesse dei propri familiari) un’apposita istanza nella quale attesti di essere privo di mezzi di sussistenza sufficienti a garantire una qualità di vita adeguata per il proprio sostentamento (e per quello dei suoi eventuali familiari). La valutazione in ordine alla dichiarata condizione di incapienza è effettuata dalla Prefettura, che accertata – una volta conclusosi con esito positivo tale vaglio – la disponibilità di posti all’interno del sistema provvede ad inviare il richiedente nella struttura individuata. Una volta accolto nello S.P.R.A.R., lo straniero può permanervi per tutta la durata del procedimento di esame della domanda da parte della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, e, in caso di rigetto, fino alla scadenza del termine per l’impugnazione della decisione; laddove venga poi presentato ricorso giurisdizionale avverso la decisione della suddetta Commissione, il ricorrente continua ad usufruire delle misure di accoglienza per il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale (cfr. artt. 14 e 15 d.lgs. cit.). Il provvedimento che dispone l’accoglienza potrà poi essere revocato dal Prefetto alle condizioni previste dall’art. 23 d.lgs. cit.. 2.3.1. Con riguardo ai tempi dell’accoglienza, gli artt. 35 e 36 delle summenzionate Linee Guida così testualmente prevedono (introducendo la possibilità di una proroga degli stessi): «[...] 1. Il richiedente protezione internazionale accolto nello SPRAR ha diritto all’accoglienza fino alla notifica della decisione della Commissione territoriale. Dal momento della notifica del riconoscimento della protezione internazionale o della concessione della protezione umanitaria, il periodo di accoglienza previsto è di ulteriori sei mesi, fatte salve eventuali proroghe. 2. In caso, invece, di esito negativo, l’eventuale presentazione del ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale consente al richiedente protezione internazionale di rimanere in accoglienza secondo i termini stabiliti dall’ordinamento giuridico. 3. Il beneficiario che entra in accoglienza già titolare di protezione internazionale o umanitaria, ha diritto all’accoglienza fino a sei mesi fatte salve eventuali proroghe [...]» (art. 35); «[...] 1. I tempi di accoglienza dei titolari di protezione internazionale o umanitaria possono essere prorogati, previa autorizzazione del Ministero dell’interno per il tramite del Servizio centrale, per complessivi ulteriori sei mesi, ovvero per maggiori periodi temporali, secondo le effettive esigenze personali. La proroga è concessa per pagina 26 di 129 circostanze straordinarie, debitamente motivate, in relazione ai percorsi d’integrazione avviati o a comprovati motivi di salute. 2. Per il minore straniero non accompagnato è in ogni caso previsto il protrarsi dell’accoglienza fino ai successivi sei mesi dal compimento della maggiore età. Per i neo maggiorenni richiedenti o titolari di protezione internazionale o umanitaria, decorso tale periodo, un’opportunità di proroga nel medesimo progetto è consentita sulla base delle circostanze straordinarie sopra indicate, preferibilmente all’interno di strutture adibite all’accoglienza dei neomaggiorenni, finalizzate al raggiungimento dell’autonomia. Per i neo maggiorenni con altro titolo di soggiorno l’accoglienza termina allo scadere dei sei mesi dal compimento della maggiore età [...]» (art. 36). 2.3.2. In definitiva l’accoglienza nello S.P.R.A.R. non è a tempo indeterminato, ma è destinata ad avere una “scadenza”, legata alla procedura di riconoscimento della protezione internazionale o di concessione della protezione umanitaria, alla quale potrà derogarsi solo in casi particolari, e sempre previa autorizzazione del Servizio centrale. Alla scadenza del suddetto termine, si conclude – in mancanza di proroga – il percorso di ospitalità, dal quale il cittadino extracomunitario potrà altresì “uscire” (secondo il c.d. Manuale S.P.R.A.R., previsto dall’art. 29 delle Linee Guida) anche per abbandono volontario (ossia per espressa volontà del singolo e del suo nucleo), per allontanamento deciso unilateralmente da chi gestisce il progetto (nei casi in cui si verifichino episodi violenti e/o gravi violazioni al regolamento di accoglienza), per inserimento socio - economico dell’avente diritto (inteso come avanzata acquisizione degli strumenti funzionali al proseguimento di un percorso di inclusione sociale), per rimpatrio volontario assistito o, infine, per “trasferimento Dublino” a seguito di notifica dello Stato membro dell’UE competente a esaminare la richiesta protezione internazionale dell’interessato. L’uscita dal progetto di accoglienza deve essere registrata nella Banca Dati del Servizio Centrale, specificando le cause che l’hanno determinata (cfr. le pagine 111 e 112 del Manuale citato). Appare evidente che per ogni ospite lo S.P.R.A.R. non sia misura stabile e definitiva, essendo piuttosto volto ad offrire solo in via temporanea all’avente diritto la possibilità di permanere presso le strutture approntate dalle comunità locali e di integrarsi, nel contempo, nelle realtà culturali, sociali ed economiche che lo accolgono: ciò soprattutto in vista dell’eventuale ottenimento da parte dello straniero del riconoscimento di forme di protezione che lo facoltizzeranno – in tal caso a titolo tendenzialmente definitivo – a permanere nel Paese. Altrettanto indubbio, dati tali presupposti, è che il Sistema debba essere accessibile a chiunque, e che dunque sia caratterizzato da una certa elasticità: in sostanza la presenza di una persona (o di un pagina 27 di 129 nucleo familiare) oltre i limiti temporali prestabiliti pregiudica inevitabilmente – data la limitatezza delle risorse e dei posti disponibili – altri soggetti (od altri nuclei familiari) che pure avrebbero diritto ad essere accolti, e che invece si vedono preclusa la possibilità di usufruire dei servizi garantiti dallo S.P.R.A.R.. 2.4. Obiettivi e funzionamento del Servizio sono poi così indicati dagli artt. 29 e ss. delle accennate Linee guida: «[...] Art. 29. Obiettivo del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati - 1. I servizi di accoglienza dello SPRAR hanno come obiettivo principale la (ri)conquista dell’autonomia individuale dei richiedenti/titolari di protezione internazionale e di permesso umanitario accolti. 2. In quest’ottica diventa essenziale collocare al centro del Sistema di protezione le persone accolte, rendendole protagoniste attive del proprio percorso di accoglienza e integrazione anziché meri beneficiari passivi di interventi predisposti in loro favore, ma protagonisti attivi del proprio percorso di accoglienza. 3. Di conseguenza quella proposta dallo SPRAR è un’accoglienza integrata. Art. 30. Accoglienza integrata e servizi minimi garantiti - 1. Per accoglienza integrata s’intende la messa in atto di interventi materiali di base (vitto e alloggio), insieme a servizi volti al supporto di percorsi di inclusione sociale, funzionali alla (ri)conquista dell’autonomia individuale. 2. L’accoglienza integrata è costituita dai seguenti servizi minimi garantiti obbligatori: mediazione linguistico-culturale; accoglienza materiale; orientamento e accesso ai servizi del territorio; insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori; formazione e riqualificazione professionale; orientamento e accompagnamento all’inserimento lavorativo; orientamento e accompagnamento all’inserimento abitativo; orientamento e accompagnamento all’inserimento sociale; orientamento e accompagnamento legale; tutela psico-socio-sanitaria. [...] 4. Per le modalità di attivazione e di gestione di servizi di accoglienza integrata per i richiedenti e i titolari di protezione internazionale o umanitaria si rinvia al «Manuale operativo per l’attivazione e la gestione dei servizi di accoglienza e integrazione per pagina 28 di 129 richiedenti e titolari di protezione internazionale», di seguito denominato «Manuale SPRAR» e al «Manuale unico di rendicontazione SPRAR» (a cura dal Servizio centrale, disponibili sul sito web: http://www.sprar.it). [...] Art. 32. Aggiornamento e gestione della banca dati - 1. Gli enti locali hanno l’obbligo di: registrare i nuovi ingressi e le uscite dei beneficiari entro tre giorni lavorativi dall’ingresso e dall’uscita; inserire le informazioni relative ai servizi e ai corsi erogati dal progetto; aggiornare i dati relativi ai beneficiari (audizione presso Commissione territoriale, permesso di soggiorno, esperienze lavorative, studi, assegnazione corsi e servizi, etc.) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti modifiche delle informazioni; richiedere le proroghe dell’accoglienza; inserire e aggiornare i dati relativi alle strutture alloggiative del progetto entro cinque giorni lavorativi dall’autorizzazione formale da parte del Ministero; aggiornare la sezione relativa agli operatori (specificando funzione, recapiti telefonici, email e fax) entro cinque giorni lavorativi dagli avvenuti relativi cambiamenti. [...] Art. 34. Strutture di accoglienza - 1. Gli enti locali hanno l’obbligo di: avvalersi di strutture residenziali adibite all’accoglienza e ubicate sul territorio dell’ente locale che presenta domanda di contributo o di altro ente locale - nell’ambito della medesima provincia - a esso associato o consorziato, ovvero formalmente aderente al progetto; rispettare la normativa vigente in materia residenziale, sanitaria, di sicurezza antincendio e antinfortunistica nelle strutture adibite all’accoglienza; osservare - per le strutture dedicate specificamente ai minori, alle persone con disabilità fisica e agli anziani - i requisiti minimi, così come previsto dalla normativa nazionale, laddove non sussista ancora un recepimento regionale del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 maggio 2001, n. 308, recante «requisiti minimi strutturali per l’autorizzazione all’esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semi residenziale a norma dell’art. 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328» in merito ai criteri di autorizzazione e accreditamento delle strutture; predisporre e organizzare le strutture di accoglienza in relazione alle esigenze dei beneficiari tenendo conto delle caratteristiche delle persone che si intendono accogliere; avvalersi di strutture di accoglienza ubicate nei centri abitati oppure, se in prossimità degli stessi, in luoghi ben collegati da frequente trasporto pubblico e/o privato; pagina 29 di 129 avvalersi della relazione dell’Ufficio tecnico comunale, o di relazione di altri professionisti validata dallo stesso Ufficio tecnico comunale, per ogni unità abitativa impiegata al fine di attestare i requisiti di cui sopra. Art. 39. Relazioni, schede di monitoraggio e presentazione dei rendiconti finanziari - 1. Gli enti locali hanno l’obbligo di: stipulare la convenzione con l’eventuale ente attuatore entro sessanta giorni dalla comunicazione da parte del Ministero dell’interno dell’ammissione al contributo; presentare al Servizio centrale le relazioni annuali (intermedie e finali) sulle attività svolte dal progetto, compilate in maniera esauriente e completa, sulla base dei modelli previsti e nei termini stabiliti; presentare al Servizio centrale, nei termini stabiliti, la scheda semestrale e annuale di monitoraggio elaborata dalla banca dati SPRAR relativa alle presenze e ai servizi erogati; presentare i rendiconti finanziari al Servizio centrale nei termini stabiliti e sulla base delle modalità previste nel Manuale unico di rendicontazione scaricabile dal sito web: http://www.sprar.it) effettuare il trasferimento dei fondi ministeriali all’eventuale ente attuatore entro sessanta giorni dalla data di accreditamento degli stessi nel conto dell’istituto tesoriere Art. 40. Modalità di raccolta, archiviazione e gestione dati - 1. Gli enti locali hanno l’obbligo di: garantire la raccolta, l’archiviazione delle informazioni e l’accesso a tutta la documentazione relativa ai singoli beneficiari e ai servizi offerti, in osservanza del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196; mettere a disposizione del Servizio centrale tutta la documentazione relativa al progetto territoriale di accoglienza, laddove necessario o richiesto; aderire alla rete informatica gestita dal Servizio centrale assicurando, in conformità alla normativa vigente per la privacy, la disponibilità dei mezzi tecnici necessari al collegamento informatico; aggiornare in maniera tempestiva la Banca dati, garantendo l’attendibilità e la veridicità dei dati inseriti, avendone designato un responsabile. 2. L’ente locale, con cadenza semestrale, presenta al Servizio centrale per il successivo inoltro alla Direzione Centrale, una scheda di monitoraggio dei servizi erogati e una relazione intermedia e finale sull’attività svolta [...]» 2.5. Il summenzionato decreto del Ministero dell’Interno del 10 agosto 2016 pagina 30 di 129 disciplina infine le modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del F.N.P.S.A.. L’art. 2 stabilisce in particolare che gli enti locali interessati presentino entro il 31 dicembre di ogni anno domanda di contributo recante le proposte progettuali relative all’attivazione dei servizi di accoglienza al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione. Le proposte progettuali hanno durata triennale, sono valutate da una commissione istituita presso il Dipartimento di cui sopra e, ove ammissibili, sono inserite in apposite graduatorie predisposte periodicamente. L’accennata commissione valuta le proposte attenendosi alle indicazioni contenute nelle linee guida emanate dal Ministro dell’Interno. Laddove il progetto venga ammesso al finanziamento, entro sei mesi dalla scadenza della sua durata, l’ente può avanzare domanda al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione per la prosecuzione delle attività nel triennio successivo. Il progetto è ammesso al finanziamento secondo le modalità indicate nelle linee guida cui si faceva sopra riferimento. Una volta inseriti nelle graduatorie o autorizzati alla prosecuzione il Ministro dell’Interno con proprio decreto procede, in relazione alle esigenze di accoglienza, all’assegnazione delle risorse disponibili del F.N.P.S.A.. Gli art. 3 e ss. delle Linee Guida disciplinano più nello specifico – in maniera invero piuttosto complessa – le modalità di redazione e trasmissione delle proposte progettuali, i criteri per la formazione delle graduatorie di cui all’art. 2, per l’ammissione alla prosecuzione dei progetti in scadenza, per la determinazione del sostegno finanziario, nonché l’individuazione dei servizi da assicurare e la previsione di eventuali sanzioni per la violazione delle prescrizioni sui servizi di accoglienza. 2.6. Altrettanto complesse sono poi le procedure di segnalazione al Servizio centrale delle spese sostenute ai fini del loro successivo rimborso (compendiate in un manuale rinvenibile sulla pagina internet www.sprar.it). 3. IL SISTEMA DEI CENTRI DI ACCOGLIENZA STRAORDINARIA (C.A.S.) Presso il comune di Riace l’accoglienza di cittadini extracomunitari era gestita non solo tramite il sistema S.P.R.A.R., ma anche mediante la predisposizione delle strutture previste dall’art. 11 d.lgs. nr. 142 del 2015 (i c.d. Centri di Accoglienza Straordinaria, nel prosieguo C.A.S.). La norma stabilisce che nel caso in cui sia temporaneamente esaurita la disponibilità di posti all’interno dei centri governativi di prima accoglienza (art. 9 d.lgs. cit.) o delle strutture S.P.R.A.R., a causa di arrivi consistenti e ravvicinati di richiedenti, l’accoglienza possa essere disposta dal Prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero pagina 31 di 129 dell’interno, in strutture temporanee, appositamente allestite (ciò previa valutazione delle condizioni di salute del richiedente, anche al fine di accertare la sussistenza di esigenze particolari di accoglienza). Tali strutture – che debbono soddisfare le esigenze essenziali di accoglienza nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 10, co. 1° d.lgs. cit. – sono individuate dalle Prefetture - Uffici territoriali del Governo, sentito l’ente locale nel cui territorio sono situate, secondo le procedure di affidamento dei contratti pubblici o, in casi di estrema urgenza, ricorrendo ad affidamento diretto. Anche nel caso dei C.A.S. la permanenza dell’ospite non è a tempo indeterminato, bensì limitata al periodo strettamente necessario al suo trasferimento in un centro governativo o al suo inserimento in uno S.P.R.A.R.. La misura è destinata, come nel caso dello S.P.R.A.R., a fornire assistenza temporanea a cittadini stranieri o ad apolidi che abbiano richiesto protezione internazionale. 3.1. Per quanto attiene al finanziamento di tali strutture, ed alla rendicontazione delle spese sostenute per il loro mantenimento, non sono previste le articolate procedure che debbono invece essere adottate in relazione agli S.P.R.A.R., dovendosi gli aventi diritto al rimborso piuttosto attenere alle disposizioni di volta in volta stabilite nelle convenzioni stipulate con le Prefetture: nel caso che qui interessa, ad esempio, l’art. 11 della “Convenzione per la gestione dei servizi di accoglienza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale”, stipulata il 1° aprile 2014 tra il Sindaco di Riace Domenico Lucano ed il Vice Prefetto Vicario xxxxx yyyyy, stabiliva che a titolo di corrispettivo per le prestazioni effettuate nell’ambito del progetto C.A.S. sarebbe stato liquidato per ogni cittadino effettivamente presente nella struttura l’importo di 30 euro al giorno (oltre i.v.a. se dovuta), e che il Comune di Riace avrebbe dovuto comunicare giornalmente servizi resi e persone che ne usufruivano; il pagamento delle somme dovute sarebbe stato corrisposto dalla Prefettura di Reggio Calabria, «[...] previa acquisizione di provvedimento di liquidazione e della documentazione amministrativo - contabile giustificativa, muniti delle prescritte attestazioni di rito [...]», solo una volta che la prima avesse ricevuto l’accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero dell’Interno. Così, sul punto, rispettivamente xxxxx yyyyy, funzionario amministrativo contabile presso la Prefettura di Reggio Calabria, e xxxxx yyyyy, funzionario assistente sociale presso la medesima Prefettura: «[...] la prefettura di Reggio Calabria per la gestione dei centri di accoglienza straordinaria (CAS) ha stipulato delle convenzioni con gli enti locali anziché con i singoli operatori, in questo caso con il Comune di Riace che, a sua pagina 32 di 129 volta, ha individuato una serie di operatori che di fatto gestiscono gli immigrati. La rendicontazione, nella realtà specifica di Riace, varia nel tempo, noi comunque prendiamo in considerazione il periodo mensile. Tecnicamente le varie associazioni inviano le proprie rendicontazioni con le giustificazioni delle relative spese (fatture, buste paga, ecc.) al Comune. Quest’ultimo, dopo una attività di controllo, emette una determina di liquidazione che viene inviata alla prefettura unitamente a tutta la rendicontazione delle associazioni (costi sostenuti e presenze degli immigrati) [...] La rendicontazione riferita al secondo semestre del 2016 è stata presentata dal Comune di Riace nel mese di settembre 2017. La convenzione del 2014 si è conclusa a fine 2016 e dal 2017 non è stata stipulata alcun altra convenzione con il Comune di Riace. Nel mese di ottobre, il Sindaco di Riace ha inviato una lettera manifestando la disponibilità a firmare una nuova convenzione (anno 2017) cosa che di fatto non si è mai concretizzata. E’ stata stipulata la prima convenzione a 30 euro pro-capite pro-die, seguita da delle proroghe che hanno fatto salire l’importo a “sino a 35 €” [...]»(2); «[...] Al comune di Riace è stato pagato il progetto CAS fino al mese di giugno 2016, tale pagamento è avvenuto nel 2017 decurtando gli importi dei migrati non aventi diritto … omissis … Per il CAS, a differenza dello SPRAR, non esistono linee guida si fa esclusivamente riferimento alla convenzione che viene sottoscritta dalla Prefettura e dal sindaco del Comune che ha ospitato i CAS. Le presenze degli immigrati che i vari Comuni ci comunicano in maniera riepilogativa giornalmente. La prima convenzione CAS con il comune di Riace è del 2014, sono a conoscenza che per tutto il 2017 la convenzione era scaduta. Ricordo che, nel mese di gennaio 2017, la prefettura ha invitato il sindaco a stipulare e/o prorogare la convenzione, cosa che di fatto non è mai avvenuta. Dal 1 aprile 2014 al mese di giugno 2016 la convenzione era 30 euro pro-capite prodie, quindi il comune non doveva giustificare le spese ma doveva comunicare esclusivamente il numero dei presenti ed il pagamento dei pocket-money. Dal mese di luglio 2016, con la nuova convenzione, il pagamento è passato a “sino a 35 euro” ad emigrato e il comune ha l’obbligo di documentare le relative spese per il raggiungimento di tale somma. Ricordo che il Comune di Riace ha portato la documentazione riguardante i mesi da luglio a dicembre 2016 in prefettura, nel (2) Cfr. il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da xxxxx yyyyy dinanzi alla Guardia di Finanza - Gruppo di Locri in data 9 gennaio 2018. pagina 33 di 129 mese di settembre 2017 [...]»(3). 4. IL PROGETTO DI ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI. Fino al mese di dicembre 2017 era attivo presso il Comune di Riace anche un progetto di accoglienza di minori stranieri non accompagnati (nel prosieguo M.S.N.A.). Tale sistema è espressamente previsto dall’art. 19 del d.lgs. nr. 142 cit., che così testualmente recita (per quanto qui di interesse): «[...] 1. Per le esigenze di soccorso e di protezione immediata, i minori non accompagnati sono accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate, istituite con decreto del Ministro dell’interno [...], per il tempo strettamente necessario, comunque non superiore a trenta giorni, all’identificazione, che si deve concludere entro dieci giorni, e all’eventuale accertamento dell’età, nonché a ricevere, con modalità adeguate alla loro età, ogni informazione sui diritti riconosciuti al minore e sulle modalità di esercizio di tali diritti, compreso quello di chiedere la protezione internazionale. Le strutture di prima accoglienza sono attivate dal Ministero dell’interno, in accordo con l’ente locale nel cui territorio è situata la struttura, e gestite dal Ministero dell’interno anche in convenzione con gli enti locali. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze per i profili finanziari, sono fissati le modalità di accoglienza, gli standard strutturali, in coerenza con la normativa regionale, e i servizi da erogare, in modo da assicurare un’accoglienza adeguata alla minore età, nel rispetto dei diritti fondamentali del minore e dei principi di cui all’articolo 18. Durante la permanenza nella struttura di prima accoglienza è garantito un colloquio con uno psicologo dell’età evolutiva, ove necessario in presenza di un mediatore culturale, per accertare la situazione personale del minore, i motivi e le circostanze della partenza dal suo Paese di origine e del viaggio effettuato, nonché le sue aspettative future. La prosecuzione dell’accoglienza del minore è assicurata ai sensi del comma 2. 2. I minori non accompagnati sono accolti nell’ambito del Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all’articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. La capienza del Sistema è commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati nel territorio nazionale ed è, comunque, stabilita nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo, di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, (3) Cfr. il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese da xxxxx yyyyy dinanzi alla Guardia di Finanza - Gruppo di Locri in data 11 gennaio 2018. pagina 34 di 129 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, da riprogrammare annualmente. A tal fine gli enti locali che partecipano alla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell’asilo di cui all’articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, prevedono specifici programmi di accoglienza riservati ai minori non accompagnati. [...] 3. In caso di temporanea indisponibilità nelle strutture di cui ai commi 1 e 2, l’assistenza e l’accoglienza del minore sono temporaneamente assicurate dalla pubblica autorità del Comune in cui il minore si trova, fatta salva la possibilità di trasferimento del minore in un altro comune, secondo gli indirizzi fissati dal Tavolo di coordinamento di cui all’articolo 16, tenendo in considerazione prioritariamente il superiore interesse del minore. I Comuni che assicurano l’attività di accoglienza ai sensi del presente comma accedono ai contributi disposti dal Ministero dell’interno a valere sul Fondo nazionale per l’accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all’articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. 3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l’accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell’articolo 11, l’attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di cinquanta posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L’accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo [...]». Il sistema di accoglienza di cui sopra “accede” dunque – con le necessarie eccezioni dovute alla giovane età dei soggetti coinvolti – al Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (ribattezzato infatti dalla l. nr. 47 del 2017, recante “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati”, Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo Rifugiati e Minori Stranieri Non Accompagnati) e ne mutua non solo – a grandi linee – il funzionamento, ma anche i meccanismi di rimborso delle spese sostenute per il suo mantenimento: la rendicontazione delle spese segue quindi la disciplina prevista dal manuale di cui sopra. 5. LA CONTESTAZIONE DI CUI AL CAPO D’IMPUTAZIONE PROVVISORIA B). Così brevemente lumeggiata la normativa vigente in materia, occorre a questo pagina 35 di 129 punto passare in rassegna le fattispecie contestate agli odierni indagati, seguendo un ordine logico che impone di trattare prima gli addebiti relativi all’affidamento diretto a taluni soggetti privati dei servizi di accoglienza S.P.R.A.R. e C.A.S., poi quelli riguardanti la irregolare rendicontazione e percezione delle spese e la destinazione dei fondi in operazioni economiche diverse da quelle che gli stessi erano destinati a soddisfare, infine – previa analisi delle imputazioni provvisorie relative all’affidamento diretto dei servizi di pulizia della spiaggia di Riace ed al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina – l’ipotesi di associazione a delinquere (avendo ipotizzato gli inquirenti che buona parte degli illeciti da loro paventati rappresenti l’attuazione di un programma delittuoso elaborato da un consorzio criminale costituito ed operante secondo le modalità previste dall’art. 416 cod.pen.). 5.1. L’AFFIDAMENTO DIRETTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA. Si rimprovera al Lucano, Sindaco del Comune di Riace (ente non “attuatore”, come erroneamente indicato dalla polizia giudiziaria, bensì “gestore” dei progetti S.P.R.A.R. e C.A.S.), ed xxxxx yyyyy (già rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal xx.xx.xxxx al xx.xx.xxxx), a xxxxx yyyyy (rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal xx.xx.xxxx), a xxxxx yyyyy (già rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal xx.xx.xxxx al xx.xx.xxxx), a xxxxx yyyyy (già rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal xx.xx.xxxx all’xx.xx.xxxx), all’ xxxxx yyyyy (già rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal xx.xx.xxxx al xx.xx.xxxx), a xxxxx yyyyy (rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal xx.xx.xxxx), a xxxxx yyyyy (rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal xx.xx.xxxx), a xxxxx yyyyy (già rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal xx.xx.xxxx al xx.xx.xxxx), a xxxxx yyyyy (rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” dal xx.xx.xxxx), a xxxxx yyyyy (rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” da xx.xx.xxxx), a xxxxx yyyyy (rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” da xx.xx.xxxx) ed a xxxxx yyyyy (rappresentante legale dell’associazione “xxxxx yyyyy” da xx.xx.xxxx) di non avere fatto ricorso ad alcuna reale procedura negoziale per l’affidamento, negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, dei servizi di accoglienza di migranti nell’ambito dei progetti S.P.R.A.R. e C.A.S., così turbando le relative gare in spregio ai principi di trasparenza, concorrenza ed economicità; ciò «[...] mediante collusioni e altri mezzi fraudolenti [...]». Tali condotte integrerebbero, secondo gli investigatori, il delitto previsto dall’art. 353 bis cod.pen. (sebbene il capo d’imputazione provvisoria, per come redatto, sembrerebbe delineare una fattispecie pagina 36 di 129 concreta ibrida, in parte sussumibile anche sotto il dettato dell’art. 353 cod.pen.). 5.1.1. La vaghezza e la genericità del capo d’imputazione lo rendono inidoneo a rappresentare contestazione provvisoria alla quale validamente “agganciare” un qualsivoglia provvedimento custodiale. Pur volendo ipotizzare infatti che fosse intenzione degli inquirenti rimproverare agli indagati l’affidamento diretto dei servizi di cui sopra, con quello che ne derivava in termini di omessa effettuazione di qualsivoglia procedura negoziale prevista dal Codice degli appalti e, conseguentemente, in termini di scelta dei contraenti in violazione dei beni giuridici tutelati dall’art. 353 bis cit., il mero riferimento a “collusioni” ed “altri mezzi fraudolenti” che avrebbero condotto alla perpetrazione dell’illecito si risolve in formula vuota, ossia priva di un reale contenuto di tipicità. Dovrebbe essere in sostanza il Giudice delle indagini preliminari – indebitamente sostituendosi al Pubblico Ministero – ad introdurre nella contestazione uno dei suoi elementi fondamentali, individuando materialmente quale genere di collusioni, derivanti ad esempio da rapporti di amicizia o familiari, o di altri mezzi fraudolenti (per tali non potendosi certo intendere l’omissione delle necessarie procedure di gara, che rappresenta piuttosto il risultato che il legislatore intende evitare) sarebbero stati adottati al fine di procedere all’accennata assegnazione diretta (facendola così trascendere da mera irregolarità amministrativa a vero e proprio illecito penale). Tale operazione, chiaramente impedita dai più elementari principi processual penalistici, sarebbe peraltro ostacolata dal punto di vista fattuale – laddove vi si volesse per assurdo procedere – dalla mancanza, tra gli allegati alla richiesta, sia degli atti con i quali tali affidamenti diretti venivano decisi sia delle convenzioni che agli stessi facevano seguito (a differenza di quanto si vedrà trattando il capo d’imputazione provvisoria T). Non vi sarebbe quindi modo di capire, pur volendolo, né quali motivazioni sorreggevano tale ipotetico modus operandi, né quale sarebbe il corrispettivo dei servizi affidati (aspetto rilevante per comprendere il meccanismo di scelta pubblica da attivare secondo il “vecchio” o il “nuovo” Codice degli appalti), né a quando risalgono i provvedimenti incriminati. Ancor prima, la mancanza di visure camerali (o documenti equipollenti) relativi alle cooperative coinvolte nella vicenda impedisce la corretta individuazione dei soggetti che dovrebbero effettivamente rispondere delle procedure amministrative incriminate (con esclusione, ovviamente, del Sindaco Lucano). 5.1.2. Per quanto sopra osservato, può pacificamente essere esclusa la sussistenza di un grave compendio indiziario in relazione al delitto di cui al capo d’imputazione pagina 37 di 129 provvisoria B). 6. LA CONTESTAZIONE DI CUI AL CAPO D’IMPUTAZIONE PROVVISORIA F). 6.1. Al capo d’imputazione provvisorio F) viene contestato il delitto di cui all’art. 640 bis cod.pen. (a vario titolo aggravato) al Lucano, Sindaco del Comune di Riace (ente non “attuatore”, giova ripetere, bensì “gestore” dei progetti S.P.R.A.R. e C.A.S.), a xxxxx yyyyy, a xxxxx yyyyy, a xxxxx yyyyy, a xxxxx yyyyy, a xxxxx yyyyy, a xxxxx yyyyy, a xxxxx yyyyy, a xxxxx yyyyy, a xxxxx yyyyy, a xxxxx yyyyy, a xxxxx yyyyy ed a xxxxx yyyyy, nelle rispettive qualità di responsabili, od ex responsabili, delle cooperative di cui sopra, alla xxxxx yyyyy, dipendente dell’associazione “xxxxx yyyyy”, a xxxxx yyyyy ed a xxxxx yyyyy, quali prestatrici di lavoro, ed a xxxxx yyyyy, quale consulente del lavoro che forniva le sue prestazioni alle cooperative sopra indicate, per aver posto in essere tra il 2014 ed il 2016 artifizi e raggiri consistiti - nell’aver annotato, nella rendicontazione del sistema M.S.N.A., l’acquisto di derrate alimentari non destinate agli immigrati e utilizzate per fini privati, - nell’aver rendicontato per i sistemi C.A.S. e S.P.R.A.R. costi fittizi (costi di carburante, pagamento bonus, borse lavoro, prestazioni occasionali, fatture per operazioni inesistenti) e - nell’aver rendicontato per il sistema C.A.S., dal 2014 al luglio 2016, costi non giustificati (non risultando alcuna documentazione attestante i costi sostenuti per l’accoglienza degli immigrati), così inducendo in errore i funzionari del Ministero dell’Interno per i sistemi S.P.R.A.R. e M.S.N.A. ed i funzionari della Prefettura di Reggio Calabria per il progetto C.A.S. e procurandosi l’ingiusto profitto consistito nelle erogazioni, per il tramite del Comune, di una somma pari (nell’arco di quel periodo temporale) a 10.227.494,60 euro, con corrispondente danno patrimoniale per lo Stato che erogava tali somme tramite il Ministero dell’Interno e la citata Prefettura. 6.2. Relativamente a tale capo d’imputazione provvisorio, il Pubblico Ministero espone le ragioni a sostegno dell’istanza cautelare tra le pagine 171 e 445 della richiesta, qui da intendersi – per i motivi visti sopra – integralmente richiamate. 6.3. Sul punto non può negarsi che il contenuto delle conversazioni ascoltate nel corso dell’attività investigativa lascia innegabilmente trasparire una modalità di gestione quanto meno opaca delle somme destinate agli operatori privati per la gestione dei soggetti accolti nei progetti S.P.R.A.R. e C.A.S.. È insomma evidente che pagina 38 di 129 la possibilità di accedere, a fronte di controlli assai blandi, a cospicue quantità di denaro erogate dallo Stato aveva solleticato gli interessi di un rilevante numero di persone, stabilmente inserite nelle cooperative di cui sopra od anche solo orbitanti saltuariamente intorno alle stesse. 6.4. Al di là però di tale considerazione, deve rilevarsi che gli inquirenti sembrano incorsi in un errore tanto grossolano da pregiudicare irrimediabilmente la validità dell’assunto accusatorio (per come da loro delineato). La Guardia di Finanza - Gruppo di Locri quantifica infatti l’ingiusto profitto conseguito dagli enti attuatori – ed il correlativo danno patrimoniale per lo Stato – nel totale delle somme incassate (o per meglio dire destinate ad essere incassate, non essendo stati svolti sul punto accertamenti bancari o patrimoniali) dalle cooperative. Va però evidenziato che una volta incontestato – e sotto questo profilo non sono stati sollevati dubbi nemmeno dalla polizia giudiziaria – l’effettivo svolgimento da parte di tali enti del servizio loro assegnato, ed il conseguente obbligo di elargire agli stessi un certo corrispettivo, l’ingiusto profitto andava individuato nella minor somma tra quanto da loro nel complesso ottenuto (ossia, per brevità, i 10.227.494,60 in totale assegnati a tutte le cooperative) e le spese da loro realmente effettuate (escluse ovviamente quelle relative a beni o prestazioni destinati a soddisfare esigenze estranee da quelle strettamente attinenti al servizio). Viceversa, gli investigatori qualificano, si ripete erroneamente, come illecitamente lucrato tutto il denaro corrisposto agli enti anche per servizi effettivamente resi, come a voler implicitamente ritenere nulli, e quindi privi di effetti giuridici, i rapporti contrattuali intercorsi con l’Autorità amministrativa. 6.5. Ad aggravare gli effetti di tale marchiana inesattezza è poi la circostanza che gran parte delle conclusioni cui giungono gli inquirenti appaiono o indimostrabili, perché allo stato poggianti su elementi inutilizzabili in quanto ricavati dall’escussione a sommarie informazioni di soggetti che avrebbero dovuto essere invece sentiti con le garanzie previste dagli artt. 64 e 65 cod.proc.pen. (ad esempio xxxxx yyyyy, xxxxx yyyyy e xxxxx yyyyy), o presuntive e congetturali (è il caso dei rimborsi relativi ai costi per il carburante), o – infine – sfornite di precisi riscontri estrinseci: una volta accertato, ad esempio, che erano state acquistate derrate alimentari da offrire ad una delegazione di appartenenti all’Organizzazione Mondiale per l’Immigrazione che avrebbe dovuto visitare Riace, e che questi ultimi rinviavano successivamente tale l’impegno, l’irregolarità della contabilizzazione della spesa nel progetto M.S.N.A. sarebbe stata predicabile solo allorquando si fosse constatato che tali cibi non erano stati mai destinati – dopo essere stati messi a conservare, come desumibile dalle pagina 39 di 129 conversazioni intercettate – agli utenti di tale servizio; circostanza che, però, non è stata acclarata. 6.6. Conclusivamente, non può tratteggiarsi nemmeno in relazione al capo d’imputazione provvisorio de quo un compendio indiziario idoneo a giustificare l’emissione di misura cautelare. 7. LA CONTESTAZIONE DI CUI AL CAPO D’IMPUTAZIONE PROVVISORIA G) 7.1. Al capo d’imputazione G) viene contestata al Lucano, Sindaco del Comune di Riace, una lunga sequela di condotte penalmente rilevanti ai sensi dell’art. 479 cod.pen. (aggravati ex art. 61, co. 1°, nr. 2 cod.pen.) per avere sottoscritto, tra il 2014 ed il 2017, cinquantasei false determinazioni di liquidazione propedeutiche all’erogazione dei finanziamenti relativi al rimborso dei costi di gestione dei servizi C.A.S. e S.P.R.A.R.: si rimprovera – in particolare – all’indagato di aver attestato in tali provvedimenti, contrariamente al vero, la previa effettuazione da parte sua dei controlli sui rendiconti di spesa, che sarebbero stati così implicitamente certificati ed asseverati. Tali falsità ideologiche, relative ad atti dotati di fede privilegiata, sarebbero state poste in essere al fine di assicurare alle cooperative i finanziamenti del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Reggio Calabria. 7.2. Nonostante l’estensione del capo d’imputazione, deve rilevarsi che nella richiesta di misura le considerazioni addotte a sostegno della sua fondatezza sono quanto meno laconiche. Così infatti, sul punto, polizia giudiziaria e Pubblico Ministero (peraltro adducendo profili di falsità diversi rispetto a quelli prima contestati, e riguardanti solo le determinazioni inviate all’Ufficio Territoriale del Governo): «[...] Il Sindaco Lucano, pur non avendo alcuna documentazione comprovante la regolare esecuzione dei servizi di accoglienza da parte degli Enti gestori, ha trasmesso alla Prefettura di Reggio Calabria le determine per la liquidazione delle somme, attestando falsamente la regolare esecuzione dei servizi effettuati in conformità agli impegni contrattuali tra Ente attuatore ed Ente gestore [...]». Può comunque intuirsi dalla complessiva lettura dell’istanza coercitiva che gli inquirenti intendano rimproverare all’indagato, per ognuna delle summenzionate determinazioni, di aver dato per effettuato il controllo, che era suo compito operare, su rendiconti di spesa imprecisi od addirittura inesistenti (come nel caso dei C.A.S.), così implicitamente certificandone ed asseverandone la loro corrispondenza al vero. 7.3. Orbene, deve innanzitutto rimarcarsi che non tutti i provvedimenti elencati attestano il preventivo controllo dei rendiconti sopra menzionati: in alcuni – si vedano pagina 40 di 129 ad esempio le nnrr. 41 del 19 maggio 2015, 57 del 3 agosto 2015, 76 del 30 settembre 2015, 14 del 10 febbraio 2016 e 33 del 4 maggio 2017 – si dà infatti semplice atto della regolare esecuzione dei servizi previsti (circostanza della quale non v’è motivo di predicare l’inveridicità, non apparendo messa in discussione dagli inquirenti l’effettiva prestazione di attività di assistenza a cittadini stranieri sul territorio riacese). 7.4. Per quanto attiene poi agli atti nei quali si fa accenno a tale controllo, che da un esame sommario paiono attenere prevalentemente, se non esclusivamente, al servizio C.A.S. (si vedano, ad esempio, le deliberazioni nnrr. 37 dell’11 giugno 2014 e 77 del 4 dicembre 2014), va evidenziato che, come dichiarato da xxxxx yyyyy (vedi sopra), «[...] Dal 1 aprile 2014 al mese di giugno 2016 la convenzione era 30 euro procapite pro-die, quindi il comune non doveva giustificare le spese ma doveva comunicare esclusivamente il numero dei presenti ed il pagamento dei pocket-money. Dal mese di luglio 2016, con la nuova convenzione, il pagamento è passato a “sino a 35 euro” ad emigrato e il comune ha l’obbligo di documentare le relative spese per il raggiungimento di tale somma. Ricordo che il Comune di Riace ha portato la documentazione riguardante i mesi da luglio a dicembre 2016 in prefettura, nel mese di settembre 2017 [...]». 7.4.1. Per le determinazioni relative all’erogazione del servizio C.A.S. emesse fino a tutto il giugno 2016 l’asseverazione del controllo della rendicontazione era quindi un surplus inutile ai fini della validità dell’atto, eventualmente integrando un’ipotesi di falso innocuo perché del tutto irrilevante ai fini del significato complessivo del provvedimento; a ciò s’aggiunga che allegati alla richiesta di misura figurano i registri presenze del progetto C.A.S. per tutto il periodo di cui sopra, che il Lucano ben avrebbe quindi potuto consultare (cosa che può solo presumersi non abbia fatto) al fine di disporre le liquidazione degli accennati 30 euro pro capite - pro die. 7.4.2. Per le determinazioni assunte a partire da luglio 2016 sono stati prodotti dal Comune di Riace alla Prefettura di Reggio Calabria tutti i documenti necessari. Questi ultimi sono dunque effettivamente esistenti, a differenza di quanto paventato dagli inquirenti, ed erano quindi anch’essi esaminabili dal Lucano. 7.5. Per mero scrupolo di completezza non può poi farsi a meno di rilevare che le parti introduttive dei provvedimenti – con specifico riguardo alle asseverazioni che si assumono false – appaiono nella maggior parte dei casi identiche tra loro, poiché verosimilmente redatte con la tecnica del “copia - incolla”. Sebbene il Lucano, sottoscrivendo tali atti, se ne sia assunto la piena paternità, le modalità di redazione degli stessi (che, per quanto numerosi, può logicamente presumersi non siano stati gli unici da lui firmati nell’arco della sua pluriennale attività di Sindaco) lasciano quanto pagina 41 di 129 meno trapelare il dubbio sull’effettiva conoscenza del loro complessivo contenuto, con quello che inevitabilmente ne deriva in ordine alla sussistenza, in capo all’indagato, del necessario elemento soggettivo doloso. 7.6. Non è quindi delineabile, in relazione ai delitti di falso di cui sopra, alcun grave compendio indiziario. 8. LA CONTESTAZIONE DI CUI AL CAPO D’IMPUTAZIONE PROVVISORIA I) 8.1. PREMESSA. Si contesta al Lucano, Sindaco del Comune di Riace e quindi pubblico ufficiale, ed a xxxxx yyyyy, presidente dell’associazione “xxxxx yyyyy”, il concorso nel delitto di concussione, per avere con abuso delle rispettive qualità e poteri costretto (minacciandolo reiteratamente di non adempiere agli obblighi già assunti dall’associazione di rimborsare in valuta corrente i pagamenti in c.d. bonus effettuati presso il suo esercizio) xxxxx yyyyy, titolare dell’omonimo esercizio commerciale, a predisporre e consegnare loro fatture per operazioni inesistenti, riguardanti la vendita di detersivi ed altro, per un valore superiore a 5.000,00 euro. 8.2. LE EMERGENZE INVESTIGATIVE. Il reato de quo è il più grave (sotto il profilo sanzionatorio) tra quelli per i quali è avanzata richiesta di misura cautelare. Ciononostante gli inquirenti non hanno approfondito con la dovuta ed opportuna attenzione l’ipotesi investigativa, così da loro illustrata – invero assai sinteticamente – da pag. 360 a pag. 363 dell’istanza coercitiva: «[...] Dall’esame della documentazione relativa all’associazione xxxxx yyyyy è emerso che sono stati rendicontati costi relativi ad acquisti di materiali per la pulizia della casa e della persona, rendicontate con codice spesa “L4” (pulizie locali e relativi materiali). Tali costi sono stati documentati con le fatture di seguito indicate (All.72): - fattura nr. 01 del 31.12.2015 emessa dalla ditta individuale xxxxx yyyyy, con luogo di esercizio in Riace (RC) via xxxxx, nr. xxxx, Codice fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxx - Partita I.V.A.: XXXXXXXXXXX nei confronti dell’associazione xxxxx yyyyy con sede in Riace (RC) via xxxxx, nr. xxxx – Codice fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxx - Partita I.V.A.: XXXXXXXXXXX per un importo imponibile di € 2.459,50 I.V.A. al 22% € 541,09 totale fattura €s 3.000,60; - fattura nr. 02 del 30.09.2016 emessa dalla ditta individuale XXXXXXXXXXX, con luogo di esercizio in Riace (RC) via xxxxx, nr. xxxx, Codice fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxx - Partita I.V.A.: XXXXXXXXXXX nei confronti dell’associazione xxxxx yyyyy con sede in Riace (RC) via xxxxx, nr. xxxx pagina 42 di 129 – Codice fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxx - Partita I.V.A.: XXXXXXXXXXX per un importo imponibile di € 658,84 I.V.A. al 22% € 144,95 totale fattura € 803,79. Tale fattura, nella rendicontazione SPRAR 2016 è stata indicata con l’importo di € 851,38. - fattura nr. 03 del 31.10.2016 emessa dalla ditta individuale xxxx yyyy, con luogo di esercizio in Riace (RC) via xxxx, nr. xxxx, Codice fiscale: xxxxxxxxxxxxxxxx - Partita I.V.A.: xxxxxxxxxxxxxxxx nei confronti dell’associazione xxxx yyyy con sede in Riace (RC) via xxxx, nr. xx – Codice fiscale: xxxxxxxx - Partita I.V.A.: xxxxxxxx per un importo imponibile di € 697,85 I.V.A. al 22% € 153,53 totale fattura € 851,38; Si rappresenta che oltre alle summenzionate fatture sono risultate emesse le seguenti fatture non rendicontate (All. 73): - fattura nr. 01 del 25.08.2016 emessa dalla ditta individuale xxxx yyyy, con luogo di esercizio in Riace (RC) via xxxx, nr. xxxx, Codice fiscale: xxxxxxxxxx Partita I.V.A.: xxxxxxxxxx nei confronti dell’associazione xxxx yyyy con sede in Riace (RC) via xxxx, nr. xx – Codice fiscale: xxxxxxxx - Partita I.V.A.: xxxxxxx per un importo imponibile di € 1.440,99 I.V.A. al 22% € 317,01 totale fattura € 1.758,00; - fattura nr. 04 del 21.11.2016 emessa dalla ditta individuale xxxx yyyy, con luogo di esercizio in Riace (RC) via xxxx, nr. xxxx, Codice fiscale: xxxxxxxx Partita I.V.A.: xxxxxxxx nei confronti dell’associazione xxxx yyyy con sede in Riace (RC) via xxxx, nr. xxxx – Codice fiscale: xxxxxxxx - Partita I.V.A.: xxxxxxxxx per un importo imponibile di € 1.332,78 I.V.A. al 4% € 53,31 totale fattura € 1.386,09; In merito a quanto sopra evidenziato, in data 02.03.2017 è stato escusso dalla GDF di Locri ad altre sommarie informazioni (ex art. 351 c.p.p.) il sig. xxxx yyyy, nato il xx.xx.xxxx a Locri (RC) e residente in Riace (RC), xxxxxxxx, nr. xxx (All. 74), titolare dell’omonima impresa individuale il quale, tra l’altro, riferiva quanto segue: “”in relazione alla mia denuncia/querela presentata in data 19 dicembre 2016 presso questo ufficio, vi esibisco le fatture da me emesse nel 2015 e 2016 a favore dell’Associazione “xxxx yyyy”, che sono relative ad operazioni inesistenti in quanto si riferiscono alla cessione di prodotti per la pulizia della persona e della casa che io non ho mai venduto. Quanto appena affermato trova conferma nel fatto che se controllate la contabilità della mia attività non troverete fatture di acquisto di prodotti per l’igiene per importi così elevati. Tengo a precisare che sono titolare di un panificio con annessa attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e bar. Specifico che gli immigrati pagina 43 di 129 avventori del mio locale, acquistano prevalentemente panini, alcolici, latte e zucchero e pagano il relativo importo attraverso la consegna di alcuni bonus; all’atto dell’acquisto emetto regolare scontrino fiscale. Sono stato costretto ad emettere le fatture che vi ho esibito perché, in più occasioni, sia il Sig. xxxx yyyy, presidente dell’Associazione “xxxx yyyy” che il sindaco Lucano Domenico, mi hanno obbligato a rilasciare tali documenti fiscali minacciando, in caso contrario, il mancato rimborso dei bonus. Inizialmente, pur di ottenere il denaro spettante, ho accettato queste condizioni; nel momento in cui mi sono rifiutato sono iniziati gli scontri con il xxxx yyyy il quale fa di tutto per crearmi problemi di natura economica (impedisce, attraverso minacce, ad alcuni dipendenti della sua associazione di frequentare e/o acquistare prodotti del mio locale e fa di tutto per non rimborsarmi i bonus, ecc). Vi consegno copia della fattura nr. 1 emessa in data 31.12.2016, fattura nr. 1 emessa in data 25.08.2016, fattura nr. 2 emessa in data 30.09.2016, fattura nr. 3 emessa in data 31.10.2016, fattura nr. 4 emessa in data 21.11.2016. Vi consegno, inoltre copia dell’assegno postale nr. 7213857902-04, privo di data, per un importo pari a €. 2.234,00, emesso dall’Associazione “xxxx yyyy” a favore della mia compagna xxxx yyyy (che collabora con me all’attività commerciale), a titolo di rimborso di alcuni dei bonus utilizzati dagli extracomunitari presso la mia attività. In data xx/xx/xxxx al fine di riscontrare gli acquisti di materiali per la pulizia della casa e della persona da parte della ditta individuale xxxx yyyy la GDF ha proceduto all’esame della documentazione contabile della stessa. Dal suddetto esame documentale è emerso quanto segue (All. 75): - nell’anno d’imposta 2015 sono risultate registrate nel registro I.V.A. acquisti fatture per l’acquisto di materiale per la pulizia della case e della persona per un importo complessivo di € 2.307,77; - nell’anno d’imposta 2016 sono risultate registrate nel registro I.V.A. acquisti fatture per l’acquisto di materiale per la pulizia della case e della persona per un importo complessivo di € 2.556,13. Tenuto conto di quanto sopra illustrato, si ritiene che il sig. xxxx yyyy, presidente dell’Associazione “xxxx yyyy”, al fine di ottenere i fondi comunitari e nazionali destinati all’accoglienza dei rifugiati ha rendicontato allo SPRAR costi fittizi per € 4.703,36, in quanto gli stessi si riferiscono al cambio bonus e non all’acquisto di materiali per la pulizia di locali e relativi materiali. Si da atto che i costi relativi alle fatture fittizie sono risultati inseriti per: pagina 44 di 129 - € 3.000,60 (fatt. nr. 01 del 31.12.2015) nella rendicontazione SPRAR 2015; - € 1.702,76 (fatt. nr. 02 del 30.09.2016 € 803,79 e 03 del 31.10.2016 € 851,38) nella rendicontazione SPRAR 2016 [...]». 8.3. CONCLUSIONI. La contestazione poggia quasi interamente sulle propalazioni del xxxx yyyy (che avrebbe dovuto peraltro essere sentito, una volta da lui ammessa l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, con le garanzie previste dagli artt. 64 e 65 cod.proc.pen.). Anche laddove si volesse però – per assurdo – ritenere utilizzabili tali dichiarazioni, la tesi accusatoria che sulle stesse si fonda avrebbe certamente meritato un maggior sforzo investigativo da parte degli inquirenti: l’esistenza e la successiva rendicontazione delle fatture accennate non implica per ciò solo che le stesse siano state previamente estorte al Ruga; a ciò si aggiunga che questi aveva un chiaro interesse, se i documenti erano effettivamente – come da lui asserito – relativi ad operazioni inesistenti, a sostenere che la loro emissione, integrante il delitto previsto dall’art. 8 d.lgs. nr. 74 del 2000, era stata coartata con le modalità di cui sopra (ciò all’evidente fine di sottrarsi alle conseguenze sanzionatorie di tale condotta). Il denunciante è quindi persona tutt’altro che attendibile (così, su di lui, il Lucano, nella conversazione telefonica nr. 31013 - r.i.t. nr. 293/17 intrattenuta con il giornalista xxxx yyyy alle ore xx:xx del xx.xx.xxxx: «[...] prima che parlavo con te, oggi, ho chiamato uno di Riace che si chiama xxxx yyyy, che non c’entra con quelli di Monasterace, no e che questo qua è uno che in estate si è arrabbiato con i presidenti delle associazione, ed anche con me, è andato a fare la denuncia alla Guardia di Finanza, ma è uno, una persona che si ruba anche la luce pubblica per il suo negozio, fa delle cose un po’ assurde. Però questo è andato ed ha parlato con il Colonnello, gli dissi io ma scusami ma tu, non te lo dico con rancore, ma cosa gli hai raccontato? eh gli ho raccontato di queste cose, mi disse non tanto per te, mi faceva, però vedi che più di me uno che si chiama xxxx yyyy, l’ex vice sindaco è andato a raccontare delle cose assurde, poi è andato pure xxxx yyyy disse e pure xxxx yyyy, sempre alla Guardia di Finanza [...]»). Constatata l’assoluta carenza di riscontri estrinseci dotati di maggiore univocità rispetto a quelli, di natura contabile, raccolti dalla Guardia di Finanza, le tutt’altro che persuasive dichiarazioni del xxxx yyyy non possono considerarsi da sole sufficienti a dimostrare la validità dell’assunto accusatorio di cui sopra. 8.3.1. Va quindi esclusa la configurabilità di un grave quadro indiziario anche in pagina 45 di 129 relazione al delitto di cui al capo d’imputazione provvisoria I). 9. LA CONTESTAZIONE DI CUI AL CAPO D’IMPUTAZIONE PROVVISORIA L) 9.1. PREMESSA. Gli investigatori contestano il delitto di malversazione ai danni dello Stato (art. 316 bis cod.pen.), a vario titolo aggravato, al Lucano, Sindaco del Comune di Riace, a xxxx yyyy, a xxxx yyyy, a xxxx yyyy, a xxxx yyyy, a xxxx yyyy, a xxxx yyyy, a xxxx yyyy, a xxxx yyyy, a xxxx yyyy, a xxxx yyyy, a xxxx yyyy ed a xxxx yyyy, nelle rispettive qualità di responsabili (od ex responsabili) delle cooperative di cui sopra, nonché alla xxxx yyyy, dipendente dell’associazione “xxxx yyyy”, a xxxx yyyy ed a xxxx yyyy, quali prestatrici di lavoro, ed a xxxx yyyy, consulente del lavoro che forniva le sue prestazioni alle cooperative sotto indicate, poiché questi non avrebbero tra il 2014 ed il 2017 destinato una somma pari nel complesso a 2.165.035,79 euro alla gestione dei servizi S.P.R.A.R. e C.A.S. (attività di pubblico interesse), finalità per la quale tale denaro era stato da loro ottenuto. In particolare: • il Lucano, xxxx yyyy, xxxx yyyy, xxxx yyyy, xxxx yyyy, xxxx yyyy e xxxx yyyy avrebbero distratto i fondi destinati all’associazione “xxxx yyyy” - acquistando, arredando e ristrutturando tre case e un frantoio, per oltre 360.000,00 euro, - arredando e ristrutturando casa xxxx yyyy, per oltre 13.000,00 euro, - prelevando e/o comunque gestendo denaro contante, attinto dai conti correnti dell’associazione, senza alcuna giustificazione (documenti, ricevute, note, ecc.) nelle rendicontazioni e nella contabilità, per 531.752,27 euro, e - pagando in parte i concerti estivi organizzati dal Comune di Riace, per un ammontare complessivo di oltre 150.000,00 euro; • xxxx yyyy, xxxx yyyy, xxxx yyyy e xxxx yyyy avrebbero distratto i fondi destinati all’associazione “xxxx yyyy” - prelevando e/o comunque gestendo denaro contante, attinto dai conti correnti dell’associazione, senza alcuna giustificazione (documenti, ricevute, note, ecc.) nelle rendicontazioni e nella contabilità, per 67.491,75 euro, e - pagando in parte i concerti estivi organizzati dal Comune di Riace, per un ammontare complessivo di oltre 150.000,00 euro; • xxxx yyyy avrebbe distratto i fondi destinati all’associazione “xxxx yyyy” - prelevando e/o comunque gestendo denaro contante, attinto dai conti correnti dell’associazione, senza alcuna giustificazione (documenti, ricevute, note, pagina 46 di 129 ecc.) nelle rendicontazioni e nella contabilità, per 218.235,45 euro, e - pagando in parte i concerti estivi organizzati dal Comune di Riace, per un ammontare complessivo di oltre 150.000,00 euro; • xxxx yyyy avrebbe distratto i fondi destinati alla “xxxx yyyy” - pagando in parte i concerti estivi organizzati dal Comune di Riace, per un ammontare complessivo di oltre 150.000,00 euro; • xxxx yyyy e xxxx yyyy avrebbero distratto i fondi destinati all’associazione “xxxx yyyy” - prelevando e/o comunque gestendo denaro contante, attinto dai conti correnti dell’associazione, senza alcuna giustificazione (documenti, ricevute, note, ecc.) nelle rendicontazioni e nella contabilità, per 448.017,16 euro, e - pagando in parte i concerti estivi organizzati dal Comune di Riace, per un ammontare complessivo di oltre 150.000,00 euro; • xxxx yyyy avrebbe distratto i fondi destinati all’associazione “xxxx yyyy” - prelevando e/o comunque gestendo denaro contante, attinto dai conti correnti dell’associazione, senza alcuna giustificazione (documenti, ricevute, note, ecc.) nelle rendicontazioni e nella contabilità, per 376.539,16 euro, e - pagando in parte i concerti estivi organizzati dal Comune di Riace, per un ammontare complessivo di oltre 150.000,00 euro; • xxxx yyyy, infine, avrebbe distratto i fondi destinati all’associazione “xxxx yyyy” - pagando in parte i concerti estivi organizzati dal Comune di Riace, per un ammontare complessivo di oltre 150.000,00 euro. 9.1.1. Il Pubblico Ministero illustra gli elementi addotti a sostegno dell’ipotesi accusatoria tra le pagine 445 e 712 dell’istanza cautelare, qui da intendersi – per esigenze di sinteticità – integralmente richiamate. 9.2. I PRELIEVI IN CONTANTI DAI CONTI CORRENTI ED IL PAGAMENTO DI PARTE DEI CONCERTI ESTIVI ORGANIZZATI DAL COMUNE DI RIACE. Gli elementi di prova raccolti in relazione a buona parte delle condotte che avrebbero integrato il delitto di malversazione non appaiono idonei a sorreggere validamente l’ipotesi accusatoria. 9.2.1. A seguito di accertamenti bancari gli inquirenti rilevavano una serie di prelievi ingiustificati di somme di denaro dai conti correnti delle cooperative coinvolte nei progetti S.P.R.A.R. e C.A.S.; il quantum di tali prelievi, ente per ente, era individuato dalla Guardia di Finanza - Gruppo di Locri sottraendo (a) all’ammontare ritirato mensilmente dai suddetti conti correnti (b1) il costo mensile dei c.d. pocket money e (b2) eventuali spese pagate in contanti e rendicontate nella contabilità pagina 47 di 129 dell’associazione. Pur dovendosi constatare la correttezza, sotto il profilo matematico, dei calcoli effettuati dagli operanti, appare non persuasiva, poiché congetturale, la tesi secondo la quale tali somme di denaro sarebbero state destinate a soddisfare interessi diversi da quelli per le quali erano corrisposte. Una volta acclarato, per fare un esempio, che xxxx yyyy, responsabile dell’associazione “xxxx yyyy”, prelevava o comunque gestiva “senza alcuna giustificazione” denaro contante per 218.235,45 euro, non si vede sulla base di quale convincente ragionamento logico dovrebbe ritenersi che tale somma sia stata dalla stessa impiegata per finalità estranee (quali poi?) a quelle che ne avevano giustificato l’accreditamento. 9.2.2. Per quanto attiene poi al pagamento da parte delle cooperative – ognuna per un’indeterminata quota – delle spese effettuate dal Comune di Riace per i concerti che vi si tenevano nel settembre 2015, è pur vero che dal contenuto delle intercettazioni emerge quanto meno il tentativo, da parte del Lucano, di ottenere una serie di finanziamenti dai suddetti enti privati. Non è però chiaro, allo stato, se la richiesta del Sindaco abbia ottenuto positivo riscontro, ed eventualmente quali cooperative – ed in che misura – abbiano contribuito ad effettuare i conseguenti versamenti (circostanze che evidentemente sfuggono agli stessi inquirenti, i quali sono sul punto assai approssimativi). Le dichiarazioni rese come persona informata sui fatti da xxxx yyyy agli operanti in data 23 aprile 2018 in ordine alla vicenda, peraltro, non solo risultano carenti di univoci elementi sulla base dei quali dissolvere tali incertezze, ma inoltre (ed ancor prima) sono chiaramente inutilizzabili, poiché fornite da soggetto iscritto nel registro degli indagati dal 30 dicembre 2016 senza le dovute garanzie difensive previste dagli artt. 64 e 65 cod.proc.pen.. 9.3. LE MALVERSAZIONI DELL’ASSOCIAZIONE “xxxx yyyy”. Anche per quanto attiene ai restanti fatti contestati (le malversazioni asseritamente perpetrate acquistando, arredando e ristrutturando casa xxxx, casa xxxx, casa xxxx ed un frantoio, nonché arredando e ristrutturando casa xxxx) non sono emersi elementi sufficienti per stabilire se le – certamente torbide – modalità di gestione dei fondi impiegati per affrontare tali spese integrino o meno il delitto di cui all’art. 316 bis cod.pen.. 9.3.1. Dal corposo compendio intercettivo traspaiono, a più riprese, le preoccupazioni manifestate dal Lucano per l’impossibilità di giustificare l’esborso di somme di denaro destinate sia all’acquisto degli immobili di cui sopra, sia a far fronte alle relative spese accessorie. Il turbamento e le angustie dell’indagato non sembrano pagina 48 di 129 però derivare tanto dall’aver distratto gli ingenti importi di cui sopra, quanto piuttosto dall’assurdità (ovviamente dal suo punto di vista) di un sistema normativo e contabile che gli impediva di imputare alla rendicontazione dei servizi offerti dall’associazione “xxxx yyyy” spese comunque sostenute per assolvere gli obblighi di accoglienza che su quell’ente incombevano, e per intraprendere attività collaterali – ma comunque riconducibili – al servizio di ospitalità offerto. Emblematica si rivela, sul punto, la spiegazione offerta dal Lucano al xxxx yyyy – nel corso della telefonata cui si faceva prima riferimento – in ordine alle ragioni per le quali, secondo lui, egli era ingiustamente indagato: «[...] La truffa è che me ne sono approfittato. Ma l’approfittamento, e l’ho spiegato anche al Colonnello oggi, gli ho detto che ieri non sono stato utile perchè non sono abituato a questo, però una cosa l’ho voluta ribadire, se lui può capire quello che ho fatto un po’ in giro, è rimasto sorpreso da questo, ho ribadito dove si trova l’economia dei 35 euro, se ci sono le fattorie didattiche, se ci sono i laboratori dell’artigianato, c’è una riqualificazione anche urbana, estetica dei laboratori, se ci sono pratiche per l’accoglienza e per il turismo dell’accoglienza, se c’è questo frantoio, tutte queste iniziative sono servite perchè dobbiamo costruire attività collaterali, perchè altrimenti l’accoglienza è fine a se stessa [...]». Tale dichiarazione lascia trapelare un dubbio più che fondato sulla fondatezza in parte qua dell’ipotesi accusatoria: non può infatti affermarsi che i fini assolti dall’associazione “xxxx yyyy” (sulla quale, ad onor del vero, l’indagato esercitava un’ingerenza certamente discutibile ed inopportuna) acquisendo i beni di cui sopra siano effettivamente estranei rispetto a quelli che le somme a tal fine corrisposte avrebbero dovuto in realtà perseguire. 9.4. CONCLUSIONI. Per tutti i motivi sopra visti deve in definitiva escludersi, anche in relazione al capo d’imputazione provvisoria L), la sussistenza di un compendio indiziario idoneo a sorreggere l’accoglimento dell’istanza cautelare. 10. LE CONTESTAZIONI DI CUI AI CAPI D’IMPUTAZIONE PROVVISORIA D) ED E) 10.1. PREMESSA. Si rimproverano a xxxx yyyy (presidente dell’associazione “xxxx yyyy”) ed a xxxx yyyy (rappresentante legale della cooperativa “xxxx yyyy”) due ipotesi, tra loro analoghe, di truffa aggravata ai danni dello Stato. 10.1.1. La prima avrebbe posto in essere artifizi e raggiri consistiti nell’aver predisposto e, comunque, sottoscritto la rendicontazione per il mese di maggio 2016 annotando falsamente le presenze relative a xxxx yyyy (nato in xxxx il xx.xx.xxxx), pagina 49 di 129 il quale si trovava però in quel periodo a Milano. Indotti così in errore i funzionari del Ministero dell’Interno addetti al progetto S.P.R.A.R., si sarebbe procurata un ingiusto profitto consistito nel rimborso della somma di 1.085,00 euro, con pari danno patrimoniale per lo Stato. 10.1.2. Anche xxxx yyyy avrebbe posto in essere simili artifizi e raggiri, consistiti nell’aver predisposto e, comunque, sottoscritto la rendicontazione per i mesi ricompresi tra il giugno 2016 ed il settembre 2017 annotando falsamente le presenze relative a xxxx yyyy (nato in xxxx il xx.xx.xxxx), in realtà percettore nei medesimi periodi di redditi da lavoro dipendente presso aziende di xxxx ed xxxx. Avrebbe così indotto in errore i funzionari del Ministero dell’Interno addetti al progetto S.P.R.A.R., procurandosi conseguentemente un ingiusto profitto consistito nel rimborso delle somme di 140,00 euro (periodo dal 6 agosto 2015 al 9 agosto 2015) e 16.100,00 euro (periodo dal 1° giugno 2016 al 3 settembre 2017) – per un ammontare complessivo di 16.240,00 euro – con pari danno patrimoniale per lo Stato. 10.2. LE FALSE PRESENZE DELL’ xxxx yyyy. Così gli investigatori in relazione al primo addebito: «[...] da interrogazioni alla banda dati SDI, è stato constatato dalla GDF operante che l’immigrato xxxx yyyy, nato in xxxx il xx.xx.xxxx, in data xx.xx.xxxx veniva sorpreso mentre tentava di introdursi nell’area ortomercato di Milano, armato di un coltello. Lo stesso è stato deferito all’A.G. competente dal Comando Polizia Municipale zona 4 Milano per i reati di cui agli artt. 633 C.P. (invasione di terreni o edifici) e 4 della L. 110/75 (porto di armi o oggetti atti ad offendere). Dal registro delle presenza dell’associazione xxxx yyyy è emerso che il medesimo, nel mese di maggio 2016, è stato comunque rendicontato per giorni 31 di presenza (All. 22) [...]». 10.2.1. L’esame dei documenti allegati a sostegno della contestazione ne avvalora solo parzialmente la fondatezza. È infatti indiscutibile che xxxx yyyy si trovasse a Milano il xx.xx.xxxx, data alla quale formalmente risultava invece accolto a Riace dall’associazione “xxxx yyyy”. Da tale circostanza non può però automaticamente desumersi che egli si sia trattenuto nel capoluogo lombardo per tutto il periodo antecedente e successivo (ossia, come paventato dagli inquirenti, per l’intero mese di maggio 2016). 10.2.2. Certo è che la condotta della xxxx yyyy, che falsamente attestava la presa in carico dello straniero per il suddetto giorno, così ottenendo il rimborso di 35,00 euro, ha integrato il delitto di cui agli artt. 61, co. 1°, nr. 9 e 640, co. 2°, nr. 1 cod.pen. contestatole, il cui profitto deve essere però correttamente ricalcolato nella sola pagina 50 di 129 somma sopra indicata. 10.3. LE FALSE PRESENZE DEL xxxx yyyy. Così, sul punto, gli inquirenti: «[...] da interrogazioni alle banche dati in uso al reparto GDF operante, è stato rilevato che l’immigrato xxxx yyyy, nato in xxxx il xx.xx.xxxx, ospite dalla cooperativa “xxxx yyyy”, con sede in Riace via xxxx , xxxx, nell’ambito del progetto SPRAR è risultato percettore di redditi come di seguito indicato (All. 25): - Anno 2015 – redditi di lavoro dipendente per € 98,71 corrisposti dalla ditta individuale xxxx yyyy con sede in xxxx (xx) via xxxx, nr. xxxx, esercente l’attività di “coltivazioni miste cereali, legumi da granella, semi oleosi” (011140) – Partita I.V.A.: xxxxxxxxxx, rapporto di lavoro dal xx.xx.xxxx al xx.xx.xxxx; - Anno 2016 – redditi di lavoro dipendente per € 9.615,23 corrisposti dalla società “xxxx yyyy” con sede in xxxxxx (xx) via xxxx, nr. xxxx, esercente l’attività di “fabbricazione di altre macchine per agricoltura e zootecnia” (283090) – Partita I.V.A.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, rapporto di lavoro dal xx.xx.xxxx ancora in essere; di contro, il medesimo, per i periodi suddetti, risulta presente e rendicontato nel progetto SPRAR per giorni: 365 nell’anno 2015, 366 per l’anno 2016 e 273 per l’anno 2017 (All. 26) [...]». 10.3.1. Anche in tal caso i documenti allegati alla richiesta forniscono univoci elementi di riscontro all’ipotesi accusatoria. Il xxxx yyyy veniva infatti rendicontato come soggetto preso in carico dall’ente gestito dalla xxxx yyyy nonostante la sua assenza da Riace: ciò per un totale di 4 giorni nell’agosto 2015 (e per la precisione dal 6 al 9 di quel mese, periodo in cui lavorava in realtà in provincia di xxxx) e di 460 giorni tra il 2016 ed il 2017 (in particolare tra il 1° giugno 2016 ed il 3 settembre 2017, periodo in cui lavorava in provincia di xxxx). 10.3.2. Attestando falsamente di aver accolto il xxxx yyyy nel suddetto periodo la xxxx yyyy induceva in errore gli addetti del Ministero dell’Interno che per il tramite del Comune di Riace, ente gestore del progetto S.P.R.A.R., le liquidavano indebitamente la somma di 16.240,00 euro. Tale condotta ha integrato il delitto di cui agli artt. 61, co. 1°, nr. 9 e 640, co. 2°, nr. 1 cod.pen.. 11. LE CONTESTAZIONI DI CUI AI CAPI D’IMPUTAZIONE PROVVISORIA O), P) E Q) 11.1. PREMESSA. Ai capi d’imputazione provvisoria O) e P) vengono contestate al xxxx yyyy due ipotesi di frode nelle pubbliche forniture (art. 356 cod.pen.) per non aver questi ottemperato, negli anni 2016 e 2017, agli obblighi di pulizia della spiaggia pagina 51 di 129 di Riace che su di lui gravavano in forza di due distinti contratti stipulati tra la cooperativa sociale “xxxx yyyy” (da egli rappresentata) ed il Comune di Riace. Al capo d’imputazione provvisoria Q) vengono poi addebitate, al Lucano ed ancora a xxxx yyyy, l’indebita elargizione da parte del primo e l’illecita percezione da parte del secondo del corrispettivo pattuito per lo svolgimento del suddetto servizio (integranti in capo ad entrambi il delitto di cui all’art. 640, co. 2°, nr. 1 cod.pen.). Più nello specifico, secondo la prospettiva accusatoria il Xxxx non avrebbe adempiuto gli obblighi di gestione dell’attività di pulizia della spiaggia della cittadina ionica (nelle stagioni estive 2016 e 2017) affidati alla sua cooperativa con le determinazioni nnrr. 77 del 28 luglio 2016, 91 del 18 agosto 2016 e 102 dell’11 luglio 2017; ciò contrariamente a quanto invece risulta nelle determinazioni di liquidazione nnrr. 111 del 10 ottobre 2016 e 178 del 15 novembre 2017, nella determinazione di rendiconto nr. 145 del 29 settembre 2017 e nelle fatture nnrr. 16/16 del 19 settembre 2016 e 21/17 del 27 ottobre 2017. Nonostante l’inadempimento – che si sarebbe concretizzato nell’utilizzo, per la pulizia della spiaggia, di personale estraneo alla cooperativa “xxxx yyyy” – l’indagato avrebbe comunque addebitato i costi del servizio al Comune di Riace (per un importo di 6.584,39 euro nell’anno 2016, e di 4.774,18 euro nell’anno 2017). Avendo poi il Lucano predisposto e sottoscritto le summenzionate determinazioni nnrr. 111 e 178, con le quali si attestava – secondo il Pubblico Ministero falsamente – l’esecuzione dei servizi in maniera corretta (ossia secondo quanto previsto dalle convenzioni), ed il xxxx yyyy utilizzato fatture riportanti costi relativi all’utilizzo di manodopera della cooperativa da lui gestita (documenti quindi da ritenersi anch’essi falsi), entrambi avrebbero indotto in errore i funzionari del Comune di Riace: questi ultimi avrebbero quindi liquidato a “xxxx yyyy”, seppur non le spettasse, la somma complessiva di 11.358,57 euro. L’operatore privato avrebbe in definitiva lucrato un ingiusto profitto con corrispondente danno patrimoniale per l’ente comunale. 11.2. LE ACQUISIZIONI DOCUMENTALI. Dalla consultazione degli atti adottati dal Comune di Riace nell’ambito della vicenda de quo emerge che: - con determinazione nr. 77 del 28 luglio 2016 il Responsabile dell’Unità Operativa Servizio Tecnico del Comune di Riace xxxx yyyy affidava ai sensi dell’art. 36, co. 2°, lett. a) d.lgs. nr. 50 del 2016 alla Cooperativa Sociale xxxx yyyy i servizi di pulizia straordinaria delle spiagge ed aree pubbliche limitrofe per tutto il periodo estivo e di ritiro dalle stesse dei rifiuti solidi urbani per due volte a settimana, per un pagina 52 di 129 corrispettivo di 2.440,00 euro; - con determinazione nr. 91 del 18 agosto 2016 ancora il xxxx yyyy provvedeva ad integrare l’atto di cui sopra (ancora ex art. 36, co. 2°, lett. a cit.) stabilendo che la cooperativa provvedesse altresì – a fronte di un ulteriore corrispettivo di 4.144,39 euro – alla pulizia generale dei litorali (raccolta dei rifiuti o dei materiali trasportati da mareggiate e vento, taglio delle erbacce e dei rami secchi e caricamento e trasporto in un sito comunale in modo differenziato) ed al posizionamento di passerelle, docce, cartelli e cabine, oltre che alla pulizia quotidiana della spiaggia ed allo svuotamento giornaliero dei cassonetti; - con la convenzione di cui all’allegato 133 (che non è dato sapere in che data sia stata sottoscritta dalle parti) xxxx yyyy ed xxxx yyyy (quest’ultimo in qualità di presidente della citata cooperativa) stabilivano espressamente che il servizio del quale quest’ultimo s’era fatto carico sarebbe cessato il 15 settembre 2016, non avrebbe potuto essere subappaltato, sarebbe stato svolto secondo le indicazioni dell’Ufficio Tecnico, avrebbe impiegato un numero minimo di quattro operai e sarebbe stato retribuito a fine stagione (e comunque ad avvenuto accreditamento dei fondi da parte della Regione Calabria); - con determinazione nr. 111 del 14 ottobre 2016 xxxx yyyy attestava che “xxxx yyyy” aveva regolarmente svolto i servizi affidatile, e liquidava quindi all’ente la somma di 6.584,39 euro; - con determinazione nr. 145 del 29 settembre 2017 xxxx yyyy approvava la rendicontazione delle spese di cui sopra (dopo aver dato atto, nel corpo del provvedimento, che con i mandati di pagamento nnrr. 625 e 626 del 20 ottobre 2016, regolarmente quietanzati, era stato versato alla cooperativa il corrispettivo pattuito); - con determinazione nr. 102 dell’11 luglio 2017 xxxx yyyy incaricava ancora “xxxx yyyy” – sempre avvalendosi della disciplina prevista dall’art. 36, co. 2°, lett. a cit. – dello stesso servizio di pulizia affidatole l’anno precedente, ovviamente in relazione alla stagione estiva 2017, per un corrispettivo di 4.774,18 euro; - con determinazione nr. 178 del 15 novembre 2017 xxxx yyyy attestava che la cooperativa aveva effettivamente espletato sino al 15 settembre 2017 i compiti assegnatile (per come stabiliti nella convenzione stipulata, sulla falsariga di quella firmata l’anno precedente, l’11 luglio 2017 tra xxxx yyyy e xxxx yyyy) e stabiliva di liquidare all’ente la somma di cui sopra. In relazione all’attività di pulizia delle spiagge per l’estate 2017 non è stato però acquisito alcun documento di rendicontazione analogo al nr. 145. pagina 53 di 129 11.3. L’ATTIVITÀ DI INTERCETTAZIONE. L’ascolto di talune conversazioni che vedevano protagonisti gli indagati induceva però la polizia giudiziaria ad ipotizzare che sia nel 2016 che nel 2017 la pulizia delle spiagge fosse stata in realtà svolta da “xxxx yyyy” (e quindi dal xxxx yyyy) ricorrendo a personale dipendente dell’associazione “xxxx yyyy”. Particolare rilievo assumono sul punto, a detta degli investigatori, i seguenti dialoghi: - conversazione nr. 421, r.i.t. nr. 302/17, registrata alle ore 15:00 del 14 luglio 2017 a bordo della vettura in uso al xxxx yyyy e, ed intercorsa tra questi e la moglie xxxx yyyy: «[...] xxxx yyyy: non hai parlato con Micu (Lucano ndr) per il fatto di xxxx yyyy, lui dice che te la vedi tu? Xxxx: per quale xxxx yyyy ? mannaia però lui non la fatto come fece l’anno scorso e l’altro giorno al palazzo gli è l’ho buttata la botta. xxxx yyyy: a chi? xxxx yyyy: A Mico, l’ha presa, l’ho visto che gliel’ha cercata, e perché quello xxxx yyyy mi ha detto “e io ti pare che sono scemo io”, io gli ho detto ma voi insistete … insistete, dovete pure ... che 4500 euro sono poche e gli ho detto, non ricordo chi era là con me e con Mico, gli ho detto guardate che io, non solo con i cosi (soldi) del comune, io non è che faccio la spiaggia con i soldi del comune, io faccio la spiaggia perché c’è Mico, perché qua il comune mi ha dato 6 mila euro, ma io l’anno passato ne ho tirati fuori 9800 gli ho detto a lui ... “si davvero!” ha risposto lui. xxxx yyyy: e si metti 1200 euro a l’operatore e vedi quanto sono solo di operatore. xxxx yyyy: No 6000 non li ho passati (spesi) xxxx yyyy: come non li hai passati? xxxx yyyy: ti quelli che avevo, ti dico di no xxxx yyyy: dici tu che non li hai passati, come se gli hai dato 1200, 1200 e 1200 e sono 3600 xxxx yyyy si e gli altri? xxxx yyyy: e gli altri li avevi utilizzati per pulire la spiaggia xxxx yyyy: no la xxxx yyyy li mette, che cazzo dici pagina 54 di 129 xxxx yyyy: no l’anno passato no, l’anno passato li hai messi tu xxxx yyyy: l’anno scorso c’era xxxx yyyy pure, altro che no [...]»; - conversazione nr. 422, r.i.t. nr. 302/17, registrata alle ore 16:00 del 14 luglio 2017 a bordo della vettura in uso a xxxx yyyy, ed intercorsa tra questi e la moglie xxxx yyyy: «[...] xxxx yyyy: no no l’anno passato com’è xxxx yyyy? l’anno passato hai messo “u ricimenno” hai messo tutto personale ... xxxx yyyy: “u ricimenno”, xxxx yyyy c’era xxxx yyyy chi c’era più? come si chiamava quell’altro che abita al xxxx yyyy? ... come cazzo si chiamava quell’altro? no c’erano ... c’erano. xxxx yyyy: e xxxx yyyy penso che l’hai dovuto pagare perché non era con xxxx yyyy xxxx yyyy: no lo pagai con xxxx yyyy, poi a quello l’ho cacciai, a quell’altro pure l’ho cacciai, non venne una mattina non si presentò, un’altra mattina poi venne, un’altra mattina con la bicicletta, la terza mattina dissi di andarsene a casa. [...]»; - conversazione nr. 423, r.i.t. nr. 304/17, registrata alle ore 18:16 del 17 luglio 2017 all’interno degli uffici dell’associazione xxxx yyyy, ed intercorsa tra Lucano e xxxx yyyy: «[...] xxxx yyyy: ... domani a che ora iniziamo a pulire le case (quelle degli ospiti per il Riace Film Festival), queste che sono chiuse ... Lucano: ma le case non sono un problema, xxxx yyyy rimane tre giorni, sono tre giorni! ... allora ti spiego io ... dobbiamo mandare nelle case non solo le donne (a pulire), anche i maschi, dobbiamo mandare xxxx yyyy, dobbiamo mandare xxxx yyyy, dobbiamo mandare tutti, non è che devo vedere solo i cazzi di xxxx yyyy, hai capito? ... perché lui il contributo spiaggia lo prende a parte, non lo prende per scherzare, quindi lui non deve solo pensare che gli mandiamo gli operai di xxxx yyyy e fare tutte cose con gli operai di xxxx yyyy, lui ha xxxx yyyy, xxxx yyyy, xxxx yyyy, xxxx yyyy, è capitato anche xxxx yyyy, praticamente se li è portati tutti, tutti per la spiaggia, xxxx yyyy e xxxx yyyy pagina 55 di 129 sono messi là, praticamente il Comune di Riace viene portato avanti da questa cosa qua; che situazione drammatica! Tu ci pensi se non ci fosse stato xxxx yyyy là davanti al Municipio quando piove ... un disastro, neanche per pulire il paese, perché non esistono, perché xxxx yyyy è in ferie o è in malattia, non abbiamo nessuno xxxx yyyy: ma gli operai questi della tessitura, questi che ha xxxx yyyy? Lucano: xxxx yyyy a xxxx yyyy l’ha mandato via, non ha nessuno, a xxxx yyyy l’ha mandato via, non so che cazzo combina ... xxxx yyyy: quindi per pulire il paese non c’è nessuno xxxx yyyy: non c’è nessuno, solo xxxx yyyy è, c’è xxxx yyyy e basta! xxxx yyyy: quelli raccolgono la spazzatura Lucano: si stanno ammazzando, si stanno ammazzando, non lo so perché fa così, non lo so ... ... omissis ... Lucano: ... il paese se non fosse stato per xxxx yyyy era sotto sopra! [...]»; - conversazione nr. 608, r.i.t. nr. 304/17, registrata alle ore 11:00 del 25 luglio 2017 all’interno degli uffici dell’associazione xxxx yyyy, ed intercorsa tra Lucano e xxxx yyyy: «[...] Lucano: xxxx yyyy tu adesso farai una cosa, non avrai interlocuzione con xxxx yyyy, parliamo chiaro, lascialo stare a lui, lui qua non conta un cazzo, te lo dico chiaro e tondo, lui si vede solo i cazzi suoi. xxxx yyyy: Mimì a me mi ha chiamato lui … inc. ... Lucano: Tu ascolta a me, che poi parlo io con lui, perché lui si vede solo le cose sue, hai capito o no ... xxxx yyyy: Ma dobbiamo chiamarlo ... Lucano: Tu devi chiamare a me, lascialo stare a lui, poi a lui quello che deve fare glielo dico io ... ha … a xxxx yyyy, xxxx yyyy e a coso ... [...] Lucano: Non lo so perché lui fa così, la pulizia nella spiaggia l’ha fatta: xxxx yyyy, xxxx yyyy, tutti gli operai di xxxx yyyy, le cose che sta facendo adesso per il mare. Entra xxxx yyyy (operaio) pagina 56 di 129 [...] Lucano: Allora xxxx yyyy tu sei responsabile di questo progetto qua e non mi si venga a dire che xxxx yyyy viene a prendere queste persone per portarle da un’altra parte, mi incazzo se succede, perché queste persone sono pagate da xxxx yyyy, entro 3, 4 giorni le case devono essere messe tutte apposto ... xxxx yyyy: Io vengo ogni mattina e ti riferisco se questi non vengono. Lucano sceglie gli operai che devono svolgere questo lavoro. xxxx yyyy riferisce che queste persone devono essere avvisate che da domani devono andare con lui e fare questo lavoro. Lucano risponde di non preoccuparsi che li avviseranno loro. xxxx yyyy consegna le chiavi delle case ad xxxx yyyy. xxxx yyyy riferisce a Lucano che lavoreranno dalle 07.00 alle ore 16.00. [...] Lucano: L’importante è che questi vengano con noi, io non voglio più che vadano con xxxx yyyy, perché lo stiamo abituando che praticamente ha mandato via tutti gli operai suoi (associazione xxxx yyyy), ha messo solo a xxxx yyyy ... inc. ... per la pulizia della spiaggia l’abbiamo fatta noi (opera di xxxx yyyy), da tutte le parti andiamo noi e lui ... [...]». 11.4. CONCLUSIONI. La complessiva valutazione degli elementi di prova desumibili dalle conversazioni di cui sopra porta a dissentire dalle conclusioni cui è giunta la polizia giudiziaria: il compendio indiziario risulta ad un’attenta lettura sfornito dei requisiti di chiarezza, univocità e concordanza necessari per sostenere – quanto meno in termini di verosimiglianza – che la pulizia delle spiagge riacesi sia stata in realtà effettuata da personale riconducibile all’associazione “xxxx yyyy”, anziché da dipendenti della cooperativa “xxxx yyyy”. 11.4.1. Sul punto preme evidenziare che un vulnus insuperabile alla convalidabilità dell’ipotesi accusatoria è rappresentato dall’omesso accertamento da parte degli investigatori – ad esempio tramite servizio di osservazione all’uopo organizzato, o assunzione di sommarie informazioni da persone informate sui fatti – di quali operai fossero stati effettivamente occupati, nello stesso frangente di tempo in cui venivano captate le accennate conversazioni, nell’esecuzione dei servizi affidati alla cooperativa “xxxx yyyy”. L’esito di tali attività investigative avrebbe infatti potuto pagina 57 di 129 irrobustire l’impianto indiziario sopra lumeggiato, che appare invece – allo stato – assai debole. Le contestazioni poggiano infatti con tutta evidenza su propalazioni auto ed eteroaccusatorie sfornite di qualsivoglia elemento di conforto ab externo. A ciò s’aggiunga, peraltro, che le parole del Lucano e del xxxx yyyy appaiono a ben vedere tutt’altro che univoche: di quanto riferito da entrambi non solo possono predicarsi vaghezza e genericità, ma inoltre non è dato nemmeno cogliere fino in fondo eventuali intenti millantatori. 11.4.2. In definitiva non è chiaro (una volta data peraltro per incontestata la circostanza che la pulizia della spiaggia veniva materialmente effettuata nell’estate 2016 e nell’estate 2017, con ciò che ne consegue in termini di giuridica configurabilità dei delitti addebitati agli indagati) se nell’attività appaltata siano state o meno coinvolte persone inserite nell’associazione “xxxx yyyy”. Se anche poi si volesse – per assurdo – dare credito alle affermazioni degli indagati, non risulterebbe comunque al momento possibile stabilire in che misura (dal punto di vista delle risorse umane impegnate o dei giorni lavorativi svolti) i dipendenti di cui sopra siano stati impiegati nel servizio: è dunque praticamente impossibile stabilire da un lato se vi sia stato o meno un inadempimento contrattuale penalmente significativo da parte del xxxx yyyy, dall’altro – e conseguentemente – se egli abbia illecitamente lucrato somme di denaro che in realtà non gli spettavano (e che, peraltro, gli risultano corrisposte non dal Lucano, ma dal xxxx yyyy). 11.4.3. Conclusivamente deve essere esclusa la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico di entrambi gli indagati per i delitti di cui ai capi d’imputazione provvisoria O), P) e Q). 12. LA CONTESTAZIONE DI CUI AL CAPO D’IMPUTAZIONE PROVVISORIA T) 12.1. PREMESSA. Al capo d’imputazione provvisoria T) si contesta al Lucano il delitto di cui all’art. 353, co. 2° cod.pen., per avere – in qualità di Sindaco nonché di responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Riace – fraudolentemente affidato in maniera diretta a due cooperative sociali, “xxxx yyyy” e “xxxx yyyy”, prive del requisito di iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali (necessario per procedere, in deroga alla disciplina dell’evidenza pubblica, alla stipula di convenzioni per la fornitura di beni e servizi), il servizio di raccolta e trasporto rifiuti della cittadina, così impedendo l’effettuazione delle necessarie procedure di gara (bando di gara d’appalto o cottimo fiduciario). 12.2. LE ACQUISIZIONI DOCUMENTALI. Dagli atti acquisiti dalla Guardia di pagina 58 di 129 Finanza - Gruppo di Locri presso l’Ufficio tecnico del Comune di Riace emerge (per quanto qui di rilievo) che: - con deliberazione nr. 16 del 27 ottobre 2011 il Consiglio Comunale di Riace approvava il regolamento comunale relativo ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed ai servizi connessi; - con deliberazione nr. 55 del 15 novembre 2011 la Giunta Comunale di Riace, intendendo dare avvio al programma di raccolta differenziata dei rifiuti con il sistema “porta a porta” e ritenendo necessario munirsi di un progetto che individuasse sia i criteri di raccolta a Riace centro ed a Riace Marina, sia il costo per l’avvio del servizio, stabiliva che l’Ufficio tecnico comunale predisponesse tale progetto, specificando che lo stesso avrebbe dovuto prevedere l’uso di asinelli nel centro cittadino, e di mezzi meccanici sul litorale; - con deliberazione nr. 58 del 25 novembre 2011 la Giunta Comunale di Riace approvava il progetto di cui sopra, redatto dall’Ufficio tecnico comunale, per un importo complessivo – al primo anno – di 167.425,50 euro, stabilendo che la spesa da impegnare nell’esercizio finanziario corrente ammontava a 65.613,75 euro da destinare all’acquisto del materiale occorrente per l’avvio del servizio; - con deliberazione nr. 4 del 28 febbraio 2012 il Consiglio Comunale di Riace approvava il regolamento comunale per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati (l’atto prevedeva, all’art. 8, non solo l’istituzione presso il Settore Amministrativo del Comune dell’albo delle cooperative sociali di tipo B, alle quali affidare la fornitura di beni e servizi o la esecuzione di lavori ai sensi del regolamento, ma anche che l’iscrizione andava effettuata dal dirigente dell’Area Amministrativa e dai dirigenti dei settori interessati); - con deliberazione nr. 34 del 12 giugno 2012 la Giunta Comunale di Riace istituiva l’albo delle cooperative sociali di tipo B previsto dall’art. 8 del regolamento approvato con la deliberazione di cui sopra, alle quali affidare la fornitura di beni e servizi o l’esecuzione di lavori secondo i criteri previsti dallo stesso regolamento; - con deliberazione nr. 16 del 13 luglio 2012 il Consiglio Comunale di Riace, preso atto dal Sindaco Lucano che si erano iscritte al citato albo le cooperative sociali “xxxx yyyy” e “xxxx yyyy”, approvava la sua proposta di affidare alle stesse i servizi di raccolta differenziata “porta a porta” di rifiuti solidi urbani (e quelli annessi) da effettuarsi presso la Frazione Marina di Riace ed il centro cittadino, per un importo rispettivamente di 53.020,00 euro e 51.920,00 euro; - con deliberazione nr. 16 del 27 ottobre 2011 il Consiglio Comunale di Riace pagina 59 di 129 approvava il regolamento comunale relativo ai servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati ed ai servizi connessi; - con deliberazioni nnrr. 17 e 18 del 13 luglio 2012 il Consiglio Comunale di Riace affidava alla “xxxx yyyy” ed a “xxxx yyyy” i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti rispettivamente per Riace Marina e per Riace centro, approvando due schemi di convenzione da stipulare tra i legali rappresentanti delle cooperative e xxxx yyyy, responsabile dell’Ufficio tecnico comunale; il consesso stabiliva altresì che il periodo di durata delle convenzioni sarebbe stato di 365 giorni decorrenti dalla data della loro stipula, per un importo da corrispondere alla “xxxx yyyy” ed a “xxxx yyyy” rispettivamente di 53.020,00 euro e di 51.920,00 euro; - le convenzioni venivano poi sottoscritte il 4 ottobre 2012 tra xxxx yyyy ed xxxx yyyy, legale rappresentante de “xxxx yyyy”, ed il 9 ottobre 2012 tra il primo e xxxx yyyy, legale rappresentante della “xxxx yyyy”; - con deliberazione nr. 63 del 10 ottobre 2013 la Giunta Comunale di Riace, considerato che il 3 ottobre 2013 era scaduta la convenzione con le suddette cooperative, che le stesse avevano svolto il servizio in modo eccellente e che non era stato possibile procedere all’espletamento di una gara d’appalto per reperire altri soggetti interessati, decideva di prorogare fino al 31 dicembre 2013 l’affidamento a xxxx yyyy e xxxx yyyy dei servizi in materia di rifiuti già espletati, agli stessi prezzi e condizioni del contratto principale; - con deliberazione nr. 16 del 19 dicembre 2013 il Consiglio Comunale di Riace stabiliva che, per l’anno 2014, i servizi da affidare alle cooperative sociali di tipo B sarebbero stati ancora quelli di raccolta differenziata “porta a porta” di rifiuti solidi urbani da effettuarsi presso la Frazione Marina di Riace ed il centro cittadino, per un importo rispettivamente di 77.952,00 euro e 92.108,80 euro (così ricalcolato dall’Ufficio tecnico comunale); - con deliberazioni nnrr. 4 e 5 del 3 aprile 2014 il Consiglio Comunale di Riace affidava ancora a “xxxx yyyy” e “xxxx yyyy” i servizi di raccolta differenziata dei rifiuti rispettivamente per Riace centro e per Riace Marina, approvando nuovamente due schemi di convenzione da stipulare tra i legali rappresentanti delle cooperative e xxxx yyyy, responsabile dell’Ufficio tecnico comunale; le convenzioni avevano termine di un anno a partire dal 4 aprile 2014, e prevedevano un corrispettivo da versare a “xxxx yyyy” e” xxxx yyyy” rispettivamente di 76.560,00 euro e di 90.464,00 euro; - le convenzioni erano quindi entrambe stipulate il 3 luglio 2014 tra lo xxxx pagina 60 di 129 yyyy ed il xxxx yyyy, legale rappresentante de “xxxx yyyy”, ed il primo e xxxx yyyy, legale rappresentante della “xxxx yyyy”; - con deliberazioni nnrr. 29 del 13 aprile 2015, 54 del 18 agosto 2015 e 76 del 30 dicembre 2015 la Giunta Comunale di Riace – come già accaduto in precedenza – prorogava prima fino al 3 luglio 2015, poi fino al 31 dicembre 2015 e da ultimo fino al 30 aprile 2016 l’affidamento dei servizi in materia di rifiuti a “xxxx yyyy” e “xxxx yyyy”. 12.3. LA NORMATIVA IN MATERIA DI COOPERATIVE SOCIALI. Per quanto qui rileva deve osservarsi che la l. nr. 381 del 1991 («Disciplina delle cooperative sociali») qualifica tali cooperative come enti che perseguono la promozione umana e l’integrazione sociale dei cittadini (cfr. art. 1, co. 1°) e li differenzia tra c.d. cooperative “di tipo A”, che gestiscono «servizi socio - sanitari ed educativi» (cfr. art. 1 co. 1°, lett a) e c.d. cooperative “di tipo B”, che svolgono «attività diverse - agricole, industriali, commerciali o di servizi - finalizzate all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate» (cfr. art. 1 co. 1°, lett b). Per persone svantaggiate devono intendersi (cfr. art. 4, co. 1°) gli «invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, le persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all’esterno ai sensi dell’articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Si considerano inoltre persone svantaggiate i soggetti indicati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con il Ministro dell’interno e con il Ministro per gli affari sociali, sentita la commissione centrale per le cooperative istituita dall’articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni»; tali soggetti devono (cfr. art. 4, co. 2°) «costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza». 12.3.1. L’art. 5 stabilisce poi un “regime agevolato” per la stipula di convenzioni tra gli enti pubblici e le suddette cooperative “di tipo B”, prevedendo che tali accordi possano essere stipulati in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione (oggi compendiata nel d.lgs. nr. 50 del 2016, “Codice dei contratti pagina 61 di 129 pubblici”) purché aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi diversi rispetto a quelli socio - sanitari ed educativi di cui all’art. 1, co. 1°, lett. a) cit. e finalizzati a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui sopra. L’art. 1, co. 610° della l. nr. 190 del 2014 (c.d. legge di stabilità per l’anno 2015) ha poi introdotto, come ulteriore condizione per poter procedere alla stipula di convenzioni con le suddette cooperative, il preventivo svolgimento di procedure di selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione ed efficienza. 12.3.1.1. Presupposto fondamentale (ed espressamente previsto dall’art. 5, co. 2°) perché tali enti possano accedere a tale meccanismo di favore è che gli stessi risultino iscritti all’albo regionale previsto dal successivo art. 9, co. 1°, che le Regioni avrebbero dovuto istituire entro un anno dalla data di entrata in vigore della l. nr. 381 cit.. 12.3.2. Ebbene, in Calabria l’albo de quo veniva introdotto solo con l. nr. 28 del 2009 («Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale») che così, sul punto, stabilisce: «Art. 6. Albo regionale - 1. [...] è istituito l’albo regionale delle cooperative sociali e dei loro consorzi che hanno sede legale nel territorio della regione [...] 2. L’iscrizione all’Albo è condizione necessaria per la stipula di convenzioni fra le cooperative, i consorzi e gli enti pubblici che operano in ambito regionale. 3. L’albo regionale di cui al comma 1 è suddiviso in tre sezioni così distinte: a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative sociali di cui al comma 1 lettera a) dell’articolo 2; b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative di cui al comma 1 lettera b) dell’articolo 2; [...] 6. L’iscrizione all’albo di cui al D.M. 23 giugno 2004, tenuto presso le Camere di Commercio, non comporta l’automatica iscrizione all’albo regionale. 7. Il Dipartimento Regionale del Lavoro e delle Politiche Sociali redige annualmente, entro il mese di marzo, l’elenco delle cooperative sociali iscritte all’albo nell’anno precedente [...] Art. 7. Requisiti per l’iscrizione all’albo - 1. Per l’iscrizione all’albo regionale di cui all’articolo 6 [...] 2. Le cooperative sociali di cui al comma 1 lettera b) dell’articolo 2, devono possedere i seguenti requisiti: pagina 62 di 129 a) presenza di lavoratori idonea, per numero e professionalità, a garantire un corretto inserimento delle persone svantaggiate; b) inserimento di persone svantaggiate nel rapporto previsto dall’art. 4, comma 2, della legge n. 381/1991. 3. L’iscrizione all’albo regionale delle cooperative sociali, di cui ai precedenti commi, è comunque condizionata alla regolare applicazione ai lavoratori e ai soci lavoratori della normativa contrattuale vigente in tema di lavoro, nonché al rispetto delle prescrizioni dettate dalla normativa per le categorie di soci di cui all’articolo 5. Art. 8. Procedure per l’iscrizione all’albo regionale - 1. La domanda di iscrizione all’albo delle cooperative sociali deve essere presentata alle amministrazioni provinciali presso cui ricade la sede legale delle cooperative [...]». 12.4. L’ULTERIORE SVILUPPO DELLE INDAGINI. Gli investigatori acclaravano, tramite consultazione degli albi regionali predisposti dal Dipartimento 7 della Regione Calabria in data 6 aprile 2017 e dal Settore 6 della Provincia di Reggio Calabria in data 2 marzo 2016, che né la “xxxx yyyy” né “xxxx yyyy” risultavano nell’elenco delle cooperative iscritte. Sentita a sommarie informazioni testimoniali dalla Guardia di Finanza - Gruppo di Locri in data 13 novembre 2017, xxxx yyyy – Funzionario Amministrativo del suddetto Settore 6 – riferiva che il 6 dicembre 2011 entrambe le cooperative avevano avanzato richiesta di iscrizione, rigettata dalla Provincia di Reggio Calabria - Settore 9 con determinazione dirigenziale nr. 1581 del 5 giugno 2012 (in atti): la “xxxx yyyy” non veniva ammessa per mancanza del requisito di cui all’art. 4, co. 1° e 2° l. nr. 381 cit., mentre “xxxx yyyy” non veniva ammessa poiché «[...] lo status di rifugiato non rientra nella tipologia di persone svantaggiate declinate dalla legge [...]». 12.4.1. In data 23 maggio 2017 “xxxx yyyy” avanzava poi nuova istanza di iscrizione all’albo. Con nota dell’11 agosto 2017, però, il Dirigente del Settore 6 della Città Metropolitana di Reggio Calabria segnalava all’ente che la domanda era incompleta, deficitando di certificati e documenti che venivano conseguentemente richiesti per il completamento dell’iter procedurale. 12.4.2. È quindi chiaro che sia all’atto dell’affidamento dei servizi di raccolta e trasporto di rifiuti da parte del Comune di Riace, sia in occasione delle successive proroghe delle convenzioni scadute, nessuna dei due operatori privati ai quali si è più pagina 63 di 129 volte accennato presentava il requisito dell’iscrizione all’albo che, per quanto si è sopra visto, rappresentava presupposto indispensabile per l’affidamento diretto. 12.5. GLI ULTERIORI INFORMATE SUI FATTI. SPUNTI INVESTIGATIVI OFFERTI DALLE PERSONE In merito alla vicenda gli investigatori escutevano altresì a sommarie informazioni testimoniali in data 7 dicembre 2017 xxxx yyyy, responsabile pro tempore dell’Ufficio tecnico del Comune di Riace, ed in data 11 dicembre 2017 xxxx yyyy, istruttore tecnico del Comune, e xxxx yyyy, segretario comunale. 12.5.1. Così xxxx yyyy: «[...] Il sindaco LUCANO voleva attuare la raccolta porta a porta dei rifiuti nel comune di Riace e ha interessato l’ufficio tecnico per la predisposizione del progetto da attuarsi con la raccolta con mezzi meccanici a Riace Marina e con gli asinelli a Riace centro. Ricordo di aver ottemperato a quanto richiesto dal sindaco ed ho quantificato la spesa necessaria per ottemperare a tale progetto. Non ricordo con precisone l’importo, ma sicuramente era inferiore ai 200.000 Euro. In tale occasione il sindaco mi disse che era sua intenzione affidare il servizio a due cooperative del luogo. In qualità di tecnico ho spiegato al sindaco che era necessario redigere ed approvare un regolamento sul servizio di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani (Regolamento effettivamente redatto in quanto io stesso partecipai alla redazione dello stesso unitamente all’Assessore xxxx yyyy). Nel contempo, in considerazione della quantificazione del costo del servizio, ribadivo al Sindaco che era necessario, in base a quanto stabilito dal codice degli Appalti, ricorrere ad una procedura di gara aperta (classico appalto) o mediante la procedura negoziata (invito di almeno nr. 5 operatori del settore). Specifico meglio che la procedura negoziata prevede che il Comune pubblichi un avviso per l’acquisizione di manifestazione di interesse da parte di ditte specializzate nel settore. In base alle richieste pervenute si procede ad invitare almeno 5, se presenti, a presentare offerta al ribasso per espletare il servizio. Il sindaco non ha voluto seguire quanto da me prospettato (così come previsto dal DPR 163/2006 cd Codice degli appalti) e mi ha riferito che avrebbe proceduto all’affidamento diretto del servizio a due cooperative direttamente con il Consiglio comunale. Sono sicuro che il sindaco abbia optato a seguire la scelta di affidare il servizio di raccolta attraverso delibera del consiglio Comunale in quanto io mi sono opposto ad un affidamento diretto. Ribadisco che come stabilito dal codice pagina 64 di 129 degli appalti vigente all’epoca l’unica procedura legale prevista era quella negoziata (cottimo fiduciario) in quanto il costo del servizio era inferiore ad euro 200.000 e sicuramente superiore a 40.000 Euro, ovvero per la massima trasparenza con la procedura aperta (classico appalto pubblico). Ricordo che il Sindaco mi ha detto di essersi recato presso gli uffici della provincia di Reggio Calabria per far iscrivere all’albo provinciale delle cooperative sociali di tipo B (create al fine di inserire al lavoro soggetti svantaggiati) le cooperative alle quali voleva affidare il servizio. Ricordo che mi ha riferito che vi erano problemi, forse legati alla tempistica, per l’effettiva iscrizione all’albo provinciale e quindi, al fine di risolvere il problema, ha disposto, attraverso l’ufficio amministrativo del Comune, di cui egli stesso era anche il responsabile, la creazione di un albo comunale delle cooperative di tipo B. Non sono a conoscenza se poi l’albo è stato istituito dal Comune” [...] L’Ufficio Amministrativo al tempo retto dal Sindaco Lucano [...]». 12.5.2. Il xxxx yyyy, che esibiva ai militari l’albo comunale delle cooperative sociali (nel quale erano iscritte solo la “xxxx yyyy” e “xxxx yyyy”), riferiva poi – quanto alla revisione annuale dei requisiti in possesso delle cooperative sociali “di tipo B” prevista dall’art. 8, co. 6° del Regolamento comunale in materia – che: «[...] tale procedura di revisione era di competenza dell’Ufficio Amministrativo ma posso affermare che non essendo pervenuta all’ufficio tecnico, nel corso del tempo, alcuna documentazione al riguardo la stessa non è stata mai effettuata dall’Ufficio Amministrativo stesso [...]». 12.5.3. Il xxxx yyyy confermava che la revisione di cui sopra – compito che spettava al Sindaco Lucano, responsabile dell’Ufficio amministrativo sia all’epoca dei fatti che nel dicembre 2017, e mai da questi delegato ad altri funzionari dell’ente – non era mai stata compiuta. 12.6. CONCLUSIONI. Gli elementi di prova sopra lumeggiati delineano chiaramente a carico del Lucano (e degli altri soggetti di cui si dirà oltre) un grave compendio indiziario in ordine al delitto previsto dall’art. 353 bis cod.pen.. Mediante l’istituzione di un albo comunale delle cooperative sociali alle quali affidare direttamente, secondo il sistema agevolato previsto dalla l. nr. 381 cit. (4), lo (4) Sul punto deve peraltro osservarsi che «[...] Vero è che l’art. 5 della l. n. 381 del 1991 prevede che “gli enti pubblici, compresi quelli economici, e le società di capitali a pagina 65 di 129 svolgimento di servizi, la Giunta comunale di Riace approntava le condizioni per incaricare – in maniera solo apparentemente conforme al dettato legislativo – la “xxxx yyyy” e “xxxx yyyy” della raccolta e del trasporto di rifiuti nel territorio comunale riacese (attività espletate da tali enti dall’ottobre 2012 all’aprile 2016); con tale decisione, in sostanza, l’organo citato procedeva fraudolentemente all’artificioso riconoscimento – del tutto sganciato dalla normativa vigente, e dunque sprovvisto di validi effetti – in capo alle cooperative di uno dei presupposti necessari per la disapplicazione delle regole in materia di selezione, da parte delle pubbliche amministrazioni, dei soggetti ai quali aggiudicare servizi, lavori od opere. Al di là di ogni considerazione sul contributo offerto nella vicenda dai componenti della Giunta e del Consiglio comunali riacesi (la cui penalistica rilevanza dipende dalla maggiore o minore consapevolezza, in capo ad ognuno, di essere stati manipolati dal Sindaco), appare per il momento chiaro che quanto meno il Lucano, xxxx yyyy e xxxx yyyy – persone tra loro assai vicine, come dimostrato dal contatto quasi quotidiano quanto meno tra i primi due – erano ben consapevoli di aver aggirato le procedure previste dal d.lgs. nr. 50 del 2016 (recante, prima della riforma del 2016, il “Codice dei contratti pubblici”). Il Sindaco era stato espressamente informato da xxxx yyyy, della cui attendibilità non v’è motivo di dubitare, della partecipazione pubblica, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione”, possono stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi “per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli sociosanitari ed educativi il cui importo stimato al netto dell’IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate”. Tuttavia la norma consente all’amministrazione l’affidamento diretto del servizio alla cooperativa sociale, quando ricorrono le condizioni specificamente indicate, ossia qualora si tratti di appalti di fornitura di beni e servizi. Tale tipologia di appalti presuppone, in coerenza con la causa del contratto, che la relativa prestazione sia rivolta all’amministrazione per soddisfare una sua specifica esigenza al fine di ottenere, quale corrispettivo, il pagamento di una determinata somma e non fa riferimento all’affidamento di servizi pubblici locali quale quello in esame. È bene aggiungere che la norma in esame, derogando ai principi generali di tutela della concorrenza che presiedono alla svolgimento delle procedure di gara, ha valenza eccezionale ed in quanto tale deve essere interpretata in maniera restrittiva. Ne consegue che non è possibile fare rientrare nel suo campo di applicazione contratti diversi da quelli specificamente indicati (cfr. Cons. Stato, V, 11 maggio 2010, n. 2829; Cons. Stato, sez. VI, 29 aprile 2013, n. 2342) e, conseguentemente, tale norma non può trovare applicazione per il servizio pubblico di raccolta di rifiuti in parola [...]» (così la Seconda Sezione del T.A.R. Emilia Romagna, con la sentenza n. 637 del 6 luglio 2015). pagina 66 di 129 necessità di affidare i servizi in materia di rifiuti tramite procedura negoziata; constatata poi la ferma opposizione del tecnico ad essere in prima persona coinvolto in una scelta irregolare – poiché “per chiamata diretta” – dei privati contraenti, e rilevato, a seguito del suo (quanto meno inopportuno) interessamento per conto della “xxxx yyyy” e “xxxx yyyy”, che queste non sarebbero mai riuscite ad ottenere tempestivamente l’iscrizione all’albo regionale più volte accennato, si risolveva fraudolentemente ad ammantare di legalità l’assegnazione diretta dei servizi alle cooperative prima facendo approvare (sebbene in sua assenza) alla Giunta da lui presieduta un albo comunale simile a quello di cui sopra, poi suggerendo con successo al Consiglio comunale di procedere alla suddetta assegnazione diretta, infine proponendo più volte, ancora alla Giunta comunale, la proroga dell’affidamento (effettivamente concessa); tutte le delibere venivano approvate dai consessi ad unanimità di voti, ivi compreso quello del Sindaco. L’illiceità del suddetto meccanismo non poteva poi che essere ben chiara anche ai summenzionati xxxx yyyy e xxxx yyyy, non spiegandosi altrimenti il loro tentativo, rimasto vano, di ottenere l’iscrizione all’albo regionale più volte accennato: è evidente che questi ben sapessero che l’iscrizione all’analogo albo comunale non avesse alcun valore ai fini che a loro interessavano, essendo piuttosto necessario regolarizzare le posizioni soggettive delle cooperative da loro gestite secondo quanto previsto dalla l. nr. 381 cit. e dalla legge regionale di attuazione. 12.6.1. Alcun dubbio, poi, può sorgere sulla necessità, nel caso di specie, di ricorrere – come peraltro suggerito da xxxx yyyy – alle procedure previste dal Codice dei contratti pubblici all’epoca in vigore: sebbene il contratto avesse un valore inferiore al valore indicato dall’art. 28, co. 1°, lett. b1) del d.lgs. nr. 163 cit., ciò non escludeva, ai sensi del successivo art. 121, l’applicazione delle disposizioni codicistiche (non rientrandosi, nel caso di specie, in nessuna delle ipotesi indicate negli artt. 122 e ss.). 12.6.2. Affidando fraudolentemente (per tutti i motivi sopra visti) in via diretta alla “xxxx yyyy” e “xxxx yyyy” i servizi di raccolta e trasporto di rifiuti, il Lucano impediva l’effettuazione delle necessarie procedure di gara sopra accennate, così inevitabilmente condizionando le modalità di scelta dei contraenti da parte dell’ente amministrativo da lui gestito. Tale condotta, come premesso, ha integrato però non la fattispecie di cui all’art. 353 cod.pen. (erroneamente contestata dal Pubblico pagina 67 di 129 Ministero), quanto piuttosto il reato previsto dal successivo art. 353 bis cod.pen.(5). Sul punto appare infatti condivisibile l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale «[...] occorre considerare che l’art. 353 bis cod. pen. non circoscrive affatto il novero delle procedure tutelate, laddove l’art. 353 le indica specificamente nei pubblici incanti e nelle licitazioni private (ferma restando la già richiamata e consolidata interpretazione, nel senso della sufficienza della presenza di una gara, comunque denominata). Anzi, la lettera della norma si riferisce al “contenuto del bando o di altro atto equipollente”, dovendosi intendere per tale ogni atto che – così come recita la rubrica della norma – abbia l’effetto di avviare la procedura di scelta del contraente, venendo così in considerazione, sulla scorta di un’interpretazione di segno ampio, pienamente conforme alla ratio legis, anche la deliberazione a contrarre qualora la stessa, per effetto della illecita turbativa, non preveda l’espletamento di alcuna gara, bensì l’affidamento diretto ad un determinato soggetto economico. Ed in tal senso si è già espressa la giurisprudenza di legittimità, a tale riguardo venendo in considerazione quanto leggesi nella parte motiva della sentenza n. 43800 del 23.10.2012 (sez. 6 - non massimata) e, più di recente, in Sez. 6, sent. n. 1 del 02.12.2014 dep. 02.01.2015, Rv. 262917, ove appunto si afferma, alla stregua delle medesime argomentazioni sopra illustrate, non esservi dubbio che, nella nozione di “atto equipollente” di cui alla norma in esame, “rientra qualunque provvedimento alternativo al bando di gara, adottato per la scelta del contraente, ivi inclusi, pertanto, quelli statuenti l’affidamento diretto” (nella fattispecie, la Corte ha ritenuto tale “una delibera di proroga di contratto di appalto di servizi già in corso”) [...]» (così la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione nella motivazione della sentenza nr. 13431 del 16 febbraio 2017, rv. 269384). (5) Deve rammentarsi, sul punto, che «In tema di misure cautelari personali, il giudice, sia in sede di applicazione della misura cautelare che in sede di riesame o di appello, può modificare la qualificazione giuridica attribuita dal P.M. al fatto, fermo restando che l’eventuale modifica non produce effetti oltre il procedimento incidentale» e che «In tema di misure cautelari personali, non è nulla per contrasto con il principio della domanda cautelare, l’ordinanza emessa dal giudice per un fatto diversamente qualificato rispetto alla richiesta originaria del pubblico ministero, essendo preciso compito del giudice per le indagini preliminari che emette la misura interpretare i termini giuridici dei fatti descritti nella relativa richiesta, anche in modo autonomo rispetto agli intendimenti della pubblica accusa, con la sola preclusione della possibilità di immutarli» (così, sul solco di una consolidata giurisprudenza, rispettivamente la Quinta e la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione con le sentenze nnrr. 7468 del 28 novembre 2013, rv. 258983, e 36159 del 31 marzo 2017). pagina 68 di 129 13. LA CONTESTAZIONE DI CUI AL CAPO D’IMPUTAZIONE PROVVISORIA Y) 13.1. PREMESSA. Al capo d’imputazione provvisoria Y) si contesta al Lucano ed alla xxxx yyyy il concorso nel delitto previsto dall’art. 12, co. 1° d.lgs. nr. 286 del 1998, per aver compiuto atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato del cittadino etiope xxxx yyyy (nato in Etiopia il xx.xx.xxxx): l’indagato avrebbe non solo rilasciato alla donna, in qualità di Sindaco del Comune di Riace, un certificato dello stato civile che ne attestava falsamente la condizione di nubile, ma inoltre si sarebbe con lei recato in Etiopia e qui, procuratisi altri documenti, ne avrebbe organizzato il matrimonio con il summenzionato xxxx yyyy, che ne era in realtà il fratello. Il programma, finalizzato a consentire allo sposo di raggiungere l’Italia in base alla normativa sul ricongiungimento familiare, falliva solo perché quest’ultimo veniva tratto in arresto dalle Autorità etiopi essendo stato trovato in possesso di documenti falsi. 13.2. IL MATRIMONIO “DI COMODO” TRA “XXXX” (xxxx yyyy) E “YYYY” (xxxx yyyy). Nel corso dell’attività d’indagine emergeva la particolare spregiudicatezza del Lucano – nonostante il ruolo istituzionale rivestito – nell’organizzare veri e propri “matrimoni di convenienza” tra cittadini riacesi e donne straniere al fine di favorire illecitamente la permanenza di queste ultime nel territorio italiano. 13.2.1. Nella mattinata del 6 luglio 2017 il Lucano suggeriva apertamente ad una ragazza straniera di nome xxxx yyyy di convolare a nozze con un uomo di Riace, tale “xxxx”(6), per vedersi agevolata la concessione del permesso di soggiorno. L’efficacia del piano, a detta dell’indagato, era già stata collaudata da un’altra donna straniera di nome yyyy, che coniugandosi fittiziamente con tale xxxx yyyy («[...] l’ho sposata io, ta - ta - ta veloce … veloce … veloce, con xxxx yyyy, non è vero che è sposata con xxxx yyyy, capito? ... Però con i documenti risulta così, sul comune di Riace, quando lei con il certificato di matrimonio ... [...]») aveva evitato l’espulsione: - conversazione nr. 151, r.i.t. nr. 304/17, registrata alle ore 10:00 del 6 luglio 2017 all’interno degli uffici dell’associazione xxxx yyyy: «[...] Lucano: allora, che dici? xxxx yyyy: xxxx yyyy chiamare me Lucano: xxxx yyyy, quale xxxx yyyy? (6) Soprannome di xxxx yyyy, nato a xxxx il xx.xx.xxxx (come risultante dai documenti in atti). pagina 69 di 129 xxxx yyyy: questo avvocato xxxx yyyy: noi gliel’abbiamo spiegato, lei ha finito il progetto, quindi noi non è che possiamo sostenerla, finché era con noi, la teneva la moglie di xxxx yyyy, l’avvocato, poi lei ha finito di lavorare con noi ed adesso è finito il progetto e non ti possiamo aiutare, devi andare avanti da sola ... devi andare a Reggio e ti fanno i documenti. Lucano: non ti posso fare niente xxxx yyyy: gliel’ho già detto, gliel’ha detto anche xxxx yyyy quel giorno e non vuole capire xxxx yyyy: se xxxx yyyy parla con me io aspetto Lucano: ma tu adesso dove sei? a Rosarno? dove sei a Napoli? xxxx yyyy: si Lucano: e che fai? xxxx yyyy: io lavoro [...] Lucano: si ti credo e adesso a Riace tu dove abiti? ... In questi giorni dove hai dormito? [...] Lucano: ... cosa ti posso fare? ... Ma tu dove stai dormendo? Qua a Riace dove dormi? xxxx yyyy: qua a Riace in quale casa sei? Lucano: con chi sei? xxxx yyyy: xxxx yyyy! Lucano: quante persone ci sono da xxxx yyyy? ... ma poi quello là lo abbiamo passato nello SPRAR nostro? xxxx yyyy: forse sta con lei, io non l’ho più visto Lucano: se n’è andato completamente quello là, chi c’è? ... quella bassina è andata via? xxxx yyyy: è qua, quella alta è qua ... Lucano: e hanno fatto alloggiare anche lei? xxxx yyyy: si Lucano: e stai là, stai là! ... non ti possiamo aiutare, per restare là non c’è problema, se loro sono d’accordo che stai con loro che importa a me? xxxx yyyy: il mio documento ... pagina 70 di 129 Lucano: ma non ti posso fare nulla, che cosa possiamo fare? xxxx yyyy: niente, ormai non fa più parte del progetto Lucano: che non fa più parte del progetto non c’entra niente, che possiamo fare? xxxx yyyy: non lo so! Lucano: scusami, lei è diniegata, una volta o due volte? xxxx yyyy: no, una volta penso l’abbiamo diniegata Lucano: tu sai cosa dovresti fare? ... come ha fatto Xxxx yyyy, Xxxx yyyy si è sposata xxxx yyyy: xxxx yyyy si è sposata Lucano: Xxxx yyyy si è sposata perché è stata diniegata due volte, si è sposata con xxxx yyyy, così, però lei adesso ha il permesso di soggiorno per cittadino italiano, per motivi di famiglia, hai capito? xxxx yyyy: si Lucano: ti cacciano dall’Italia adesso, tu capisci l’italiano? xxxx yyyy: si Lucano: xxxx yyyy si è sposata, perché diniegata, perché in Nigeria li stanno diniegando tutti, no no no la commissione, una volta, due volte ... adesso con il governo nuovo c’è uno che si chiama xxxx yyyy, una brutta persona, vi mandano via, vi cacciano, allora xxxx yyyy si è sposata, hai capito? ... Xxxx yyyy: si, ho capito Lucano: ... sul municipio, l’ho sposata io, ta - ta - ta veloce … veloce … veloce, con Xxxx yyyy, non è vero che è sposata con Xxxx yyyy, capito? ... Però con i documenti risulta così, sul comune di Riace, quando lei con il certificato di matrimonio ... tu capisci quello che sto dicendo? Xxxx yyyy: si, ho capito, capito! Lucano: con il certificato di matrimonio lei sta qua, adesso lei ... Xxxx yyyy: ... ha il permesso di soggiorno per motivi familiari Lucano: sai che devi fare? (ride) tu sposati con uno di Riace, dobbiamo trovare uno che ti sposi Xxxx yyyy: è difficile! (ride) Lucano: hai ragione, sto pensando ... Xxxx yyyy: io non sto qua, io vado a Napoli Lucano: ... ma non è vero che ti devi sposare pagina 71 di 129 Xxxx yyyy: si, lo so ... Lucano: c’è uno che si chiama Xxxx yyyy, quello che vuole a Elisabeth, quello stupido, è sempre con voi, uno ... ... omissis ... Lucano: allora Xxxx yyyy hai capito? Xxxx yyyy: si, si [...] Xxxx yyyy: io ... documento ... Lucano: mannaggia la puttana, non te lo posso ... secondo me trova una persona per sposarti e vedi che risolvi il problema … omissis … Lucano: ... allora Xxxx yyyy, stai con loro e poi facciamo come ti ho detto io, vediamo nei prossimi giorni trova una persona e ti sposi ... Xxxx yyyy: italiano? Lucano: qua di Riace! [...]». 13.2.2. A distanza di qualche ora il Lucano, conversando con tale xxxx yyyy, le riferiva del consiglio offerto nel corso della mattinata alla ragazza, confermando che lo stesso sistema (sebbene illecito: «[...] siamo abusivi, non c’è problema, gliel’ho fatti io i documenti, è illegale ... sposati con qualcuno, come ha fatto Xxxx yyyy che si è sposata con Xxxx yyyy, li abbiamo sposati in un attimo, io ho azzerato tutta la burocrazia ... [...]») era stato adottato con successo dalla summenzionata Xxxx yyyy: - conversazione nr. 156, r.i.t. nr. 304/17, registrata alle ore 15:00 del 6 luglio 2017 all’interno degli uffici dell’associazione xxxx yyyy: «[...] Lucano: ... poi ne è venuta un’altra qua, Xxxx yyyy ... un’altra disperata, una ragazza nigeriana che a Napoli si prostituisce ... le hanno dato due dinieghi, lei è disperata, non vuole tornare. Sai cosa le ho detto, Xxxx yyyy aspetta, vai a dormire dove cazzo vuoi in qualche casa ... siamo abusivi, non c’è problema, gliel’ho fatti io i documenti, è illegale ... sposati con qualcuno, come ha fatto Xxxx yyyy che si è sposata con Xxxx yyyy, li abbiamo sposati in un attimo, io ho azzerato tutta la burocrazia ... siccome sono responsabile dell’ufficio amministrativo là dentro ho fatto io, ma l’ho fatto per aiutarla, ovviamente è una procedura forzata ma non per imbrogliare ma per venire incontro ad una ragazza pagina 72 di 129 che è stata sfruttata e umiliata ... allora a Xxxx yyyy gli ho detto va bene e ha ottenuto il permesso di soggiorno per motivi familiari ... che cosa sto facendo io qua a Riace, molti lungo permanenti che non hanno dove cazzo andare, con il progetto dei minori non accompagnati gli abbiamo fatto il contratto di lavoro come xxxx yyyy, come Xxxx yyyy, come xxxx yyyy, come xxxx yyyy, come xxxx yyyy, come xxxx yyyy ... [...]». 13.2.3. Nel pomeriggio del 22 luglio 2017, poi, il Lucano proponeva ad un’altra straniera di nome “xxxxx”(7) (dopo essersi accertato dell’impossibilità di sposarla con una donna lì presente, Xxxx yyyy) il matrimonio di comodo con il già citato “xxxx yyyy”, definito dal sindaco – come già in precedenza – “uno stupido”: - conversazione nr. 542, r.i.t. nr. 304/17, registrata alle ore 17:00 del 22 luglio 2017 all’interno degli uffici dell’associazione xxxx yyyy: «[...] Xxxx yyyy: ... addirittura nel 2015 ... è scaduto nel 2015 Lucano: come mai non l’ha rinnovato il permesso di soggiorno? (l’interprete pone la domanda alla ragazza) Lucano: ahhh, ha fatto la commissione, questo è proprio un caso ... Xxxx yyyy: tre volte negativo? ... Eh ... Lucano: tre volte? ... con il nuovo decreto Minniti, l’ultimo decreto ... questi regolamenti sull’immigrazione ... quando fai la commissione prima c’era una prima volta diniegato, poi una seconda diniegato, fino a tre volte, adesso lui ha ridotto a due dopo di che se la valutazione della commissione rimane quella del diniego hanno istituito i centri regionali di identificazione ed espulsione ... li rimpatriano, non c’è possibilità. interprete: se ne deve andare ... Lucano: ... se ne deve andare, se ha avuto per tre volte il diniego ... ecco perché non lo rinnovano più. Ti spiego dal punto di vista dei documenti lei non può stare ... mica dipende da ... questo purtroppo, dico purtroppo perché io non sono d’accordo con questo decreto, come documenti lei non ha diritto di stare in Italia, se la vedono i carabinieri la rinchiudono ... perché non ha i documenti, non ha niente ... da un punto di vista umano ovviamente le possibilità che ha a Riace (7) In realtà rispondente al nome di xxxx yyyy, nata il xx.xx.xxxx in Nigeria (come risultante dai documenti in atti). pagina 73 di 129 di non avere problemi sono più alte, si confonde in mezzo a tutti, però lei i documenti difficilmente ce li avrà, perché ha fatto già tre volte la commissione, ecco perché non rinnovano il permesso di soggiorno, se lei va alla Questura di Siderno se parla di documenti ... io la carta d’identità gliela faccio ... io sono un fuorilegge, sono un fuorilegge, perché per fare la carta d’identità io dovrei avere un permesso di soggiorno in corso di validità ... in più lei deve dimostrare che abita a Riace, che ha una dimora a Riace, allora io dico così, non mando neanche i vigili, mi assumo io la responsabilità e gli dico va bene, sono responsabile dei vigili ... la carta d’identità tre fotografie, all’ufficio anagrafe, la iscriviamo subito … Xxxx yyyy: cioè può rimanere Lucano: non è che la carta d’identità ... Xxxx yyyy: non ho capito Xxxx yyyy: non ha nessun valore se non ha il permesso di soggiorno! Lucano: allora, io fino ad ora la carta d’identità l’ho fatta così, li faccio immediatamente, perché sono responsabile dell’ufficio anagrafe e stato civile, come sindaco. L’impiegato che c’era prima è andato in pensione, sotto i 3.000 abitanti l’ho assunta io questa delega, quindi ho doppia valenza diciamo, sia come sindaco e soprattutto come responsabile dell’ufficio ... proprio per disattendere queste leggi balorde vado contro la legge però non è che le serve molto che ha la carta d’identità ... Xxxx yyyy: non le serve a niente la carta d’identità se non ha il permesso di soggiorno in Italia Lucano: la legge sull’immigrazione è una legge che presenta tantissime lacune e tante interpretazioni… Uno può cercare quelle più restrittive se la sua indole ... e può cercare quelle più elastiche se tu condividi, se non sei d’accordo con quella legge, c’è un livello di interpretazione. Ad esempio, l’impiegato che c’era prima al Comune di Riace ... all’ufficio anagrafe dice “no, se il permesso di soggiorno è per brevi periodi io la carta d’identità non gliela faccio”, si scontrava con la mia ideologia però io non potevo fare nulla perché la legge era dalla sua parte. Ho cercato sempre di spingere più possibile ma che te ne frega, lascia stare, facciamogliela lo stesso perché vogliono i documenti. Se non che è andato in pensione e sono subentrato io quindi con chi dovrei avere la diatriba, con me stesso? ... Io mi trovo oggi un permesso di soggiorno non per breve periodo, pagina 74 di 129 completamente scaduto! Xxxx yyyy: scaduto da due anni! Xxxx yyyy: allora ragazzi la situazione è questa lei non ha una lira e si prostituisce... Lucano: allora guarda qua, non andare avanti, analizziamo la sua situazione sul piano giuridico. Oggi lei è una diniegata per tre volte, lei non può fare più una commissione, non è più una ricorrente, se è come dice lei che è stata diniegata per tre volte non c’è una quarta possibilità, lei ha solo la possibilità di ritornare in Nigeria però ... fammi andare avanti ... sai qual è secondo me l’unica strada percorribile, volendo spremere le meningi, che lei si sposa! come ha fatto Xxxx yyyy ... Xxxx yyyy si è sposata con Xxxx yyyy, io sono responsabile dell’ufficio anagrafe, il matrimonio te lo faccio immediatamente ... con un cittadino italiano ... guarda come funziona Xxxx yyyy, se lei ... però dobbiamo trovare un uomo che è libero come stato civile ... Xxxx yyyy: neanche divorziato? Lucano: divorziato si ... se lei si sposa a noi deve portare soltanto come richiedente asilo ... almeno io non sto là a guardare se i suoi documenti sono a posto, mi fa un atto notorio dove dice che è libera di poter contrarre matrimonio e siccome è una richiedente asilo non vado ad esaminare i suoi documenti perché ovviamente uno che è in fuga dalle guerre non ha documenti con lei e mi basta una sua dichiarazione, un atto notorio ... dovremmo chiedere all’ambasciata ma mi basta un’autocertificazione dove mi dice che lei è libera. Quello che invece è italiano che si vuole sposare con lei deve portare i documenti che è libero per sposarsi. Se succede questo in un giorno li sposiamo. Poi dopo mi chiede al comune il certificato di matrimonio ... va alla questura di Siderno e chiede un permesso di soggiorno per motivi familiari perché si è sposata in Italia con cittadino italiano e non gli deve portare niente ... solo il certificato di matrimonio ... in quel modo, dopo che lei ha il permesso di soggiorno per motivi familiari, i tre dinieghi non hanno nessun valore è subentrata un’altra situazione civile ... Xxxx yyyy: dopo un po’ di tempo, un anno due anni prende la cittadinanza italiana Lucano: non solo, dopo un po’ di tempo prende anche la cittadinanza italiana … ovviamente questa situazione la porta a non essere inseribile nei nostri progetti, né SPRAR e né Prefettura ... pagina 75 di 129 Xxxx yyyy: se si sposa? Xxxx yyyy: si Lucano: è così! (rivolgendosi a Xxxx yyyy) ... quando tu fai la richiesta di inserimento con il modello C che è diniegata non ... Xxxx yyyy: devo mettere il permesso di soggiorno per che cosa, quando gli scrivo motivi familiari ti chiedono quali sono questi motivi familiari? ... I motivi familiari perché è sposata, con chi? ... con un italiano quindi non ha più diritto ad entrare in nessun progetto. Xxxx yyyy: scusate ma ieri al mio paese hanno fatto un matrimonio gay ... io non la posso sposare? Lucano: sei libera tu? Xxxx yyyy: io stato pensando se Xxxx yyyy fosse stata maschio ... Xxxx yyyy: io sono femmina e la posso sposare Xxxx yyyy: ma in Italia questa legge ... Lucano: come no, è già legge! Xxxx yyyy: l’altro ieri sera al mio paese ... lo facciamo? Lucano: per me! Xxxx yyyy: ci informiamo se è legale ... Xxxx yyyy: è legale ... Lucano: però mi devi portare un certificato che sei stato civile libera Xxxx yyyy: ora chiamo il mio Comune e me lo faccio fare, non ci vuole niente Xxxx yyyy: bisogna informarsi se anche questo matrimonio ha validità per la cittadinanza Lucano: questa è la prima volta che mi trovo così io ... (ridono) Lucano effettua alcune telefonate, tra cui l’avvocato xxxx yyyy, per informarsi circa la validità giuridica del matrimonio tra due persone dello stesso sesso. Cade la linea. Xxxx yyyy: allora che facciamo? ... ma questa è veramente l’unica possibilità che abbiamo? Lucano: questa secondo me è la più banale Xxxx yyyy: ma maschi c’è qualcuno che ... Lucano: c’è uno, uno stupido, si chiama xxxx yyyy ... perché Xxxx yyyy, quello basso, lo conosci? ... Xxxx yyyy lo ha fatto per umanità per Xxxx yyyy, per pagina 76 di 129 aiutarla ad uscire fuori da quest’incubo pure lei, come si trova lei adesso, però Xxxx yyyy è amico di Xxxx yyyy. Invece abbiamo trovato un’altra Xxxx yyyy, un’altra ragazza nigeriana che si prostituisce come lei ... [...]». 13.2.4. Nella conversazione telefonica intercorsa il 31 agosto 2017 tra l’indagata Xxxx yyyy e la summenzionata Xxxx yyyy emergeva poi che il progetto del falso matrimonio della xxxx yyyy – la cui artificiosità era ben chiara ad entrambe le donne («[...] Xxxx yyyy: e dai, ha settant’anni! – Xxxx yyyy: eh lo so, ma è disperata che deve fare? [...]») – stava iniziando a concretizzarsi: - conversazione nr. 9968, r.i.t. nr. 311/17, registrata alle ore 17:34 del 31 agosto 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso alla xxxx yyyy ed alla Xxxx yyyy: «[...] Xxxx yyyy: ... hai visto la tua amica xxxx yyyy? ... ieri si è presentata con ... Xxxx yyyy: con Xxxx yyyy! ... Xxxx yyyy ho paura Xxxx yyyy: perché? Xxxx yyyy: e dai, ha settant’anni! Xxxx yyyy: eh lo so, ma è disperata che deve fare? Xxxx yyyy: preferivo sposarmela io se proprio devo dire la verità Xxxx yyyy: non ti preoccupare ... l’importante è prendere il permesso di soggiorno e poi ... Xxxx yyyy: tu pensi che si può fare? ... È una strada che possiamo percorrere? Xxxx yyyy: si, in questo modo si perché poi le danno il permesso di soggiorno per motivi famigliari perché si è sposata con un italiano, come Xxxx yyyy Xxxx yyyy: io le ho detto prima di prendere qualsiasi decisione vai a parlare con il sindaco e con Xxxx yyyy Xxxx yyyy: si è venuta, è venuta ieri [...]». 13.2.5. Il 1° settembre 2017 il Lucano riferiva alla compagna di aver preparato le pubblicazioni matrimoniali tra la xxxx yyyy e “xxxx yyyy”: - conversazione nr. 10160, r.i.t. nr. 311/17, registrata alle ore 10:21 del 1° settembre 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso alla Xxxx yyyy ed al Lucano: «[...] Lucano: stamattina sono venuti a sposarsi Xxxx yyyy con quell’amica di pagina 77 di 129 Xxxx yyyy (Xxxx yyyy ndr) praticamente non c’era niente ... Xxxx yyyy: mi diceva che l’avvocato xxxx yyyy ... sta cercando di trovare un documento alla Questura ... io le ho detto aspetta vediamo se domani quando viene ha qualcosa in mano ... Lucano: ma scusa, pare che oggi noi gli abbiamo fatto niente? ... noi al Municipio per fare le pubblicazioni devono portare tutta una serie di documenti, io li posso aiutare in tutti i modi ma non è che il matrimonio inizia da oggi, il matrimonio ... dopo una settimana di pubblicazioni perché in quella settimana può arrivare una segnalazione e allora noi non dobbiamo andare avanti. Se dopo le pubblicazioni non c’è problema ... hanno fiducia di chi firma, di me, perché mi assumo tutta la responsabilità come sindaco ma in quel caso anche come responsabile dell’ufficio anagrafe. Le abbiamo detto intanto fatti la residenza a Riace, non hai residenza ... e poi il permesso di soggiorno, anche scaduto, perché non l’hai portato? ... Ride, ride, ma che cazzo! In questo modo con tutta la buona volontà! ... Poi le ho detto avete intenzione veramente che non succedono problemi, si si. Allora Xxxx yyyy la prende da sotto al braccio e dice viene a casa mia a dormire e lei dice si vado a casa sua, va bene! [...]». 13.2.6. Nel pomeriggio del 9 settembre 2017 il Lucano descriveva con estrema disinvoltura ad alcune ragazze in visita per studiare il “sistema Riace” il meccanismo da lui escogitato, e già messo in atto, per facilitare tramite matrimoni di comodo la permanenza illegittima in Italia di cittadine straniere. L’indagato aggiungeva peraltro che, ai fini della riuscita dell’espediente, egli stesso aveva illecitamente accelerato le procedure previste per l’ottenimento dei documenti necessari: - conversazione nr. 542, r.i.t. nr. 304/17, registrata alle ore 17:00 del 22 luglio 2017 all’interno degli uffici dell’associazione Xxxx yyyy: «[...] Lucano: ... questa qua è una che non è vero niente che ha il fratello ... omissis ... questa ragazza nigeriana è stata diniegata tre volte, per cui con il nuovo decreto Minniti deve andare via ... praticamente è stata diniegata, l’unica possibilità per rimanere era quella di sposarsi con un cittadino ... questo qua si chiama Xxxx yyyy, mi ha chiamato la sorella, non è tanto ... poverino, anzi devo dire la verità ha votato per me ... mi sono barattato ... l’unica cosa ... mi ha detto così io ti voglio votare però mi devi trovare una fidanzata ... te la trovo, mi pagina 78 di 129 impegno per trovartela! ... Non sono tanto neutrale, questa qua mi accusa ... omissis ... ora questa ragazza ... siccome abbiamo fatto altre cose così a Riace per ottenere i documenti ... io la carta d’identità gliela faccio subito, siccome sono responsabile come sindaco di oltre tremila abitanti, anche dell’unità amministrativa, di quell’ufficio sono responsabile io, ufficio anagrafe e stato civile e quando mi dicono che devono andare per il sopralluogo i vigili, non c’è bisogno, li conosco io, sopralluoghi non esistono a Riace, ne rispondo io, ne rispondo io direttamente, il permesso di soggiorno è provvisorio, facciamo tutto, non c’è il problema che scade ... io le detesto queste cose e una volta che sono responsabile ... finché mi dura mi diverto, mi diverto ad aggredire queste stupidaggini, anzi vorrei andare oltre. Abbiamo fatto un altro matrimonio con la consapevolezza che un’altra ragazza anche lei nigeriana, che si chiama Xxxx yyyy, si è sposata con uno che si chiama Xxxx yyyy, Xxxx yyyy è una bella ragazza, lui è piccolino così, mai avuto donne ... questa è venuta da xxxx a Riace, si è integrata qua ... omissis ... donna n.m.i.: e quindi quando fate questi matrimoni tra giovani e vecchi? Lucano: allora praticamente Xxxx yyyy era preoccupata perché dice ... vedi che è un matrimonio finto, levatelo dalla testa che chiedi qualcosa in cambio e c’era consapevolezza ... incompr ... o Dio, un pensiero lontano lui ce l’ha visto che ti aiuto, in cambio ... invece in questo caso qua del fratello (della donna che lo ha contattato al telefono XXXX YYYY) questo (“Xxxx yyyy”) è convinto che la prima notte se la porta a casa, invece quella (“Xxxx yyyy”) non vuole andare, vuole solo per i documenti, io gliel’ho detto, si chiama Xxxx yyyy, stai attenta che poi non succeda qualche fesseria che poi si convince ... loro il dramma che vivono ... il fatto di dover tornare in Nigeria è un fallimento e allora fanno qualsiasi cosa! [...] Lucano: ...addirittura Xxxx yyyy ... questa Xxxx yyyy Xxxx yyyy ... voleva sposarsi lei con un matrimonio tra donne, però poi abbiamo visto che ... praticamente Xxxx yyyy non era di questo progetto di Riace, Xxxx yyyy le ha dato un passaggio quando faceva la prostituta, l’ha recuperata e poi le abbiamo dato una casa, non c’entra con lo SPRAR o con il CAS, l’abbiamo presa dalla strada e ora le volevamo risolvere anche questo problema, però poi abbiamo visto che se sono due donne o due uomini non vale ai fini del permesso di soggiorno ... perché per me era bello come sindaco fare il primo matrimonio tra due donne, siccome pagina 79 di 129 Xxxx yyyy è divorziata si accontentava di sposarsi per aiutarla, per darle l’opportunità di prendere il permesso di soggiorno per motivi familiari, perché il giorno dopo che noi abbiamo fatto quel matrimonio combinato così, Xxxx yyyy è venuta al Municipio ... dammi un certificato di matrimonio ... gliel’abbiamo fatto ... visti gli atti d’ufficio, visti ... si rilascia per gli usi consentiti dalla legge certificato di matrimonio ... cosa fa lei, va alla Questura di Siderno e richiede il permesso di soggiorno per motivi familiari, in barba a Minniti! [...]». 13.2.7. Nel corso dell’incontro con le suddette visitatrici l’indagato riceveva una telefonata dalla sorella del Xxxx yyyy, la quale gli manifestava tutta la sua perplessità in ordine sia all’opportunità che il congiunto convolasse a nozze con una donna ben più giovane di lui, sia al vero scopo del matrimonio, peraltro organizzato assai frettolosamente e senza che i familiari dell’uomo ne fossero stati previamente informati. 13.2.8. Nel pomeriggio del 12 settembre 2017 il Lucano, evidentemente impensierito dalla precedente conversazione con la sorella di “Xxxx yyyy”, informava quest’ultimo e soprattutto la Xxxx yyyy sulle conseguenze dell’atto che stavano per compiere: - conversazione nr. 1789, r.i.t. nr. 304/17, registrata alle ore 16:00 del 12 settembre 2017 all’interno degli uffici dell’associazione Xxxx yyyy: «[...] Lucano: (rivolgendosi alla ragazza) ... vedi che mi ha chiamato la sorella (di “Xxxx yyyy”) ... loro sono preoccupati perché sembra si tratti di una presa in giro, io gliel’ho detto che non posso fare nulla perché per me se tu vieni al Municipio e le carte sono apposto, io devo fare il mio dovere e non mi riguarda, il giorno dopo quando ve ne andate sono problemi vostri, capito? ... io non c’entro proprio niente, faccio il mio dovere e basta. Alla sorella gliel’ho detto, mica sono bambini, sono grandi tutti e due. Vedi che dopo devi andare a vivere a casa sua, lo sai questo? Xxxx yyyy: si, io vado a casa Lucano: Poi Xxxx yyyy il matrimonio sai com’è? ... come capita, può darsi che vada bene. Hai visto tuo fratello Xxxx yyyy, quella se n’è andata, l’ha lasciato qua, cosa vuoi che ti dica, questa è la vita ... Xxxx yyyy: io le ho detto di restare sempre amici. pagina 80 di 129 Lucano: Io ti auguro che sia cosi, per me vi auguro con tutto il cuore, poi sono problemi vostri. Xxxx yyyy: ... incomprensibile ... Lucano: Questa è un’altra cosa, perché poi abbiamo pure difficoltà. Xxxx yyyy: Tanto qua in giro per casa, perché ... vediamo se è vero ... Lucano: Giovedì la dobbiamo fare questa cosa. Xxxx yyyy: Si, alle 10.00. Xxxx yyyy: Per favore, per favore, non inviti a quella ... Lucano: Non è facile questa cosa Xxxx yyyy, perché ora abbiamo chiuso pure i laboratori ... Xxxx yyyy che dice? Xxxx yyyy: Niente, lei ha parlato con noi e farà la testimone. Lucano: Si lo so, va bene, ci vediamo giovedì alle 10.00. Xxxx yyyy: Grazie. Xxxx yyyy: Domani? Lucano: No. Xxxx yyyy: Dopodomani. Xxxx yyyy: ah dopodomani ... (balbettando) il matrimonio. Xxxx yyyy: Si, dopodomani. Salutano e vanno via. Entra un’altra donna di nome xxxx yyyy e Lucano fa notare alla donna che “xxxx yyyy” si sposerà. Xxxx yyyy: Anche tu devi trovare un marito cosi l’Italia ti da i documenti ... xxxx yyyy risponde che non era buono per lei. Lucano: Prima lui voleva a te, adesso ha trovato. [...]». 13.2.9. A distanza di tre giorni, poi, il Lucano, al telefono con tale xxxx yyyy, la informava che il matrimonio più volte accennato non s’era alla fine celebrato, a causa della evidente incapacità di “Xxxx yyyy” di manifestare un valido consenso (dimostrata dal fatto che l’uomo non ricordasse nemmeno il nome della sposa): - conversazione nr. 26247, r.i.t. nr. 293/17, registrata alle ore 16:50 del 15 settembre 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso al Lucano ed a Xxxx yyyy: «[...] Lucano: …e poi quella del matrimonio di una ragazza che si chiama Xxxx pagina 81 di 129 yyyy che è nigeriana. Io lo so che le sue intenzioni (di Xxxx yyyy ndr) … che la vuole aiutare a tutti i costi ... però mi ha combinato un problema perché … addirittura si voleva pure sposare con lei ... ora non lo so, questa trascendenza ... cosi legata mi sembra troppo un’enfasi questa no ... che addirittura ti vuoi sposare ... per il permesso di soggiorno. Il problema che quando Xxxx yyyy ha chiamato alla Questura hanno detto che il matrimonio ... come si chiama ... il matrimonio tra donne e donne, tra uomo e uomo non vale ai fini del permesso di soggiorno ... non vale. Allora che cosa hanno escogitato di trovare uno di Riace che si chiama Xxxx yyyy, lo chiamiamo noi in dialetto, che ha quasi 70 anni ed è uno che ... un po’ si capisce che ha dei problemi no ... non è tanto capace di intendere e di volere ... andava sempre in campagna ... sono morti i genitori e vive con il fratello ... Allora praticamente lui Xxxx yyyy è di stato civile libero, lei … io gliel’ho detto quasi come ho fatto con tutti e veramente … è un aggredire la procedura perché in pratica per fare il matrimonio noi dovremmo chiedere ... i documenti dove si attesta che chi fa il matrimonio è di stato civile libero, cosi dice la legge, che quindi si può sposare ... che non è già sposato e quando non c’è l’hanno per i richiedenti asilo o per i rifugiati io gli dico va bene, fatemi una autocertificazione ... un atto che fate voi dove dichiarate di essere liberi per cui ti puoi sposare e quindi già questo siamo ad un livello ... dopo di che noi facciamo le pubblicazioni ... quando abbiamo fatto il matrimonio nella fattispecie qua ... lui non sapeva neanche come si chiama lei... Mi è sembrato… c’erano tante persone, sono venute quasi a fare come un film, a ridere ... ti dico la verità in 13 anni io non ho mai fatto queste cose però ieri ho detto no, scusatemi, io non posso, ve lo dico chiaro davanti a tutti, c’erano almeno 30-40 persone, non è possibile che tu ti sposi e non sai come si chiama la tua fidanzata, tua moglie ... Chiara: meno male che ti sei fermato... Lucano: ... e ma scusami io ti sto chiedendo ... perché devo dire davanti a me si presenta la signora tizia e caia ... alla quale chiedo se vuole prendere in sposo il qua presente ... e lei mi dice si a pieno titolo della propria intelligenza e della consapevolezza ... quando gli chiedo come si chiama la fidanzata ...non lo sa come si chiama .... allora lo state circuendo per prendere i documenti ... ma io lo so questo ... lo so questo ... e vi dico pure va bene, però almeno deve essere consapevole lui non che lo prendete in giro perché lui è convinto che se ne va a casa a dormire con lei. Questo è umiliare un essere umano ... facciamo i razzisti al contrario che pagina 82 di 129 succede ... questi sono gli effetti della legge Minniti perché questa è stata diniegata tre volte e deve tornare in Nigeria ... però tu non puoi giocare sulla pelle di uno che non è nemmeno consapevole. Perché prima abbiamo fatto un’altra cosa così ... almeno quelle persone che volevo aiutare ... c’era una consapevolezza.... e poi che succede quando vai a casa poi disattenti perché lei che cosa vuole fare? ... Vuole solo prendere il come si chiama ... vuole solo prendere il ... certificato di matrimonio ... perché poi noi giusto dopo un’ora che si registrano gli atti ovviamente tu mi fai la richiesta di un certificato di matrimonio ... noi siamo obbligati come Comune a rilasciarlo, tu vai alla questura e chiedi il permesso di soggiorno per motivi familiari. Questo è l’iter! Poi a quelle persone ... sparisci completamente ... ma almeno che quella persona ha una consapevolezza per me non c’è problema ... ma che voi lo state imbrogliando che gli dite che poi va a dormire con lui ... questo non è vero ... mi riservo, non vedo chiaro, non vedo chiaro ... fate quello che volete ... la mia firma non ve la metto ... [...]». 13.2.10. Il 3 ottobre 2017, poi, il Lucano spiegava alla Xxxx yyyy che il progetto del falso matrimonio era naufragato anche a causa di “Xxxx yyyy”, che a differenza del summenzionato Xxxx yyyy aveva lasciato intendere la sua chiara intenzione di condurre con la sposa regolare vita coniugale («[...] allora Xxxx yyyy, se lui si sposa con te ti vuole portare a casa sua, non è come Xxxx yyyy con Xxxx yyyy che lo hanno fatto solo per prendere i documenti. Questo vuole stare con te, dormire con te, tu sei d’accordo? [...] Lui vuole stare come vero marito e moglie ... [...]»): - conversazione nr. 2289, r.i.t. nr. 304/17, registrata alle ore 12:00 del 3 settembre 2017 all’interno degli uffici dell’associazione Xxxx yyyy: «[...] Lucano: ... ma poi non ti sei sposata più con quel signore? Xxxx yyyy: non lo so ... Lucano: Xxxx yyyy, vedi che è pericolosa quella cosa perché lui vuole che stai con lui capito? Poi se tu non vuoi ti ammazza pure, tu non hai preoccupazione, non hai paura? Xxxx yyyy: io, io non ho paura Lucano: non hai paura? ... vuoi stare con lui? ... allora Xxxx yyyy, se lui si sposa con te ti vuole portare a casa sua, non è come Xxxx yyyy con Xxxx yyyy che lo hanno fatto solo per prendere i documenti. Questo vuole stare con te, dormire pagina 83 di 129 con te, tu sei d’accordo? Xxxx yyyy: Si, io sono d’accordo con lui però io devo anche parlare con lui perché ho bisogno di cercare un lavoro. Lucano: Lui vuole stare come vero marito e moglie ... omissis ... Xxxx yyyy a me dispiace tutto quello che è successo però quel giorno avevo capito che succedeva qualcosa ... crea problemi perché lui è uno stupido, capito? ... hai capito che è uno stupido? [...] Lucano: ... questo è l’effetto della legge Minniti Xxxx yyyy: questa (“Xxxx yyyy”) ha trentasei anni, lui ne ha... Lucano: ne ha 70 ... Xxxx yyyy: no, 70 no! Lucano: come no, è del ‘47 Xxxx: ... qua è un’altra cosa, qua si sta parlando di matrimonio combinato per i documenti Xxxx yyyy: lei magari vuole per i documenti, lui invece no, lui se la vuole portare a casa giustamente, quando la prima notte tu gli dici che te ne devi andare a xxxx ... Lucano: ... mi dispiace perché è come subire una violenza per un cazzo di documento ... Xxxx yyyy: come si chiama questo Xxxx yyyy? Lucano: Xxxx yyyy ... [...] Lucano: ... Xxxx yyyy aveva capito che la sua posizione era difficile, più di Xxxx yyyy Xxxx yyyy la quale se ne fotte, l’ha portata qua ... ha capito che ha già tre dinieghi e non le danno i documenti, non vuole tornare in Nigeria per quello aveva accettato di sposarsi con questo testa ... è vero Xxxx yyyy? Xxxx yyyy: si, si. Lucano: Poi quel giorno le persone ridevano ... si era sparsa la voce, a questo lo scherzavano davanti al bar, poi mi ha chiamato la sorella, tante cose, intanto ho individuato solo lui perché a Riace non c’è nessuno che vuole fare queste cose, non è che c’è un ragazzo, dove lo troviamo? Lucano: ... poi avevo fatto la pubblicazione con Xxxx yyyy, là al Comune ... [...] pagina 84 di 129 Lucano: in questo modo mi mettono in difficolta a me. Xxxx yyyy: Lui gli ha detto che non ha i soldi per poterla mantenere, però quando vuole fare l’amore la chiama ... Lucano: Lui su questo è lucido, anzi tutte due sono lucidi, Xxxx yyyy ha capito che questo la vuole per fare i comodi suoi e lei lo vuole per i comodi suoi ovvero per il documento, perché non c’è nessun amore e ne niente, però la situazione la obbliga a fare questo, ovvero chiudere gli occhi e fare ... è brutto per una donna ... però lei vuole il documento del Municipio, il certificato di matrimonio ... ma come faccio ... Xxxx yyyy: Tanto per lei non è una violenza, perché è consapevole ... Lucano: Si ma qua rischiamo il pane tutti sopra questa cosa Xxxx, mi mettono nelle condizioni ... perché poi li c’è un livello dove dice se ha piena facoltà di approva emergenza ... questo non è vero, starei dichiarando il falso, capito, e poi quando gli chiedo con la formula “tu conosci” ... lui nemmeno sa come si chiama ... quel giorno non sapeva come si chiamava. Xxxx yyyy: Lui capisce solo quando vuole fare l’amore ... Lucano: Questo è come un animale ... la prima cosa che facciamo ti inseriamo nel progetto, così sei con Xxxx yyyy e non hai tanti problemi, anche perché rispondiamo noi per la tua posizione, prendi pure i poket money, i bonus, poi vediamo (“Xxxx yyyy” saluta e va via) Lucano: ...lui, Xxxx yyyy, l’ha capito, tanto dice io a sessanta ... è del ‘48 ... Xxxx yyyy: lei è dell’88? Lucano: ha trent’anni! Xxxx yyyy: lei è dell’88 e lui è del ‘48, gli passa quarant’anni! Lucano: guarda Xxxx, Xxxx yyyy è lucido, lui dice “questa qua vuole i documenti? ... Li deve pagare! ... Non li deve pagare con i soldi, li deve pagare ...” Xxxx yyyy: ... in natura! Lucano: ... in natura, giusto. Lei è lucida, non ho scelta, così come sto per strada e mi pagano ... ovviamente ha amarezza … [...]». 13.2.11. Sebbene il materiale intercettivo appaia talmente chiaro da non necessitare di alcun conforto esterno, appare opportuno rimarcare che nel corso delle indagini venivano sequestrati (e risultano allegati alla richiesta di misura cautelare) pagina 85 di 129 presso il Comune di Riace tutti gli atti dei matrimoni, celebrati o da celebrarsi, tra xxxx yyyy (“Xxxx yyyy”) e Xxxx yyyy (“xxxx yyyy”) e tra xxxx yyyy (“xxxx yyyy”) e xxxx yyyy (“xxxx yyyy”). 13.3. IL MATRIMONIO IN ETIOPIA TRA XXXX YYYY E xxxx yyyy xxxx yyyy. Nello stesso periodo di tempo in cui era intento ad organizzare il matrimonio di comodo tra “xxxx” e “xxxx”, l’indagato intratteneva una serie di conversazioni di estremo interesse investigativo con la compagna Xxxx yyyy e con altre persone a lui vicine. 13.3.1. Nel primo pomeriggio del 10 luglio 2017 l’indagato riferiva alla compagna di aver trovato “un biglietto” per il “diciotto” od il “diciannove”, ed aggiungeva che l’indomani avrebbe fatto per lei “queste cose” dal Municipio: - conversazione nr. 3602, r.i.t. nr. 293/17, registrata alle ore 14:22 del 10 luglio 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso al Lucano ed alla Xxxx yyyy: «[...] Xxxx yyyy: ... ma non hai fatto niente no? Lucano: si, si, ho fatto, ho fatto Xxxx yyyy: e quando ha detto? Lucano: ha detto che forse ha trovato un biglietto per giorno diciannove, diciotto, diciannove, quei giorni là. Tu quando volevi fare? Xxxx yyyy: prima non c’è no? Lucano: tu vuoi anche prima? Xxxx yyyy: se c’è si, se non c’è va bene anche il diciannove o il diciotto... Lucano: oggi è giorno dieci, domani ti facciamo queste cose dal Municipio, anche il quindici - sedici di luglio potrebbe andare bene, questi giorni qua? Xxxx yyyy: anche quindici, sedici, si Lucano: allora adesso mi dà la conferma e poi ti richiamo io Xxxx yyyy: ok, va bene ... [...]». 13.3.2. A distanza di circa tre ore i due tornavano a confrontarsi tra loro. Emergeva così che la donna era a xxxx, in Etiopia, e necessitava di un documento dal quale risultasse la sua condizioni di nubile, che il Lucano avrebbe potuto prepararle in prima persona nella veste di responsabile dell’Ufficio anagrafe del Comune di Riace: - conversazione nr. 3668, r.i.t. nr. 293/17, registrata alle ore 17:01 del 10 luglio 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso al Lucano ed alla Xxxx yyyy: «[...] pagina 86 di 129 Lucano: ... domani mi devi spiegare bene cosa ti devo mandare con il fax a xxxx Xxxx yyyy: che cosa mi mandi? Lucano: dal Comune che cosa ti devo mandare? Xxxx yyyy: ah, la mia carta di identità che dice che io sono nubile ... inc. ... una dichiarazione Lucano: ... ah, ho capito. Xxxx yyyy ... cosi si prende gli appunti e domani mattina te li facciamo (riferito a Xxxx yyyy) Xxxx yyyy: Ma stai parlando con me ... o stai parlando con Xxxx yyyy scusa ... Lucano: con Xxxx yyyy ... allora che deve fare lei al Comune un certificato che lei è nubile e che può contrarre matrimonio? ... Glielo dobbiamo mandare in Etiopia Xxxx yyyy: ma la fai tu al Comune! Lucano: Si va bene ... e poi che ti serve più Xxxx yyyy: puoi firmare tu ... tu non hai detto che sei il responsabile dell’ufficio anagrafe, come si chiama? Lucano: si, si, sono io Xxxx yyyy: e allora ... Lucano: va bene, poi ti chiamo domani mattina e mi dici cosa ti dobbiamo mandare Xxxx yyyy: va bene [...]». 13.3.3. Il giorno successivo l’indagato leggeva al telefono alla compagna il certificato che le aveva predisposto: - conversazione nr. 3984, r.i.t. nr. 293/17, registrata alle ore 11:19 dell’11 luglio 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso al Lucano ed alla Xxxx yyyy: «[...] Lucano: ... il certificato dice così: “certificato di stato civile ... visti gli atti dello stato civile certifica che Xxxx yyyy nata a xxxx e residente in xxxxxxxxxx è nubile, rilasciato con modalità ... ai sensi della legge, l’ufficiale dell’anagrafe Domenico Lucano ...”. Questo che ti ho letto va bene come serve a te no? ... l’abbiamo registrato, è un documento ufficiale per il Comune di Riace dell’ufficiale di stato civile ... [...]». pagina 87 di 129 13.3.4. Nel primo pomeriggio dello stesso 11 luglio, la Xxxx yyyy chiedeva all’indagato di contattare l’avvocato xxxx yyyy per avere informazioni sulle procedure per contrarre matrimonio in Etiopia. Lucano notiziava poi la donna che, benché agli atti dello stato civile la stessa risultava coniugata con tale xxxxx, egli stesso aveva provveduto ad “eliminare” tale dato: - conversazione nr. 4027, r.i.t. nr. 293/17, registrata alle ore 13:54 dell’11 luglio 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso al Lucano ed alla Xxxx yyyy: «[...] Xxxx yyyy: ... senti ma chiami xxxx yyyy, come cavolo si chiama, l’avvocato, quella tua amica? Lucano: ah, Xxxx yyyy! ... Perché? Xxxx yyyy: siccome mi ha detto che mi posso sposare, le dici come devo fare ... siccome sono italiana, perché vedo che qua è difficile, vedo che qua è troppo complicato, io devo venire fra tre giorni ma le cose qua non sono fatte, non capisco. Lei mi ha detto che devo andare all’Ambasciata? ... No! Come posso fare? Lucano: allora stamattina noi ti abbiamo mandato il certificato, ce l’abbiamo pronto ... Xxxx yyyy: no Domenico, non mi serve ... incomprensibile ... qua martedì lavorano, mercoledì non lavorano Lucano: ti spiego una cosa. Tu lo sai che tu risulti sposata ... risultavi sposata a Riace? Xxxx yyyy: non lo sapevo! Lucano: si vede che quando ti hanno registrato ... oggi te l’ho tolta questa cosa io, non risulti più sposata Xxxx yyyy: l’hanno messa da soli perché io non parlavo l’italiano quando sono arrivata a Riace, l’hanno messa da soli Lucano: ma comunque … oggi il tuo stato di famiglia è nubile, sei libera ... Xxxx yyyy: Domenico nel mio stato di famiglia da 14 anni risultiamo sempre e solo tre persone Lucano: e come mai risultava ... ? Xxxx yyyy: anche la mia carta d’identità dice nubile ma loro l’hanno fatto da soli ... Lucano: ah! La prima cosa che io stamattina ho detto a xxxx (xxxxx, impiegata dell’ufficio anagrafe) ... tira fuori la sua carta d’identità vediamo pagina 88 di 129 come è registrata con noi, vediamo che cosa dice ... si si la carta d’identità dice così però ... ma allora che cazzo state facendo? ... Chi l’ha scritto in questo modo? ... Questa persona lei non la conosce, è una persona che ha conosciuto tanti anni fa, mica è suo marito, non è niente lui ... Xxxx yyyy: mica mi hanno chiesto con l’interprete se io ero sposata, io non parlavo quando sono arrivata lì ... Lucano: e chi gliel’ha detto allora questo xxxxx? Xxxx yyyy: non lo so, non lo so, hanno fatto loro, non lo so ... e che cosa vuol dire questo adesso? Lucano: non vuol dire niente perché abbiamo fatto il certificato di stato libero e sei libera, non vuol dire niente, però risultava ... Xxxx yyyy: in tutti questi anni il mio documento ha detto così ... Lucano: va bene, va bene, non è niente, te l’ho detto così, pensavo che lo sapevi Xxxx yyyy: chiedi a Xxxx yyyy, le dici che quando in Etiopia si vuole sposare con il suo compagno come può fare? ... Deve andare all’Ambasciata Lucano: va bene, va bene, ti dico ... ora la chiamo ... Xxxx yyyy: ho solo tre giorni di tempo, non ho altro Lucano: va bene, la chiamo subito dai. [...]». 13.3.5. La stessa xxxxx yyyyy, addetta all’Ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Riace, confermava – in sede di sommarie informazioni testimoniali rese alla Guardia di Finanza in data 24 ottobre 2017 – che era stato proprio il Lucano a disporre, allorquando le aveva chiesto di preparare il certificato dello stato civile effettivamente rilasciato l’11 luglio 2017, che la Xxxx yyyy vi comparisse come “nubile”, benché dagli atti in suo possesso ne emergesse la condizione di “coniugata”. Dagli atti acquisiti nel corso delle indagini emerge ancora, ad ulteriore riprova dell’illecita manovra del Lucano, che la Xxxx yyyy si era in realtà sposata in Libia, il xx.xx.xxxx con tale xxxx yyyy, come peraltro risultava sui cartellini delle carte d’identità nnrr. xxxxxxxxx, rilasciata l’xx.xx.xxxx, ed xxxxxxxxxx, rilasciata il xx.xx.xxxx. Nel cartellino relativo invece alla carta d’identità nr. xxxxxxxx, rilasciata il XX.XX.XXXX13 ottobre 2017 (ossia in data successiva alla telefonata di cui sopra), la Xxxx yyyy risulta “libera”. 13.3.6. Ancora nel pomeriggio dell’11 luglio 2017 il Lucano si relazionava telefonicamente con la summenzionata xxxx yyyy, alla quale poneva alcune domande in merito al matrimonio che la Xxxx yyyy voleva contrarre in Etiopia. Con l’avvocato pagina 89 di 129 l’indagato si confrontava poi sulla procedura da seguire per far rientrare in Italia lo sposo («[...] Xxxx yyyy: si può sposare, si sposa in Etiopia, anche con il matrimonio etiope, si sposa, lo fa legalizzare ... iscrivere all’Ambasciata italiana e viene con lui al seguito [...]»): - conversazione nr. 4091, r.i.t. nr. 293/17, registrata alle ore 17:01 dell’11 luglio 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso alla xxxx ed al Lucano: «[...] Lucano: ... Xxxx yyyy sai cosa ti volevo chiedere? Ti ricordi quella storia di quel ragazzo che voleva venire per il ricongiungimento con Xxxx yyyy? Xxxx yyyy: con Xxxx yyyy, come no, certo! Lucano: adesso lei è in Etiopia, si può sposare? ... come fa ... Xxxx yyyy: si può sposare, si sposa in Etiopia, anche con il matrimonio etiope, si sposa, lo fa legalizzare ... iscrivere all’Ambasciata italiana e viene con lui al seguito Lucano: adesso lei tra una settimana deve rientrare ... Xxxx yyyy: ... si sposa subito, che ti importa, non penso che in Etiopia ci vogliono le pubblicazioni Lucano: ma lei deve andare all’Ambasciata italiana per sposarsi? Xxxx yyyy: no, può fare pure il matrimonio suo e poi glielo porta ... Lucano: noi dal Municipio le abbiamo mandato un certificato di stato libero, cioè che lei è nubile e può sposarsi Xxxx yyyy: bene, quindi si sposa là e se lo porta come familiare al seguito Lucano: e se non lo porta come familiare, può fare il ricongiungimento una volta che ... lei si sposa, se ne viene e poi lui viene Xxxx yyyy: lo può fare, ma le conviene fare la domanda di familiare al seguito. Poi anche se non riesce a fare tutto quello è più facile. Te l’ho detto sempre, il ricorso al TAR è più facile per famiglia Lucano: no, non hai capito. Mettiamo che lei si sposa in questi giorni ... Xxxx yyyy: si, ma è lunga la cosa, è meglio che fa familiare al seguito, lo può fare il ricongiungimento però è lungo, deve aspettare tanti mesi Lucano: ma comunque lei questo ragazzo ancora ... incomprensibile ... non lo so. Comunque lei se si sposa una volta che viene qua ... Xxxx yyyy: ... può fare il ricongiungimento Lucano: ok, questo volevo sapere. E si può sposare con il rito loro ... Xxxx yyyy: ... matrimonio loro basta che poi lo porta all’ambasciata per pagina 90 di 129 trascriverlo, per farlo trascrivere nei registri da noi Lucano: ok, ok ... [...]». 13.3.7. Le indicazioni ricevute dalla Xxxx erano poi illustrate dall’indagato alla Xxxx yyyy il 12 luglio 2017: - conversazione nr. 4343, r.i.t. nr. 293/17, registrata alle ore 07:46 del 12 luglio 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso al Lucano ed alla Xxxx yyyy: «[...] Lucano: ... Xxxx yyyy mi ha spiegato come devi fare Xxxx yyyy: come? Lucano: ... più tardi ti mando il certificato che abbiamo fatto ieri e poi tu ti puoi sposare come fate voi in Etiopia, vai al Municipio di Gonder e ti puoi sposare. Non hai bisogno dell’Ambasciata, quando poi devi venire in Italia, se viene con te significa che viene al seguito, mi ha spiegato lei, perché tu sei cittadina italiana ... Xxxx yyyy: mica può venire con me? Lucano: se viene dopo l’importante è che lui abbia il certificato di matrimonio, passa dall’Ambasciata e viene a fare il ricongiungimento con la moglie Xxxx yyyy: deve venire là a farlo, non lo deve portare da qua Lucano: tu in questi giorni ti devi sposare Xxxx yyyy: si, si Lucano: io più tardi ti mando ... mi dai il numero di fax e ti mando il biglietto (aereo per il ritorno in Italia) e ti mando questo certificato Xxxx yyyy: va bene [...]». 13.3.8. Il 19 luglio 2017, dopo il rientro in Italia della Xxxx yyyy, il Lucano apprendeva da quest’ultima delle ingenti somme di denaro da lei spese in Etiopia per l’organizzazione, dal punto di vista burocratico, del suo matrimonio: - conversazione nr. 573, r.i.t. nr. 303/17, registrata alle ore 10:00 del 19 luglio 2017 a bordo dell’autovettura Alfa Romeo Giulietta in uso al Lucano: «[...] Xxxx yyyy: ... quanti soldi ho speso adesso ... mica io posso andarmi a sposare al Comune per davvero! ... abbiamo parlato con quello che lavora al Comune, mi pagina 91 di 129 deve fare un certificato originale e io glielo pago Lucano: hai fatto così? Xxxx yyyy: ho fatto così però prima ci ha preso in giro, ci ha dato quella vecchia (certificazione) Lucano: e quanti soldi ha voluto? Xxxx yyyy: ehm ... 100 euro! ... Capito? ... Però ha sbagliato e poi la carta d’identità era scaduta, cosa aspettava io non lo so, per rinnovare l’ho pagato di nuovo 1.000 Birr (equivalente a circa 35 euro) e ha sbagliato tutto, per farlo di nuovo si deve pagare e l’abbiamo dovuto pure supplicare perché lui era terrorizzato aveva paura che scoprissero la verità ... Lucano: ah! Xxxx yyyy: ... (incomprensibile) ... io ho chiamato ieri ... incompr ... ora si paga di più ... incompr ... così lo fa subito e me lo manda ... come si chiama ... Lucano: con Xxxx yyyy! Xxxx yyyy: ... perché questo certificato non è che si fa così, è un certificato vero e poi quando si fa così si deve tradurre in inglese con un timbro dell’ufficio di Bhardar e poi si deve andare ad Addis Abeba a fare un altro timbro e poi me li manda, invece di fare due me ne ha fatto uno, perciò lui doveva farmene due, però io dopo faccio la domanda e la posso anche mandare, non è un problema, con la posta. Lucano: ... e anche tuo cugino vuole venire in Italia? Xxxx yyyy: anche lui si ... se trovo qualcuna con cui farlo sposare ... Xxxx yyyy dice che lei può farlo (è disponibile) però ancora non ha fatto il divorzio ... [...]». 13.3.9. Il 24 luglio 2017 i due tornavano a discutere in merito a documenti necessari per il matrimonio che non erano ancora pronti, e che la xxxx yyyy non sarebbe quindi riuscita ad ottenere dalla coindagata xxxx yyyy (la quale avrebbe raggiunto l’Italia il venerdì successivo): - conversazione nr. 703, r.i.t. nr. 303/17, registrata alle ore 20:00 del 24 luglio 2017 a bordo dell’autovettura Alfa Romeo Giulietta in uso al Lucano: «[...] Xxxx yyyy: ... mi interessa di te! Lucano: chi era? Xxxx yyyy: Xxxx yyyy! ... Mi ha detto che deve darmi domani, domani ... pagina 92 di 129 ancora ci sono due lavori da fare a xxxxx, gli ho detto vai con quello (certificato di matrimonio) sbagliato e non vuole. È preciso, uguale a quello sbagliato, poi io lo so che per correggerlo ci vogliono tre giorni. Sai cosa fa? ... ieri ha detto oggi, stamattina ha detto stasera, stasera ha detto domani mattina, domani dice per domani sera e vedi che ad Xxxx yyyy questo documento non arriva, Xxxx yyyy torna senza questo documento, te lo dico io. Non mi interessa, io gli ho detto questa è una tua scelta, se arrivi … arrivi sennò io non chiamo più. Non chiamo più, ma perché mi devo innervosire, non chiamo più. Se fa vuol dire che deve venire, se non fa vuol dire che se lo può tenere sotto al cuscino. Che ci vuole? ... La prima volta per farlo ha impiegato tre giorni praticamente, perché non c’era tempo è andato la notte a farlo, stamattina non è riuscito ad andare lì perché c’erano persone, anche domani mattina è così, Xxxx yyyy deve tornare venerdì. Venerdì parte da là e arriva sabato ... [...]». 13.3.10. Considerati gli ostacoli burocratici incontrati dalla Xxxx yyyy il suo matrimonio non veniva più celebrato, come riferito il xx.xx.xxxx dal Lucano alla Xxxx, alla quale l’indagato chiedeva anche informazioni sulla possibilità per la complice di coniugarsi tramite procura: - conversazione nr. 9339, r.i.t. nr. 293/17, registrata alle ore 12:22 del 26 luglio 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso al Lucano ed alla Xxxx: «[...] Lucano: ... per il matrimonio con procura ... Xxxx yyyy: ... con procura si, quello che vuole fare Xxxx yyyy ... Lucano: lei è andata in Etiopia ... Xxxx yyyy: lei è andata in Etiopia e ti ho detto di fare il matrimonio là in Etiopia, non l’ha fatto? Lucano: l’hanno fatto però ha sbagliato i documenti, il fratello alla fine ... Xxxx yyyy: ah mannaggia! E va bè, allora per procura Lucano: e come deve fare? ... Com’è questa indicazione? Xxxx yyyy: io mi pare che tanto tempo fa gliel’avevo mandata a lei una procura ... dille di guardare nella posta Lucano: ma questa è una cosa legale? Xxxx yyyy: si, si, si. Gli emigranti una volta si sposavano tutti per procura Lucano: ma poi c’entra l’Ambasciata italiana in Etiopia? pagina 93 di 129 Xxxx yyyy: c’entra l’Ambasciata, si! Perché l’Ambasciata poi deve sempre legalizzare il documento Lucano: ah, glielo mandano in Italia e poi lei può fare il ricongiungimento familiare Xxxx yyyy: però lei deve mandare da qua una procura notarile, il testo io gliel’avevo mandato, dille di vedere la posta vecchia ... la deve fare dal notaio perché deve autenticare la firma, però anche se non trova la procura che le ho mandato io il notaio lo sa ... fa la procura notarile e la manda tramite Ambasciata ... Lucano: gliela deve mandare tramite Ambasciata? Xxxx yyyy: no, la può spedire pure a lui, se fa prima la manda tramite Ambasciata sennò gliela spedisce Lucano: va bene [...]». 13.3.11. Nel pomeriggio del 26 luglio 2017 il Lucano e la Xxxx yyyy continuavano a confrontarsi sulla persistente possibilità dell’indagata di sposarsi in Etiopia, nonostante gli intoppi nei quali s’erano fino a quel momento imbattuti: - conversazione nr. 639, r.i.t. nr. 304/17, registrata alle ore 18:00 del 26 luglio 2017 all’interno degli uffici dell’associazione Xxxx yyyy: «[...] Lucano: ... senti, ti voglio dire una cosa, tu adesso devi chiamare tuo fratello... tuo cugino, tuo fratello e gli spieghi che devono preparare tutto in questi giorni ... Xxxx yyyy: si, ha detto che domani lo fa Lucano: ... così noi dal 20 in poi, con tre - quattro giorni gli facciamo tutto ... omissis ... Lucano: ... va bene dal 20 in poi no? Xxxx yyyy: ... se è a metà è meglio! Lucano: metà agosto? ... Perché? ... no, l’importante è che dobbiamo capire quanto ci dobbiamo impiegare Xxxx yyyy: ... incomprensibile ... in tre - quattro giorni Lucano: se loro preparano tutto è facile, poi facciamo attenzione anche noi [...]». 13.3.12. Due giorni dopo (ossia il 28 luglio 2017) gli indagati pianificavano un viaggio nel paese africano per agosto. Durante la loro permanenza in Etiopia la Xxxx pagina 94 di 129 yyyy si sarebbe sposata (testimone di nozze proprio il Lucano) e successivamente il marito avrebbe avuto la possibilità di entrare in Italia, in virtù del vincolo matrimoniale tra i due: - conversazioni nnrr. 794 e 795, r.i.t. nr. 303/17, registrata alle ore 15:00 del 28 luglio 2017 a bordo dell’autovettura Alfa Romeo Giulietta in uso al Lucano: «[...] Xxxx yyyy parla al telefono con il fratello (conversazione in lingua straniera) Lucano: cosa gli hai detto? Xxxx yyyy: gli ho detto che viene Domenico (Lucano) pure con me ed era contento, forse ti conosce, me le ha dette felice le cose, tanto ci sono 20 giorni lavorativi, tanto in 15-20 giorni non si sbriga le cose, scusa che cosa deve fare, mica ci vuole tanto la legge è uguale per tutti, come qua, in Italia com’è? Lucano: ti ha detto che si sbriga o no? Xxxx yyyy: si ma lui è la domanda che sta ... incomprensibile ... in Italia com’è la legge per i matrimoni? Lucano: per le pubblicazioni? Xxxx yyyy: si. Lucano: una settimana, ci sono Comuni che impiegano 2 mesi e Comuni come Riace una settimana Xxxx yyyy: e allora io quanto devo aspettare ... lui non poteva fare ... Lucano: guarda Xxxx yyyy l’importante che le cose le fai precise in modo che quando andiamo è proprio in quei giorni che è organizzato. Xxxx yyyy: allora a questo punto non devi andare oggi praticamente. Lucano: non devo andare oggi? Xxxx yyyy: no puoi andare per il biglietto oggi devi andare dopo martedì. Lucano: perché prima che lo sappiamo, ma scusa non sappiamo di preciso quando è il tempo? ... Xxxx yyyy: lo so ma io devo stare una settimana là ad aspettare la richiesta poi un’altra settimana e poi mi sposo, quanti giorni devo andare scusa? Lucano: un mese ... Xxxx yyyy: ma stai scherzando? ... Lucano: no guarda qua la richiesta per la carta d’identità ... Xxxx yyyy: no la carta d’identità già l’ha fatta ha detto che gliela danno pagina 95 di 129 martedì ... Lucano: ok poi? La richiesta di matrimonio? Questa richiesta di matrimonio è necessario che ci sei pure tu là? Xxxx yyyy: non penso deve fare lui, lui è il cittadino in Etiopia. Lucano: eh e poi? Andiamo là e firmi quest’atto di matrimonio. Xxxx yyyy: si tu, io e altre tre persone. Lucano: come qua, con i testimoni... Xxxx yyyy: tu ti siedi là e testimoniano che siamo marito e moglie e ci fanno firmare ci danno ... Lucano: e ti danno come cosa... Lucano: come si chiama ... come a Xxxx yyyy per motivi familiari. Xxxx yyyy: ma che cazzo dici? Mi devono dare il certificato Lucano: il certificato di matrimonio, lo porta in Italia ... Xxxx yyyy: ... e io faccio la domanda e lui viene ... Lucano: andiamo alla Prefettura, parli con il nuovo incaricato al posto di xxxx yyyy... Xxxx yyyy: e va bene questo è ancora troppo lontano. Lucano: e vabbè ma alla fine tu per questo stai facendo questa cosa, così poi il Ministero degli Esteri e l’Ambasciata italiana ... Xxxx yyyy: io ho capito però ... io per fare questo biglietto sicuro (lui) deve vedere se da solo può fare la domanda ... Lucano: o deve fare come l’altra volta dici tu? Xxxx yyyy: eh, deve essere precisa. Lucano: allora il primo livello di precisione deve essere questo tra il 20 e il 24 tu devi fare questa cosa. Xxxx yyyy: io non posso dirlo questo, io gli devo dire sbrigate le cose che ci sono da sbrigare fino a quando vengo io e quando vengo io devo farlo. Lucano: tu dici di aspettare a fare la prenotazione del viaggio perché è dipendente da quello che dicono a tuo fratello? Xxxx yyyy: a lui hanno detto che deve fare la carta d’identità e poi può richiedere qualsiasi cosa vuole, perché lui non ce l’ha la carta d’identità, per questo è successo tutto sto casino. Allora dopo che lui fa la domanda dopo che prende la carta d’identità quanti giorni passano? Però io ho detto al marito di yyyyyy ... Lucano: e lui cosa ti ha detto? pagina 96 di 129 Xxxx yyyy: dice che si però per fare il lavoro preciso deve farlo dopo la carta d’identità lo sanno loro, martedì praticamente. Lucano: e allora aspettiamo? Xxxx yyyy: ma che aspetti poi non c’è più posto, non si può prenotare senza fare il biglietto e poi confermiamo dopo martedì? Lucano: va bene ho capito, facciamo le prenotazioni con conferma entro martedì per me e per te. Xxxx yyyy: si però se è possibile che si può partire almeno di sabato o domenica, cosi lunedì subito iniziamo le operazioni. Lucano: ... stai facendo esattamente come ha fatto Xxxx yyyy lei non ha mai avuto problemi. Xxxx yyyy: e ma se aveva la carta d’identità in 15 giorni potevamo fare, pure di più, ma lui non l’ha fatta, non ce l’aveva ... quello si dimentica pure dei figlio. ...omissis.. Xxxx yyyy: ... ah praticamente io non è che vado a sposarmi vado per confermare che sono sposata, è diversa la cosa. Lucano: chi te l’ha detto? Xxxx yyyy: perché Xxxx yyyy mi ha detto così, andiamo tre persone come testimoni, ti siedi là, testimoniano che siamo marito e moglie, firmi... Xxxx yyyy: no lo fai là tu adesso non sei niente. Xxxx yyyy: no, da noi puoi dire che sei marito e moglie lo stesso, non c’è problema, mica vengono ... Lucano: ah veramente così è? Xxxx yyyy: eh testimoniano tre e confermi che sei marito e moglie e ti danno il certificato, perché devono testimoniare tre persone e poi ti devono fare la cosa e ti fanno firmare. Lucano: di pomeriggio questa cosa o la mattina? Xxxx yyyy: sicuramente in un giorno ... [...]». 13.3.13. Dalla conversazione intercorsa l’11 agosto 2017 tra il Lucano e la Xxxx yyyy emergeva poi non solo che il promesso sposo di quest’ultima era in realtà il fratello, già coniugato in Etiopia e padre di tre figli («[...] E poi con la moglie tuo fratello come fa? Quando lui è qua in Italia, poi lei poi come fa? [...]»), ma anche che l’indagata pagina 97 di 129 aveva dovuto corrompere funzionari etiopi per il rilascio di falsi certificati: - conversazioni nr. 1132 e 1133, r.i.t. nr. 303/17, registrata alle ore 17:00 dell’11 agosto 2017 a bordo dell’autovettura Alfa Romeo Giulietta in uso al Lucano: «[...] Lucano: ma tu hai già confermato il giorno in cui devi fare questo al Municipio a xxxxx? Xxxx yyyy: Xxxx yyyy hanno detto qualsiasi giorno. Luacno: ah qualsiasi giorno va bene? Xxxx yyyy: così mi ha detto, ha detto Xxxx yyyy ... Lucano: non a Gonder ... all’altro paese. Xxxx yyyy: xxxxx pensi, là si deve timbrare il certificato, si deve tradurre in inglese ... Lucano: a xxxxxx? Xxxx yyyy: mmm ... Lucano: e xxxxx dove si trova? Xxxx yyyy: dopoxxxxxx. Lucano: quindi possiamo andare là poi? Praticamente in un paio di giorni ci sbrighiamo tutto? Xxxx yyyy: come hanno detto loro. Lucano: tuo papà lo incontri pure? Vuoi che andiamo a trovarlo noi? Xxxx yyyy: là? Lucano: con il pullman eh? Xxxx yyyy: fa caldo là a xxxxxxx Lucano: ah fa caldo ... Xxxx yyyy: … incomprensibile ... Lucano: per evitare di farlo venire, non lo so, per me ... E poi con la moglie tuo fratello come fa? Quando lui è qua in Italia, poi lei poi come fa? Xxxx yyyy: ... incomprensibile ... Lucano: per riportarla in Italia con i bambini? Xxxx yyyy: e poi vediamo, intanto non li lasciamo soli, li aiutiamo Lucano: e con chi vive lei quando ...? Xxxx yyyy: sola … incomprensibile … ha detto che deve trovare un terreno per farle una casa, così non paga affitto, dice gli facciamo un negozio davanti alla casa così può crescere i bambini ... pagina 98 di 129 Lucano: ma tu prevedi allora che lei debba rimanere per tanto tempo in Africa? Ahh ... Xxxx yyyy: però quando prende i documenti va a trovarla lui, è facile ... Lucano: è una persona seria? Xxxx yyyy: si Lucano: tuo fratello è innamorato o ...? Xxxx yyyy: si però la tratta male ... [...] Lucano: e anche lei vuole venire in Italia? Xxxx yyyy: mmm … Lucano: vivere là significa sempre avere difficoltà ... [...] Lucano: e quello che gli ha fatto quelle cose ... quei certificati falsi che fine ha fatto? Xxxx yyyy: gli ho detto di lasciarlo perdere, 10.000 Birr (moneta etiope) … incomprensibile ... lascia perdere perché se adesso quello lavora al Comune e ci crea qualche problema che facciamo? Almeno quando ha il certificato nelle mani può fare quello che vuole. Lucano: gli sputa in faccia! E quella mattina che andiamo là lui è là? Xxxx yyyy: no perché ci ha preso in giro perché non era il posto giusto quello il Comune, era un altro ufficio. Infatti l’hanno indicato quelli di xxxxx, hanno detto dammi il nome e cognome di questo signore che ... Lucano: sai che dice lui? “questo avete chiesto e questo vi ho fatto” ... [...]». 13.3.14. Conversando con Xxxx yyyy il 19 agosto 2017, il Lucano le riferiva – invitandola alla massima riservatezza sull’argomento – che l’indomani sarebbe partito per l’Etiopia con la Xxxx yyyy, ove questa avrebbe sposato un uomo da far poi rientrare in Italia: - conversazione nr. 18562, r.i.t. nr. 293/17, registrata alle ore 21:36 del 19 agosto 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso al Lucano ed a Xxxx yyyy: «[...] Lucano: ... domani alle 11:45 devo partire per Addis Abeba perché ... tienila per te questa ... Xxxx yyyy si deve sposare Xxxx yyyy: ma va! pagina 99 di 129 Lucano: ti giuro, si deve sposare con uno e ha dovuto fare il certificato al Comune Xxxx yyyy: ma perché deve sposarsi? Lucano: perché questa persona poi deve venire... fa il ricongiungimento familiare... Xxxx yyyy: ah, ho capito! Lucano: ... come marito e moglie ... Xxxx yyyy: ho capito, per aiutarlo [...]». 13.3.15. Rientrati dall’Etiopia, il 27 agosto 2017 gli indagati si confrontavano sul denaro speso nel paese africano. I due facevano altresì accenno alla circostanza che il nubendo era stato arrestato: - conversazione nr. 1510, r.i.t. nr. 303/17, registrata alle ore 11:00 del 27 agosto 2017 a bordo dell’autovettura Alfa Romeo Giulietta in uso al Lucano: «[...] Xxxx yyyy: io gli ho dato 600 euro a mio padre. Lucano: ah? Xxxx yyyy: glieli ho dati io a mio padre 600 euro no? Lucano: ... non ne hai più Euro? Xxxx yyyy: no, perché sto guardando, c’erano 500 Euro. Cos’erano ...? Lucano: vedi che 500 euro a me li ha dati xxxx... che ho dato a te ... Xxxx yyyy: si lo so, però ... Lucano: poi ti ho dato altri 2.000 poi ti ho dato altri 2.500 ... 5.000 Euro ti ho dato io ... questo non te lo dico per cosa, te lo dico per farti ricordare quello che hai fatto ... 150 ce l’hai ancora? ... 50, 50, 50 ce l’hai ancora? Xxxx yyyy: ... incomprensibile ... Lucano: tu a tuo fratello non gli hai dato niente in pratica? ... 100 euro? ... Ieri hai dato 100 euro a tuo fratello? ... basta? Xxxx yyyy: e dove l’ho visto? ... Gli ho dato solo 1.000 Birr... Lucano: per questo si è incazzato ieri? Xxxx yyyy: e io che ne sapevo che l’arrestavano? tanto a loro adesso li ho dati 1000 Birr se c’era lui li davo pure a lui ma, a lui gli ho lasciato più di tutti Lucano: a lui? Xxxx yyyy: eh! pagina 100 di 129 Lucano: ma non glieli danno a lui Xxxx yyyy: glieli danno! Lucano: tuo padre si! Xxxx yyyy: no li da pure a ... incomprensibile ... te l’assicuro per iscritto! ... mica ... incomprensibile ... quei 500 Euro di adesso, vede più avanti, non hai capito il gioco! ... perché gli ho dato i soldi e ce l’ha pure lui ... Lucano: ah si! Xxxx yyyy: non gli abbiamo dato 500 Euro scusami? ... Io gli ho dato 400, anzi ha 550 euro nelle mani perciò ... se non aveva niente va bene Lucano: lui con quel mezzo piano piano si fa i soldi. Xxxx yyyy: eh! ... poi non ti preoccupare che li dà ... mi fa tutto questo e io devo deluderlo in questo modo? ... aspetto che deve venire in Italia, ma stai scherzando? ... perché lui aspetta di venire in Italia, capito? ... certo che glieli dà ... Xxxx yyyy si bisticcia con lui perché pensa ... incomprensibile ... dare glieli dà! Quello quando esce ha detto “chiamatemi subito”, il cellulare ce l’ha lui ... io vorrei darglieli quelli di là ... Lucano: a chi? Xxxx yyyy: a mio papà, a Xxxx yyyy, però devo fare così perché se li spendono in un giorno... Lucano: si, hai fatto bene ... sono abbastanza, poi la vita là ... Xxxx yyyy: non è che stanno attenti con i soldi, hai capito? ... non gli interessa, pare che li hanno lavorati loro? [...]». 13.3.16. Il 30 agosto 2017 venivano meglio chiariti i motivi che avevano condotto all’arresto del promesso sposo, trovato in possesso di documenti falsi per il matrimonio. La Xxxx yyyy confidava poi all’indagato che per ottenere il rilascio del fratello sarebbe stato necessario non solo pagare una multa, ma anche corrompere un cugino poliziotto affinché questi attestasse che non erano stati raccolti elementi a carico dell’uomo: - conversazione nr. 1583, r.i.t. nr. 303/17, registrata alle ore 12:00 del 30 agosto 2017 a bordo dell’autovettura Alfa Romeo Giulietta in uso al Lucano: «[...] Lucano: hai notizie dall’Africa? Non ti ha chiamato nessuno? Xxxx yyyy: mi ha chiamato poi ... incomprensibile ... pagina 101 di 129 Lucano: e che ti ha detto? Xxxx yyyy: dice che ha parlato con la polizia con quello a cui bisogna pagare, ha detto “se me lo dicevi ieri” gli facciamo il pagamento e si paga pure lui, lo rimandiamo per 7 giorni, lui gli ha detto “io ho paura di tutti, mi hai fatto paura pure tu, se te la prendi con me e mi arresti pure cosa devo fare?” Ieri lui ha chiesto e bisogna aspettare 7 giorni e per lui non conviene mandarli ma aspettare 7 giorni, perché lui sarà interrogato e nell’interrogazione lui (cugino poliziotto) scrive che non ha trovato niente e se gli dicono qualcosa bisogna solo pagare lui (cugino poliziotto) e al Governo ed esce ... Io se non vedo che è uscito non vado appresso a queste cose. Lucano: vabbè ma 7 giorni perché era già stabilito questo, non perché lui lo paga. Xxxx yyyy: no dopo 7 giorni se li rimandava, però invece è pagato non rimanda forse. Lucano: e tuo papà non è tornato là? Xxxx yyyy: no, non torna più là. ... omissis ... Lucano: ma non si vergognano di trattenere una persona senza che ha fatto niente? Quando tuo cugino ... ma che cosa ha fatto questa persona per rimanere dentro? Xxxx yyyy: ma i problemi se dice così li peggiora per Xxxx yyyy. Quel giorno quando è andato a parlare con quelli del Comune ha detto che non lo ha arrestato… incomprensibile... gli ha detto “ma che cosa ha fatto, ma non ti vergogni?” e lui ha detto “ah si, invece di chiedere perdono inginocchiato e tutto mi dici che cosa ho fatto?” doveva dire che ha fatto.... Lucano: e questo qua della polizia è stato quello che ha deciso ieri che deve stare ancora 7 giorni? Xxxx yyyy: dice che non può rimangiare la parola, torna in Tribunale e che gli dice che ha cambiato idea. Lucano: io non capisco niente ti giuro ... ieri perché lo ha tenuto 7 giorni? ... Con quale motivazione? Xxxx yyyy: perché vuole, vuole lui. Lucano: ma se è un venduto dici che accetta ... se tu … tu me lo dicevi ieri per i soldi io ti facevo ... pagina 102 di 129 Xxxx yyyy: ma se sono venduti, comandano loro, alla fine soffre mio fratello, mica soffre qualcuno, non soffre nessuno più, nemmeno suo padre, non vedi, è chiuso là che decidono per lui, però non decidono bene, decidono male, a questo punto... [...]». 13.3.17. I motivi del fallimento dei suoi propositi erano poi illustrati – nei medesimi termini di cui sopra – il 31 agosto 2017 dalla Xxxx yyyy alla Xxxx yyyy: - conversazione nr. 9968, r.i.t. nr. 311/17, registrata alle ore 17:34 del 31 agosto 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso alla Xxxx yyyy ed alla Xxxx yyyy: «[...] … omissis … Xxxx yyyy: ... so che siete stati a fare un viaggio molto difficile Xxxx yyyy: si, si, siamo andati ma è andata male perché hanno arrestato mio fratello, l’ho lasciato in galera e sono tornata Xxxx yyyy : caspita! Xxxx yyyy: eh, lo so, che devo fare. Adesso sto cercando di aiutarlo da qua ma è ancora in carcere, mi hanno detto che ... incomprensibile ... la prossima settimana ma è da quindici giorni che è là Xxxx yyyy: e in che paese sta? Xxxx yyyy: Etiopia, xxxxx [...]». 13.3.18. Qualche ora prima l’indagata aveva esposto al Lucano (che ne era già a conoscenza), a xxxx yyyy ed a xxxx yyyy tutti i particolari relativi all’arresto del fratello ed alle condotte corruttive poste in essere per agevolarne la liberazione: - conversazione nr. 1497, r.i.t. nr. 304/17, registrata alle ore 12:00 del 31 agosto 2017 all’interno degli uffici dell’associazione Xxxx yyyy: «[...] Xxxx yyyy: (riferendosi a suo padre) ... andare a parlare con la polizia sicuramente non risolve, ha chiesto se quando esce dal carcere se quel documento è valido e gli ha detto prima vediamo che esce dal carcere e poi ... adesso dobbiamo sapere solo se ... incomprensibile ... quello ha detto così tu non ti preoccupare perché per risolvere ... non ti preoccupare ... il signore della polizia ha detto che cosa fate qua? ... a me dispiace, un ragazzo giovane in carcere ... io lo so che c’entravano quelli del Comune. Ci sono persone che conosce mio padre, amici di quello che ha pagina 103 di 129 fatto quel documento e l’hanno rimproverato, avete fatto un lavoro sporco voi? ... Potevate coprire questa cosa venendo al Comune senza che arrestassero il ragazzo. Ma se l’hanno arrestato? ... adesso ... perché loro prima che Xxxx yyyy entrasse in carcere si prendevano ... incomprensibile ... vogliono fare finta che loro la legge la sanno, ma uno dietro l’altro devono entrare in carcere ... l’importante che esce Xxxx yyyy, non mi interessa proprio di nessuno, anche l’altro può entrare in carcere, non mi interessa, alla fine 10.000 Birr li ha mangiati tutti lui, mio padre l’ha scoperto adesso ... ma secondo te lui (il padre di Xxxx yyyy) sai cosa mi dice? ... per questo non voglio andare a xxxxx, si vendono facilmente ... tutto per i soldi, tutto ... se vuoi ammazzare qualcuno, per tutte le cose devi pagare, anche se è previsto dalla legge, tutto a pagamento! Lucano: E tuo cugino cosa ti ha detto? Xxxx yyyy: Ha detto che l’ha chiamato e sta andando e poi mi ha detto pure che lui gli ha lasciato 1.000 Birr per aiutare Xxxx yyyy e sono pochi ... Lucano: ... più tutti quelli che gli hai dato tu? Xxxx yyyy: a chi? Lucano: a tuo cugino, quel giorno all’aeroporto di xxxx e anche prima, quelli che gli abbiamo dato noi prima, ce ne ha tanti adesso per aiutarlo ... Xxxx yyyy: ce l’hanno tutti ... Lucano: lui e tuo padre ce l’hanno, e basta! ... Xxxx yyyy: intanto non dicono mai basta, io gliel’ho detto se avete bisogno di soldi domani mi chiami e provvedo. Lucano: tuo padre ti può dire cosi, però gli bastano quelli che ha ... Xxxx yyyy: a loro non bastano mai ... [...]». 13.3.19. Nella prima serata dello stesso giorno gli indagati contattavano telefonicamente la Xxxx yyyy, alla quale illustravano la situazione al fine di ottenere delucidazioni sul da farsi. La Xxxx yyyy spiegava alla sua interlocutrice che il documento falso trovato nella disponibilità del fratello era in realtà proprio il certificato del matrimonio tra questi e l’indagata, che era stato però effettivamente concluso («[...] Ok, sono tornata ... abbiamo fatto quello giusto, corretto, siamo andati al Comune con tre testimoni, abbiamo fatto tutto. Lui torna di nuovo per timbrare questo certificato, gli prendono l’originale e gli hanno detto torna a xxxx, perché questo era a xxxxx, torna al Comune perché vogliamo parlare con loro. Allora io e lui siamo tornati là alle due di pagina 104 di 129 pomeriggio, viene la polizia, prende il ragazzo e lo porta in carcere [...]»): - conversazione nr. 20653, r.i.t. nr. 293/17, registrata alle ore 19:27 del 31 agosto 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso al Lucano ed alla Xxxx: «[...] Lucano: Xxxx yyyy sai cosa ti volevo dire? Ti ricordi quella storia di ... Xxxx yyyy: di Xxxx yyyy! Lucano: ... ora lei è andata in Etiopia e ha fatto il matrimonio ... Xxxx yyyy: si Lucano: però suo marito, in pratica, l’hanno arrestato Xxxx yyyy: lo hanno arrestato? ... Perché? Lucano: ti passo lei e ti spiega lei ... Xxxx yyyy: pronto Xxxx yyyy Xxxx yyyy: ehi xxxx yyyy! Com’è che l’hanno arrestato? Xxxx yyyy: ti ricordi quando sono andata la prima volta? (mese di luglio) ... Siccome non avevo tempo noi praticamente abbiamo fatto in fretta, subito, abbiamo parlato con quelli che lavorano al Comune e loro ci hanno aiutato a fare questo certificato di matrimonio. Noi abbiamo pensavo che quel certificato fosse originale, perché è originale solo che hanno sbagliato a mettere il timbro giusto. Allora quando noi siamo andati per farlo tradurre in inglese, perché si va in un paese che si chiama Xxxx, io sono venuta in Italia e mio marito è andato a Xxxx. Quando è andato gli hanno detto questo non è il certificato originale, loro dicono questo è falso. Lui (Xxxx yyyy) dice “come è falso? ... ma se sono andato al Comune a farlo?” ... No, no, questo era tanti anni fa, adesso c’è il nuovo certificato, devi tornare al Comune e farti fare di nuovo il certificato ... Xxxx yyyy: ma questo sempre l’autorità eritrea? Xxxx yyyy: Etiopia! Xxxx yyyy: sempre il governo etiope Xxxx yyyy: si. Allora questo qua (Xxxx yyyy) torna di nuovo e gli hanno fatto il nuovo. Io ero qua perché pensavo di essermi già sbrigata, ma la seconda volta quando è tornato di nuovo si sono fatti la fotocopia e gli hanno detto vedi che questo, ancora un’altra volta, non è originale. Lui gli ha detto “ma scusate, che cosa devo fare? ... se io vado al Comune e mi fanno un (certificato) non originale, falso, mica è colpa mia? ... Io sono andato al Comune” ... no, praticamente deve tornare la ragazza e farlo di nuovo. Ok, sono tornata (mese di Agosto pagina 105 di 129 unitamente a Lucano) ... abbiamo fatto quello giusto, corretto, siamo andati al Comune con tre testimoni, abbiamo fatto tutto. Lui torna di nuovo per timbrare questo certificato, gli prendono l’originale e gli hanno detto torna a Xxxx, perché questo era a Xxxx, torna al Comune perché vogliamo parlare con loro. Allora io e lui siamo tornati là alle due (14:00) di pomeriggio, viene la polizia, prende il ragazzo (Xxxx yyyy) e lo porta in carcere. Xxxx yyyy: ma sicuramente non per questa storia del certificato Xxxx yyyy: si, per questo, per questo! Xxxx yyyy: ma sempre il governo etiope? Xxxx yyyy: si. Perché questo ragazzo non lo sa che quelli che lavorano al Comune fanno questi documenti falsi a pagamento. Lui dice “io non c’entro niente, io sono venuto al vostro Comune che mi hanno fatto ... io so quali sono le persone che l’hanno fatto” ... Eh no, no, no e l’hanno messo in carcere perché siccome loro sono persone false che hanno fatto questo lavoro per non andare loro (per non essere arrestati loro) hanno mandato lui. Xxxx yyyy: da qua non puoi fare niente perché non è l’autorità italiana ... puoi interessare l’ambasciata italiana dicendo che tu sei una cittadina italiana e che tuo marito ... però è difficile che l’ambasciata italiana si muova, perché è sempre cittadino etiope. Xxxx yyyy: si, lo so, ma io sono disperata, se in qualche modo posso aiutarlo da qua, perché là non c’è legge non c’è niente, funziona tutto con i soldi, tutto con i soldi, paghi se ti arrestano, paghi ... guarda io sono rimasta senza parole, non lo so. Infatti io sono andata tre-quattro volte alla caserma ... in carcere dove sta lui, non ti lasciano neanche parlare, in un buco chiuso là ... [...]». 13.3.20. Alle successive ore 19:49 la Xxxx yyyy notiziava poi la figlia xxxxxxxx del fatto che in Etiopia avevano smascherato la fittizietà del matrimonio da lei concluso con il fratello, e che correva il rischio di essere anch’ella arrestata: - conversazione nr. 10015, r.i.t. nr. 311/17, registrata alle ore 19:49 del 31 agosto 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso alla Xxxx yyyy ed alla figlia xxxxxx: «[...] Xxxx yyyy: ... stavo parlando con l’avvocato per Xxxx yyyy perché ... xxxxxx: da qui si può prendere un avvocato per là? pagina 106 di 129 Xxxx yyyy: perché io sono italiana, loro hanno detto che stanno cercando pure me. xxxxxx ci ha parlato e dice che io non sono veramente la moglie, è il marito di ... incomprensibile ... ha detto che io sono la sorella, hai capito? xxxxxx veramente? Xxxx yyyy: … hanno minacciato xxxxxx e hanno detto che tramite l’Ambasciata la portiamo qua e la facciamo andare in carcere xxxxxx: tu? Xxxx yyyy: così hanno detto! ... devo trovare qualche avvocato, vediamo se mi prendono da qua per mettermi in carcere, dove è scritto, quale legge è questa ... È tutta colpa di xxxxxx (fonetico) perché si è mangiato tutti i soldi di Xxxx yyyy e non si vergogna a parlare pure ... [...]». 13.3.21. Nei giorni successivi il Lucano si attivava per risolvere la questione dell’arresto del fratello della Xxxx yyyy, giungendo ad interessare della vicenda i funzionari dell’Ambasciata italiana in Argentina: - conversazione nr. 22181, r.i.t. nr. 293/17, registrata alle ore 20:21 del 4 settembre 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso al Lucano ed all’Ambasciata italiana in Argentina: «[...] Lucano: … volevo sapere se voi, volevo capire se voi come Ambasciata potete avere contatti con l’Ambasciata italiana ad Addis Abeba. Xxxxxx yyyyyyy: Si, come no. Lucano: Perché è successo questo, una nostra interprete che è di etiope, cittadina italiana che vive a Riace, è andata in Etiopia per sposarsi con un suo fidanzato, insomma no? Per potere fare poi il ricongiungimento familiare, perché lei vive in Italia e lavora a Riace per i progetti di accoglienza. Xxxx: Si. Lucano: Però è successo un fatto, secondo me, molto grave da come ci ha raccontato. È successo una decina di giorni fa, praticamente in un municipio di questa città, che è lontano da Addis Abeba, Xxxx, praticamente lo hanno trattenuto le guardie a questa persona che è etiope, per un motivo banale, per un documento interpretato male, praticamente è rinchiuso in un carcere senza nessuna, come devo dire, senza nessun Tribunale che si è espresso. Di punto in bianco un impiegato comunale ha detto che questo certificato non va bene e lo pagina 107 di 129 hanno arrestato. Ora però l’ambasciata italiana può fare qualche cosa, quella di Addis Abeba? Xxxx: Lei però è cittadina etiope solo, no? Lucano: No, lei è cittadina italiana, è venuta come una richiedente asilo politico, ma ha avuto lo status di rifugiato, poi ha fatto la richiesta per la cittadinanza italiana e l’ha ottenuta con decreto del Presidente della Repubblica. Xxxx: Ah … che ... il nome qual è? Lucano: Il nome di questa signora che lavora a Riace? Xxxx: Si. Io posso, posso provo a sentire il… non so chi lavora all’ambasciata italiana in Etiopia, io adesso provo a sentire i colleghi che magari... Lucano: Eh dottore io vi posso chiamare anche domani così vi do la possibilità di... Xxxx: No, non vi preoccupate sindaco vi facciamo sapere noi con un contatto giusto, insomma, io anticipo un attimo la questione, se è cittadina italiana ovviamente ... se quello è etiope ... Lucano: No lei è cittadina italiana e invece il fidanzato è un cittadino etiopico. Xxxx: Va bene, la località qual è? Lucano: La località è Xxxx, si chiama Xxxx, che è a 50 minuti di aereo da Adis Abeba dalla capitale, ma l’ambasciata però è ... Xxxx: Lei si chiama, lei si chiama, perché forse la conoscono già, si chiama? Lucano: Questa ragazza qua a Riace? Xxxx: Si. Lucano: Si chiama Xxxx yyyy Xxxx yyyy. Xxxx: E vabbè ... inc ... [...]». 13.3.22. Subito dopo la telefonata l’indagato rassicurava la Xxxx yyyy di aver sollevato sulla questione l’attenzione delle Autorità consolari, riferendole di essere in attesa di novità: - conversazione nr. 22185, r.i.t. nr. 293/17, registrata alle ore 20:29 del 4 settembre 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso al Lucano ed alla Xxxx yyyy: «[...] pagina 108 di 129 Lucano: ... dall’Africa non si è fatto sentire nessuno? Xxxx yyyy: no, lo so che non mi chiamano, lo so che non c’è niente per chiamare Lucano: io all’Ambasciata ho avuto ... una persona che conosco ... gli ho dato il tuo nome domani ... incomprensibile ... ad Addis Abeba Xxxx yyyy: ti devono contattare? Lucano: mi hanno detto che domani mi chiamano per dirmi se conoscono persone all’Ambasciata di Addis Abeba, domani mi fanno sapere. Si ricordava di me e ha detto che fanno tutto il possibile, se conoscono qualcuno ci aiutano Xxxx yyyy: va bene, speriamo ... [...]». 13.3.23. Nonostante tutte le problematiche insorte per l’organizzazione del matrimonio di comodo, il 9 settembre 2017 gli indagati decidevano di pianificare un diverso sistema per consentire all’arrestato di entrare in Italia, giungendo a paventare la possibilità di coinvolgere un’altra donna, tale xxxxx, che avrebbe potuto sposare l’uomo in Sudan: - conversazione nr. 1820, r.i.t. nr. 303/17, registrata alle ore 9:00 del 9 settembre 2017 a bordo dell’autovettura Alfa Romeo Giulietta in uso al Lucano: «[...] Xxxx yyyy: ... posso fare così invece ... posso pagare tutto e mi aiuta xxxx, va in Sudan a sposare Xxxx yyyy Lucano: ma xxxxx non deve ritornare adesso? Xxxx yyyy: quando torna se Xxxx yyyy va in Sudan mi può aiutare lei a sposarlo, pago io tutto per lei Lucano: ah! Lucano: e lei poi torna in Italia, deve fare il ricongiungimento con lei Xxxx yyyy: non in Etiopia, dal Sudan ... potevo farlo pure io ma sono preoccupata Lucano: ritornare tu in Sudan? Xxxx yyyy: non ti fanno niente ... in Sudan chi ti conosce? ... Solo lui ti conosce, gli altri non ti conosce nessuno Lucano: e xxxxx non deve ritornare qua, deve continuare il viaggio là, le dobbiamo pagare il viaggio di ritorno? Xxxx yyyy: non di là, ma se ancora Xxxx yyyy è in carcere! Io ti sto parlando pagina 109 di 129 quando esce e va in Sudan ... Lucano: va in Sudan e xxxxx il 13 o il 14 non se ne viene in Italia? Xxxx yyyy: però lei quando se ne viene in Italia Xxxx yyyy non si sa se è uscito dal carcere o non è uscito e poi deve attraversare per andare in Sudan e poi si deve pensare dopo ... Lucano: pensi per dopo ... ma questa qua adesso viene a Riace? Xxxx yyyy: se vuole essere pagata Lucano: ah vuole essere pagata? xxxx yyyy: lei (xxxx yyyy) lo può fare se vuole Xxxx yyyy: si vabbè...lei dice che è sposata... [...]». 13.3.24. Nel prosieguo, però, la situazione peggiorava sensibilmente. Nella tarda mattinata del 15 settembre 2017 il Lucano veniva infatti a sapere dalla Xxxx yyyy che era necessario versare al più presto 25.000 birr (pari a circa 1.100 euro) per impedire che il xxxxxxxxxx venisse condannato ad un anno e mezzo di carcere. - conversazione nr. 26151, r.i.t. nr. 293/17, registrata alle ore 12:12 del 15 settembre 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso al Lucano ed alla Xxxx yyyy: «[...] Xxxx yyyy: Pronto? Lucano: Xxxx yyyy Xxxx yyyy: Pronto? Lucano: Pronto, che è successo? Xxxx yyyy: Scusami un attimo, ma tu, ma io non lo so, quando ho bisogno veramente io non lo so. Lucano: Perché? Xxxx yyyy: Ora ho chiesto a qualcuno che mi manda questi soldi, perché adesso ho mandato ad Xxxx yyyy, che hanno detto che se entro mezz’ora o un’ora non gli mando i soldi xxxx yyyy è condannato per un anno e mezzo, perché hanno detto che la legge è così. Lucano: Non ho capito niente, mi sono spostato. Xxxx yyyy: … ho capito, ma io non voglio dire questo, io voglio fare la lotta per fare questa cosa. Lucano: Arrivo, arrivo, ora arrivo. pagina 110 di 129 Xxxx yyyy: Ma perché chiude, io mando ad Xxxx yyyy dai ok. Ma scusami, mi puoi aiutare? 25 mila Birr quanti sono? Lucano: Eh Xxxx yyyy: Quanti sono 2.500 euro? Lucano: Noooo, mille euro penso che sono, mille euro. Xxxx yyyy: No devi essere preciso sennò poi non la … incompr … nessuno, speriamo che per questo è giusto. Lucano: 1.000/1.400 possono essere massimo. Xxxx yyyy: gli mando 1.500 dai, vediamo, tanto ormai.... [...]». 13.3.25 A distanza di qualche minuto l’indagata contattava Xxxx yyyy, con la quale si accordava per l’invio immediato di 1.718 dollari: - conversazione nr. 13190, r.i.t. nr. 311/17, registrata alle ore 12:33 del 15 agosto 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso alla Xxxx yyyy e ad Xxxx yyyy: «[...] Xxxx yyyy: vedi che stiamo andando, non è chiusa, è aperta Xxxx yyyy: ok, meno male, meno male, vai subito dai Xxxx yyyy: stiamo arrivando ... te li mando subito. Xxxx yyyy: ma chiedi là quanti sono Xxxx yyyy: (chiede all’operatore del servizio trasferimento denaro) 1.500 quanto fanno in Etiopia? Xxxx yyyy: in dollari Xxxx yyyy: in dollari quanti dollari fa? Xxxx yyyy: 1.500 hai detto, no Xxxx yyyy? Xxxx yyyy: si, si, 1.500 però 50 devi pagarli per la spedizione, per la commissione Xxxx yyyy: aspetta, sta guardando, Domenico (Lucano) mi ha chiamato sta arrivando. La conversazione prosegue in lingua etiope Xxxx yyyy: quanti dollari fanno? Fanno 1.718 Xxxx yyyy: 1.718. [...]». 13.3.26. Un’ora dopo la Xxxx yyyy riceveva sul proprio cellulare un messaggio con il quale le era data conferma dell’avvenuta rimessa, la cui effettuazione emergeva pagina 111 di 129 peraltro dai successivi accertamenti bancari operati dalla Guardia di Finanza. 13.3.27. Il 1° ottobre 2017, infine, l’indagata riferiva al Lucano – mentre i due si trovavano a bordo dell’autovettura in uso a quest’ultimo – che il fratello era stato liberato e si trovava in quel momento a Khartoum, capitale del Sudan. 13.3.28. Una volta ottenuti i documenti relativi al matrimonio tra l’indagata ed il Xxxx, del quale possono considerarsi pacifica l’artificiosità, alla luce delle conversazioni di cui sopra, e quanto meno dubbia l’effettiva celebrazione (dal certificato sequestrato dagli investigatori emerge infatti che la la Xxxx yyyy ed il fratello si sarebbero sposati il 23 agosto 2017 in Sudan, a circa 800 chilometri dalla cittadina etiope che accoglieva in quei giorni gli indagati) e risolto con la sua liberazione il problema relativo all’arresto del suo congiunto, la Xxxx yyyy intraprendeva le procedure amministrative necessarie per consentire l’ingresso in Italia dello sposo. 13.3.29. Il 4 dicembre 2017 l’indagata contattava dunque Xxxx yyyy, al quale chiedeva lumi sul percorso da seguire per ottenere il ricongiungimento con il coniuge: - conversazione nr. 1946, r.i.t. nr. 365/17, registrata alle ore 15:00 del 4 dicembre 2017 all’interno dello studio commerciale Xxxx yyyy (quest’ultimo viene ascoltato conversare al telefono): «[...] Squilla il telefono di Xxxx yyyy (detto xxxx yyyy) lui risponde. xxxx yyyy: Ciao, ciao, dimmi? .... Per fare? ..... Chi lo deve fare?.... Xxxx yyyy? (cade la linea) Luca: Xxxx yyyy! ... Eh ... Che vuol dire se si può con Xxxx yyyy? Non ho capito ... ah ... tu dici il ricongiungimento dici? E che centra Xxxx yyyy? ... Io? ... Non ho capito! Aspetta una cosa, innanzitutto chi deve fare domanda, una dipendente di Xxxx yyyy? ... Aspetta Xxxx yyyy, allora una ragazza deve portare qui un suo parente, giusto? ... La ragazza lavora con Xxxx yyyy? ... Chi è? ... Eh.. si, mi devi dire chi è perché devo vedere il reddito! ... Allora si può pure registrare da sola sul servizio e farla da sola ... si, si, la può fare pure da sola, si registra sul sito del Ministero dell’Interno su ... eh si pure se è italiana, italiana o straniera è la stessa ... cioè si deve registrare direttamente quello che chiede il ricongiungimento, capito? ... La registrazione la deve fare la persona che chiede il ricongiungimento se italiana o straniera non importa, la persona che chiede il ricongiungimento ... Ok? ... si ... incomprensibile ... però per fartela io mi devi dare tutta la documentazione ... però mi raccomando Xxxx yyyy (nel frattempo pagina 112 di 129 Xxxx yyyy ha passato il telefono a Xxxx yyyy) ... mi devi portare pure i dati della persona che bisogna ricongiungere .... oggi proprio? ... oggi proprio, dovete venire più tardi però, più tardi si ... no ... allora ... no ... te lo dico, perché ... verso le sei e mezza va bene? ... Ma intanto, scusa … scusa, oh ... pronto? Intanto una parte di questi documenti se voi me li date, eh se me li mandate per e-mail li inizio a fare caricare a xxxxxx a così quando venite voi li completiamo. ...Ok ok ok. Ciao, ciao. [...]». 13.3.30. Due ore dopo, ancora telefonicamente, l’Xxxx spiegava alle precedenti interlocutrici i documenti dei quali necessitava per avviare l’iter: - conversazione nr. 1948, r.i.t. nr. 365/17, registrata alle ore 17:00 del 4 dicembre 2017 all’interno dello studio commerciale Xxxx: «[...] YYYY: Xxxx yyyy vedi che se tu non inizi a mandarmi le cose … vedi che lì ci vuole più di un’ora per farle ... ma vedi che non ce la facciamo Xxxx yyyy, non hai capito, vedi che ci impiego un paio di ore per farla ... eh guarda stasera non ce la facciamo per farla, perché ci impiego un paio d’ore ... adesso sta venendo gente ora ... ora c’è gente Xxxx yyyy ... no perché guarda ho una serie di appuntamenti e prima delle sei e mezza non mi libero sicuro, poi un paio d’ore ci vogliono per farlo, perché ci vogliono un paio d’ore .... ok? Ciao ciao. [...] YYYYY: Xxxx yyyy ascolta stavo guardando per controllare il modello per bene, in pratica se lei è cittadina italiana, non deve chiedere il nulla osta, non c’è, non esiste, deve soltanto fare ... non deve ottenere… chiedere il nulla osta, ma deve soltanto chiedere all’Ambasciata o al Consolato italiano direttamente il ricongiungimento ed il nulla osta, glielo danno direttamente al Consolato italiano ... si, si ... (gli passa Xxxx yyyy) ... Allora Xxxx yyyy, allora, non è possibile, come cittadina italiana, non è possibile richiedere il nulla osta, dice ... ti leggo cosa c’è scritto ... Il cittadino italiano non deve chiedere il nulla osta per il ricongiungimento familiare per il proprio familiare extracomunitario allo sportello unico per l’immigrazione, ma può richiedere direttamente il visto all’Ambasciata o al Consolato italiano, ... quindi te lo danno direttamente o all’Ambasciata o al Consolato, e ma mi sa che lo deve richiedere direttamente … quindi lo deve richiedere lì all’Ambasciata in Etiopia o Eritrea, capito? ... In pagina 113 di 129 Sudan? Allora all’Ambasciata italiana in Sudan, allora lo deve richiedere direttamente lì ... eh no ... poi lo daranno a lui ma deve essere una domandina fatta da te .... tu lo fai andare, però la dovresti fare tu la domandina, perché qui mi dice che tu la devi chiedere, perché mi dice che il cittadino it ... e brava e gli danno direttamente il nulla osta senza richiedere eh qui il coso, ok? Ok, ciao, ciao. [...]». 13.3.31. Nel corso di una conversazione telefonica intercorsa il 6 dicembre 2017 tra il Lucano e la summenzionata Xxxx yyyy questi le esprimeva il proprio rammarico per l’atteggiamento di chiusura adottato dalla complice, rammentando alla sua interlocutrice gli sforzi da lui profusi per risolvere i problemi del Xxxx: - conversazione nr. 57560, r.i.t. nr. 293/17, registrata alle ore 20:44 del 6 dicembre 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso al Lucano e ad Xxxx yyyy: «[...] Lucano: ... per il fratello se la prende con me ma io non so niente ... perché ha la cittadinanza italiana o meno, io non ne sapevo niente di questa cosa ... ma con il fratello ha risolto adesso? Xxxx yyyy: no, ancora non lo sa Lucano: ma ogni volta se la prende con me, mica è responsabilità mia questa cosa qua? Xxxx yyyy: lo so che non tua, però non lo so perché Lucano: ma già ti ha detto che domani mattina dovete partire alle 7 e mezza col pullman? Xxxx yyyy: si Lucano: ... lei vuole andare via da Riace, questa è la realtà e piano piano ... ma Xxxx yyyy questa mica è una cosa giusta? ... Mi sta trattando come una pezza da piedi, non le ho fatto niente ... io resto malissimo per questa cosa. Io sono andato in Etiopia con lei per risolvere i problemi di suo fratello, non doveva mai dimenticarsi di questa cosa... [...]». 13.3.32. Cinque giorni dopo, l’11 dicembre 2017, Xxxx yyyy informava l’indagato che nel pomeriggio si sarebbe dovuta recare con la Xxxx yyyy presso lo studio Xxxx: - conversazione nr. 59054, r.i.t. nr. 293/17, registrata alle ore 13:52 dell’11 dicembre 2017 ed intercorsa tra le utenze telefoniche in uso al Lucano e ad Xxxx pagina 114 di 129 yyyy: «[...] Lucano: ... ma pomeriggio dovete uscire? Xxxx yyyy: si, dobbiamo andare a Caulonia Lucano: perché? Xxxx yyyy: andiamo da xxxx (yyyy ndr) vediamo se risolve tutto Lucano: cosa deve fare xxxx? Xxxx yyyy: non lo so che cosa deve fare per Xxxx yyyy Lucano: ma poi l’ha risolto il problema con il fratello? Xxxx yyyy: non lo so, ancora no Lucano: ma lei non può fare il ricongiungimento? Xxxx yyyy: poi parliamo Lucano: non puoi parlare? Xxxx yyyy: no, non è per questo, lei non può fare il ricongiungimento familiare, lei è italiana Lucano: può fare tramite l’Ambasciata praticamente Xxxx yyyy: si, può fare on line, basta andare là a Roma Lucano: ah, è più facile così Xxxx yyyy: vediamo se lui (Xxxx yyyy) ce la fa Lucano: va bene [...]». 13.3.33. Intorno alle ore 18:00, in effetti, le donne raggiungevano lo studio citato, per qui discutere con xxxx sulle procedure da seguire per il ricongiungimento della Xxxx yyyy con il coniuge. Nel corso dell’incontro l’indagata mostrava al consulente il falso certificato di matrimonio successivamente sequestrato dalla Guardia di Finanza - Gruppo di Locri: - conversazione nr. 2117, r.i.t. nr. 365/17, registrata alle ore 18:00 dell’11 dicembre 2017 all’interno dello studio commerciale Xxxx: «[...] Xxxx yyyy: a me ha detto che si può fare. Xxxx: io te l’ho detto ... perché mi dice cosi guarda (consulta un sito internet). Non sono fatti miei ma come cittadino Italiano come fai a farla? Xxxx yyyy: che vuol dire? Xxxx: Tu non hai ancora la cittadinanza? pagina 115 di 129 Xxxx yyyy: Si ce l’ho. E questo passaporto che cos’è? Xxxx: ah si? Ah auguri! quando l’hai preso? Xxxx yyyy: quattro anni fa l’ho preso. Xxxx: allora perché mi hai fatto fare la richiesta? Xxxx yyyy: chi ti ha detto che devo fare la richiesta, l’hai fatta? Xxxx: si. Xxxx yyyy: ma tu hai detto che non si può fare la richiesta. Xxxx: no, ho fatto la richiesta di cittadinanza normale per te e per lei. Xxxx yyyy: no la sua. Xxxx yyyy: no mia Xxxx: ah tua vero ... non mi ricordo più niente. Comunque è arrivata la comunicazione di presentazione (Xxxx consulta la normativa su un sito internet) Allora era ... e ti hanno detto online? Xxxx yyyy: si, così mi hanno detto quelli della Prefettura, sono andata l’altro giorno. [...] Xxxx: chi te lo ha detto che era fattibile online? Xxxx yyyy: la Prefettura quello che fa ... là a Reggio Calabria e mi ha chiesto se sono italiana e poi pure tu me lo hai detto Xxxx: no che mi sembrava che eri straniera ... Xxxx yyyy: no all’Ambasciata dell’Italia qua a Roma, non c’è bisogno di andare si fa online. Xxxx: (consulta il sito che fornisce spiegazioni sulle modalità di presentazione della domanda di ricongiungimento familiare) ... nulla osta per ricongiungimento familiare e mi dice: Il nulla osta per ricongiungimento del genitore naturale non presente sul territorio ... e non si può, poi richiesta per ricongiungimento familiare modulo SM, che è il modulo per straniero e richiesta di nulla osta per familiare a seguito e qui è quando tu presenti già in Italia ... che cosa dobbiamo chiedere il ...? Xxxx yyyy: devo portare mio marito. Xxxx: il visto? Xxxx yyyy: no vabbè, il visto si però non lo so se si può chiedere il visto o se prima si deve scrivere il nome del ragazzo, il nome mio e i documenti e poi aspettiamo che ci rispondono loro secondo me bò, non lo so. pagina 116 di 129 Xxxx: come si chiamava tuo marito? Xxxx yyyy: Xxxx yyyy, c’è qua! (Xxxx yyyy mostra ad Xxxx un documento con apposta la foto di due persone insieme e nel quale è riportato il nome del marito, si tratta di un certificato di matrimonio) Xxxx: ma il cognome ce l’ha come il tuo questo? Xxxx yyyy: no, yyyyyy Xxxx: ah è simile, ma è diverso ... xx/xx/xxxx dove sei nata? Sudan? Xxxx yyyy: Etiopia. Xxxx: dove sei nata, in Etiopia? Adiss Abeba? Xxxx yyyy: Xxxx Xxxx: residente in Riace via xxxx? Xxxx yyyy: no, vico xxxxxx. Xxxx: la sua nazionalità dov’è, dov’è residente lui? Xxxx yyyy: Sudan. Xxxx: e la cittadinanza qual è? Xxxx yyyy: lui? Etiopia. Xxxx: ok quindi è residente in Sudan (inserisce i dati nel modello di richiesta online) In caso di domanda presentata da familiare consorte di cittadini italiani si suggerisce di rivolgersi all’Ambasciata o Consolato italiano competente ... incomprensibile ... Xxxx yyyy: ma lui deve andare? Xxxx: si. Xxxx yyyy: senza che io faccio la domanda? Xxxx: e qui così mi dice e mi dice pure i documenti che deve portare Xxxx yyyy: passaporto ... Xxxx: formulare la domanda, quindi c’è una domandina, fotografie formato tessera, documento di viaggio in corso di validità, passaporto, nulla osta emesso da non oltre sei mesi dallo Sportello Unico competente. Xxxx yyyy: dobbiamo fare così, io devo fare la domanda al Consolato qua in Italia dicendo che c’è mio marito in Sudan. Dopo che faccio la domanda, con quel foglio, glielo mando e lui va a chiedere e dice che vuole venire qua, secondo me. Mah, è proprio difficile! Xxxx: dove te l’hanno detto in Prefettura? pagina 117 di 129 Xxxx yyyy: al Consolato mi hanno detto però senza andare a Roma, si fa online, hanno detto di chiedere il visto. Xxxx: il familiare da ricongiungere, deve chiedere all’Ambasciata o al Consolato il rilascio del visto di ingresso per il ricongiungimento familiare. Xxxx yyyy: lui? Xxxx: lui. Poi dice che se casomai non glielo danno può fare ricorso. Con questo visto entra in Italia, una volta che è in Italia gli rilasciano la Carta di Soggiorno come familiare di un cittadino dell’UE ... e ha diritto alla prestazione assistenziale, quindi deve andare lui là. Se vuoi ti stampo pure questa. [...] Xxxx: da come vedo io se gli mandi i documenti lo dovrebbero fare entrare direttamente. Xxxx yyyy: i miei documenti? Xxxx: cioè il certificato di matrimonio ecc. Xxxx yyyy: ce l’ha lui là. Xxxx: eh se ce l’ha ecc ... una volta avuto il visto può richiedere la carta di soggiorno.... [...]». 13.3.34. Alla luce di quanto emerso, nella mattinata del 18 dicembre 2017 la Guardia di Finanza - Gruppo di Locri effettuava una perquisizione presso gli uffici dell’associazione “Xxxx yyyy”: qui gli operanti rinvenivano e sequestravano il falso certificato di matrimonio di cui sopra. A seguito dell’operazione l’Xxxx si confrontava prima con il Xxxx (lo stesso 18 dicembre 2017) e poi con xxxx yyyy (in data 30 dicembre 2017) in ordine alle presumibili ragioni della stessa, paventando ad entrambi che l’attenzione degli investigatori si fosse concentrata sul documento requisito poiché questi ultimi erano verosimilmente venuti a conoscenza dell’illiceità di tutta l’operazione: - conversazione nr. 2285, r.i.t. nr. 365/17, registrata alle ore 18:00 del 18 dicembre 2017 all’interno dello studio commerciale Xxxx: «[...] Xxxx: ma a casa cosa ci trovano? Xxxx: se ho capito bene, dice che sono andati con un apparecchio Xxxx: ma figurati se li tiene nascosti dentro casa se ha qualcosa ... Xxxx: e che sono andati a fare? pagina 118 di 129 Xxxx: a trovare soldi! Xxxx: e sono tornati un’altra volta, come la vedi tu questa cosa? Xxxx: male! Xxxx: a casa mia non sono venuti. Xxxx: secondo me, se sono andati di nuovo da Xxxx yyyy ... Xxxx: ma scusa se lei ha i soldi, ma come faceva a prenderli, mica li può prendere lei? Xxxx: no vabbè a loro gli sembra che sei stato scavalcato tu, sicuramente, non è che per forza ... incomprensibile ... Xxxx: che sono stato scavalcato io come? Xxxx: non è che per forza di Xxxx yyyy, come sindaco del Comune come se ha preso altri soldi pure no? Xxxx: ah tu dici che non ne abbia presi anche dal Comune? Xxxx: o li ha presi pure dalle altre associazioni Xxxx: vedi che questa … incomprensibile ... Xxxx: no, le prestazioni occasionali sono regolari, li non c’è problema, no no per queste cose non c’è problema. Xxxx: perché stanno menando allora? come dici tu, praticamente loro pensano che siccome ci sono tutti questi progetti qua fuori ognuno paga la mazzetta a lei. Xxxx: si. Xxxx: pensano loro. Xxxx: magari hanno visto qualche movimento, non lo so, qualcuno gli ha detto qualcosa Xxxx: questo è poco ma sicuro, non hanno trovato niente Xxxx: vedono che caccia soldi, li manda all’estero ecc. Xxxx: ma quelli risultano sempre dalla busta paga sua Xxxx: appunto, ma quello che c’è scritto nella busta paga, si tratta delle prestazione occasionali in busta paga, quelle non possono dire niente, quelle sono regolari. Xxxx: il problema dice che omissis dice che facevano perquisizioni, lo sai ti hanno chiamato a te? praticamente omissis dice che praticamente mentre erano nella casa di Xxxx yyyy, loro erano davanti, erano vicino no, dice che mentre facevano la perquisizione, sta Xxxx yyyy l’hanno fermata pure, però sta Xxxx pagina 119 di 129 yyyy, se ne è andata a casa sua ed i finanzieri sono entrati nella casa di Xxxx yyyy. Xxxx yyyy cosa ha fatto? Dice che ha chiamato xxxxx e l’ha fatto andare a casa sua. Mentre erano là dentro Xxxx yyyy ha dato a xxxxx certi documenti per portarseli a casa. Quando praticamente questo xxxxx è arrivato ed è entrato e questa gli ha dato i documenti per portarseli, quando è uscito fuori la Finanza lo hanno beccato con quelle carte nelle mani. Xxxx: e che è successo? Xxxx: quelle carte erano a casa di Xxxx yyyy, perchè lei (Xxxx yyyy) le teneva nella casa di Xxxx yyyy, erano le carte che deve portare il fratello dicendo che è il marito. Xxxx: Xxxx yyyy? Si lo so, si si. Xxxx: praticamente come mi hanno detto omissis quindi dice che hanno preso quelle carte che quello aveva nelle mani e se le sono portate, quello che hanno trovato è esclusivamente solo quello. Xxxx: ma queste, se loro aspettavano gliele avrebbe date lei queste carte. Lei è venuta con quelle carte, io le ho viste, e c’è un attestato di matrimonio, non era neanche fatto qua, era fatto là (in Africa ndr), capito? ... Ma queste sono cazzate Xxxx: queste sono cazzate? Solo questo si sono presi. Ma poi sono andati a casa di quella, ma non lo potevano fare. xxxx yyyy: di Xxxx yyyy? Non è per colpa sua certo...no ma quelli volevano trovare soldi xxxxxxxxxxx. [...]». - conversazione nr. 2567, r.i.t. nr. 365/17, registrata alle ore 12:00 del 30 dicembre 2017 all’interno dello studio commerciale Xxxx: «[...] Xxxx: ... dice che anche l’altro giorno c’era la Finanza a casa sua Xxxx: l’altro giorno sono andati e sono rimasti mattina e pomeriggio ... poi Xxxx yyyy era venuta quando per farsi fare il ricongiungimento familiare con il marito, in realtà ho scoperto che è il fratello, non che me l’ha detto lei, ha il certificato che era sicuramente falso, questo certificato ... si vede che aveva paura di tenerlo in casa e, in qualche modo, l’ha preso Xxxx yyyy. Hanno chiamato un ragazzo extracomunitario, gli ha telefonato Xxxx yyyy, gli ha detto vieni a casa perché stanno vicini, sopra e sotto non lo so, questo ragazzo è entrato nella casa di Xxxx yyyy, Xxxx yyyy gli ha dato questi documenti del fratello (di Xxxx yyyy), pagina 120 di 129 quando questo è uscito l’hanno fermato, l’hanno perquisito e gliel’hanno presi. Ora il problema non c’è, però se cercano qualcosa vedono che c’è un certificato di matrimonio falso ... [...]». 13.4. CONCLUSIONI. Gli elementi di prova ricavabili dal corposo numero di conversazioni intercettate (trascritte nella loro interezza al fine di non travisarne il cristallino contenuto) e dagli atti e documenti raccolti dagli inquirenti nel corso dell’attività investigativa contribuiscono a delineare un chiaro e stringente compendio indiziario a carico di entrambi gli indagati in relazione al delitto loro provvisoriamente ascritto: il Lucano e la Xxxx yyyy architettavano infatti un espediente criminoso – tanto semplice quanto efficace – volto a consentire al fratello dell’indagata prima di convolare con lei a nozze nel loro Paese d’origine (anche grazie alla predisposizione per entrambi, tra Riace e l’Etiopia, di falsi certificati), poi di sfruttare lo status di coniugio con la donna, cittadina italiana, per ottenere l’ingresso in Italia ai sensi della disciplina prevista dagli artt. 28 e ss. d.lgs. nr. 286 del 1998. Particolarmente allarmanti si rivelano non solo la lunga serie di irregolarità amministrative e di illeciti penalmente rilevanti che costellavano la realizzazione del progetto, ma anche e soprattutto l’estrema naturalezza con la quale i prevenuti si risolvevano a trasgredire norme civili, amministrative e penali. Ancor più disarmante è poi la spigliatezza con la quale il Lucano, nonostante il ruolo istituzionale rivestito, ammetteva pacificamente e più volte – in termini che non potevano in alcun modo essere equivocati – ad un nutrito gruppo di interlocutori (com’era d’altro canto sua consuetudine: si vedano, sul punto, i dialoghi che l’avevano visto protagonista primario nell’ambito della vicenda relativa al matrimonio tra “Xxxx yyyy” e “Xxxx yyyy”) di essersi materialmente ed in prima persona adoperato per consentire alla complice di contrarre matrimonio con il Xxxx (senza peraltro fare mistero, in talune occasioni, del fatto che questi fosse il germano della sposa). 13.4.1. Alcun dubbio sussiste poi sulla penale rilevanza, ai sensi dell’art. 12, co. 3° d.lgs. cit., delle condotte lumeggiate: a nulla rileva, sul punto, che non sia stata accertata l’effettiva riuscita dell’escamotage congegnato dagli indagati, e che non si sia quindi acclarato se lo sposo sia poi riuscito o meno a conseguire il titolo necessario per fare ingresso sul territorio italiano ed raggiungere il nostro Paese. Per consolidata e condivisibile giurisprudenza, infatti, «In tema di disciplina dell’immigrazione, così come modificata dalla Legge del 30 luglio 2002 n. 189, integrano il pagina 121 di 129 delitto di cui al primo comma dell’art. 12 D.Lgs. n. 286 del 25 luglio 1998 gli “atti diretti a procurare l’ingresso” illegale dello straniero nel territorio dello Stato e, quindi, anche quelle attività che, finalisticamente ed univocamente orientate a conseguire tale scopo, non siano riuscite a realizzarlo» (così, ex multis, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza nr. 40624 del 25 marzo 2014, rv. 259922). 14. LA CONTESTAZIONE DI CUI AL CAPO D’IMPUTAZIONE PROVVISORIA A) Si rimprovera a tutti gli indagati a cui carico è avanzata istanza coercitiva, nelle più volte accennate vesti da loro ricoperte, il delitto di cui all’art. 416 cod.pen.. Questi si sarebbero infatti associati tra loro al fine di commettere i delitti di cui sopra (ad eccezione di quelli di cui ai capi d’imputazione provvisoria T ed Y), nonché quello di cui al capo d’imputazione provvisoria C): il Lucano con il ruolo di promotore ed organizzatore dell’intera struttura; xxxx yyyy e xxxx yyyy come partecipi “qualificati”, stante l’importanza del contributo apportato al consorzio; i restanti indagati come partecipi “semplici”. 14.1. Ferme restando le valutazioni già espresse in ordine alla tutt’altro che trasparente gestione, da parte del Comune di Riace e dei vari enti attuatori, delle risorse erogate per l’esecuzione dei progetti S.P.R.A.R. e C.A.S., ed acclarato quindi che tutti i protagonisti dell’attività investigativa conformavano i propri comportamenti ad estrema superficialità, il diffuso malcostume emerso nel corso delle indagini non si è tradotto, come sopra evidenziato, in alcuna delle ipotesi delittuose delineate dagli inquirenti. 14.1.1. Sul punto può rimarcarsi, per mero amore di completezza, che anche il delitto di cui al capo d’imputazione provvisoria C) non si palesa allo stato sussistente. Alcun ingiusto vantaggio patrimoniale era infatti arrecato dal Lucano agli enti attuatori dei servizi di cui sopra. Considerato il notevole afflusso migratorio degli ultimi anni, i c.d. “lungo permanenti” sarebbero stati comunque sostituiti da altre persone, con esborso di somme di denaro dallo Stato alle cooperative identico a quello quantificato dagli investigatori, e conseguentemente con pari incassi da parte degli operatori privati: non si comprende quindi come possa sostenersi che la Pubblica Amministrazione abbia sofferto un concreto pregiudizio patrimoniale a vantaggio di questi ultimi. A ciò si aggiunga che, per quanto in violazione della disciplina illustrata nella parte iniziale del provvedimento, i suddetti “lungo permanenti” ricevevano comunque un servizio dagli enti attuatori, che necessariamente doveva essere loro retribuito: questi non hanno dunque conseguito nessun indebito arricchimento. pagina 122 di 129 14.2. L’inconsistenza del quadro indiziario in relazione alle contestazioni oggetto di indagine che ne rappresenterebbero i reati - fine si riverbera negativamente sulla possibilità di configurare il delitto di associazione a delinquere: la stabilità della compagine associativa è tutt’altro che dimostrata, considerato il continuo avvicendamento di molti dei suoi componenti, ossia i responsabili degli enti attuatori; a ciò si aggiunga che i programmi perseguiti dagli indagati, per quanto sopra visto, non possono definirsi illeciti, né si sono tradotti in condotte penalmente rilevanti. 15. LE ESIGENZE CAUTELARI E L’APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI. 15.1. PREMESSA. Acclarata la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico degli indagati - xxxx yyyy in relazione al delitto di cui al capo d’imputazione provvisoria D), - xxxx yyyy in relazione al delitto di cui al capo d’imputazione provvisoria E), - Domenico Lucano in relazione ai delitti di cui ai capi d’imputazione provvisoria T) (previa riqualificazione, come visto, ai sensi dell’art. 353 bis cod.pen.) ed Y), e - Xxxx yyyy in relazione al delitto di cui al capo d’imputazione provvisoria Y), si rende a questo punto necessario verificare se, come sostenuto dal Pubblico Ministero, siano altresì ricorrenti le esigenze cautelari di cui all’art. 274, co. 1°, lett. a), b) e c) cod.proc.pen., per poi eventualmente stabilire – laddove concluso positivamente tale vaglio – quale misura cautelare sia la più idonea a scongiurare i pericoli riscontrati e proporzionata ai fatti sinora accertati ed alla pena irrogabile. 15.2. IL PERICOLO DI INQUINAMENTO PROBATORIO. Come visto l’impianto accusatorio relativo alle ipotesi delittuose perpetrate dagli indagati si regge quasi interamente su intercettazioni (telefoniche ed ambientali) ed atti amministrativi e documenti acquisiti al fascicolo del Pubblico Ministero. Le prove a carico dei prevenuti sono insomma già cristallizzate, e ne è quindi assicurata l’immutabilità: non si vede dunque come questi potrebbero turbarne il processo formativo – oramai concluso – o disinnescarne l’inequivoco e pregiudizievole significato. 15.2.1. Deve quindi escludersi la ricorrenza del pericolo di inquinamento probatorio previsto dall’art. 274, co. 1°, lett. a) cit.. 15.3. IL PERICOLO DI FUGA. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi anche con riguardo al paventato pericolo di fuga. Per dimostrare la sussistenza di tale rischio il Pubblico Ministero accenna a due conversazioni che vedevano protagonisti proprio il Lucano e la Xxxx yyyy: il primo esprimeva a xxxx yyyy, in data 11 settembre 2017, la pagina 123 di 129 possibilità di accettare – alla scadenza del mandato elettorale, nel 2019 – un incarico per “un lavoro sulla cooperazione internazionale” offertogli da Xxxx yyyy; la seconda, conversando con l’amica Xxxx yyyy il 18 ottobre 2017, le riferiva (in un contesto colloquiale che appare invero piuttosto scherzoso) di voler andare in America. Ebbene, appare assai difficile desumere da tali invero isolate affermazioni che sussista un concreto ed attuale pericolo che gli indagati si diano alla fuga: il Lucano si limitava ad ipotizzare di dedicarsi ad altra attività (non è ben chiaro peraltro se in Italia o all’estero) solo a partire dal 2019, mentre la Xxxx yyyy manifestava la sua intenzione di lasciare l’Italia con toni ironici. A ciò si aggiunga che entrambi i prevenuti sono risultati nel corso di tutta la lunga attività investigativa stabilmente dimoranti sul territorio calabrese, e non hanno concretamente dimostrato di volersene allontanare anche una volta venuti a conoscenza di essere indagati. 15.3.1. Per quanto attiene a xxxx yyyy e xxxx yyyy, poi, non sono stati addotti elementi sulla base dei quali ritenere incombente il rischio de quo. 15.4. IL PERICOLO DI REITERAZIONE CRIMINOSA. Appare invece attuale e concreto il pericolo che, se non sottoposti a regime limitativo della loro libertà personale, il Lucano e la Xxxx yyyy reiterino reati della stessa specie di quelli loro provvisoriamente addebitati. 15.4.1. Sebbene non integrante alcuno degli illeciti penali contestati nei restanti capi d’imputazione provvisoria, la gestione quantomeno opaca e discutibile dei fondi destinati all’accoglienza di cittadini extracomunitari tratteggia il Lucano come soggetto avvezzo a muoversi sul confine (invero sottile in tali materie) tra lecito ed illecito, pacificamente superato nelle vicende relative all’affidamento diretto dei servizi di pulizia della spiaggia di Riace ed al matrimonio fittizio tra la Xxxx yyyy ed il fratello. Avvalendosi e chiaramente abusando del ruolo rivestito l’uomo creava una fitta rete di contatti personali che ne agevolavano – chi più, chi meno consapevolmente – la perpetrazione dei delitti sopra indicati, e sulla quale tuttora potrebbe fare affidamento per tornare a delinquere. Se dunque è ancora fertile il retroterra culturale e politico sfruttato dall’indagato (ad oggi Sindaco di Riace) per porre in essere comportamenti penalmente stigmatizzabili, appare altrettanto evidente che l’incarico attualmente ricoperto e la copiosa presenza di stranieri sul territorio riacese potrebbero costituire occasioni propizie per l’adozione di atti amministrativi volutamente viziati o per la proposizione a soggetti extracomunitari di facili ed illegali scappatoie per ottenere l’ingresso in Italia. Generano poi stupore la dimestichezza e la spregiudicatezza dimostrate pagina 124 di 129 dall’uomo nella commissione di tale ultima categoria di illeciti: il Lucano, che già sapeva di essere indagato, non faceva mistero neanche di fronte a persone estranee al suo entourage di trasgredire intenzionalmente quelle norme civili ed amministrative delle quali proprio lui era in realtà tenuto per primo a garantire il rispetto. Per il perseguimento dei suoi scopi, poi, l’uomo non risparmiava il ricorso a condotte non solo penalmente, ma anche moralmente riprovevoli (per quanto, dal suo punto di vista, finalizzate a garantire a soggetti svantaggiati la possibilità di permanere in Italia o di raggiungere il Paese, per qui godere di un migliore regime di vita): dei tre matrimoni fittizi da egli organizzati due vedevano protagonisti suoi concittadini facilmente malleabili ai suoi fini o perché, come nel caso di Xxxx yyyy Xxxx yyyy, non avvezzi ad intrattenere relazioni amorose («lui è piccolino così, mai avuto donne...») o perché, come nel caso di xxxx yyyy, affetti da deficit mentale; l’ultimo era invece “interpretato” da fratello e sorella (il primo dei quali, una volta sposatosi, avrebbe lasciato temporaneamente in Etiopia la sua vera moglie e tre figli). L’indagato vive oltre le regole, che ritiene d’altronde di poter impunemente violare nell’ottica del “fine che giustifica i mezzi”; dimentica, però, che quando i “mezzi” sono persone il “fine” raggiunto tradisce, tanto paradossalmente quanto inevitabilmente, quegli stessi scopi umanitari che hanno sorretto le proprie azioni. Per quanto visto sopra, al prevenuto si presenta quotidianamente l’opportunità di commettere reati analoghi a quelli oggi rimproveratigli (che, ovviamente, non si palesano commessi in presenza di cause di giustificazione o comunque esonerabili da pena per altro motivo). Considerato che allo stato può tranquillamente escludersi che al Lucano (seppur incensurato) possa essere concesso, in sede di prevedibile condanna per i fatti contestatigli, il beneficio previsto dagli artt. 163 e ss. cod.pen., misura idonea a prevenire la reiterazione di simili reati da parte dello stesso, e proporzionata alle condotte sinora accertate ed alla pena che ne conseguirà, appare quella degli arresti domiciliari: dovendo permanere all’interno della propria abitazione l’uomo vedrà reciso ogni legame con chi sinora ha incoraggiato e facilitato i suoi deprecabili comportamenti, oltre che con l’istituzione comunale pianamente asservita ai suoi scopi, così vedendosi significativamente impedita la possibilità di tornare a delinquere. 15.4.2. Alla rete di conoscenze cui s’è appena fatto cenno ha avuto facile accesso, grazie all’estrema vicinanza con il coindagato, anche la Xxxx yyyy, inserita da anni sul territorio riacese ed attiva frequentatrice dell’associazione “Xxxx yyyy”. Le considerazioni sopra svolte riguardo alla concretezza ed all’attualità del pericolo di pagina 125 di 129 recidiva da parte del Lucano valgono quindi anche per la donna, sulla cui personalità deve esprimersi giudizio fortemente negativo: questa si prestava con estrema leggerezza, e forte dell’appoggio del complice, a contrarre false nozze con il fratello ed a commettere a tal fine una lunga sequela di reati, in Italia ed all’estero, così dimostrando un’indole chiaramente intollerante al comando legislativo. Appare in definitiva necessario rescindere ogni contatto della Xxxx yyyy con la cittadina di residenza, dalla quale – anche considerando l’alta densità di persone extracomunitarie che vi soggiornano – potrebbero giungerle “richieste di aiuto” analoghe a quelle avanzate in passato da “Xxxx yyyy”, da “Xxxx yyyy” e dal fratello, e dunque ulteriori sollecitazioni a delinquere. Misura cautelare idonea a scongiurare tale rischio e proporzionata alle condotte sinora accertate appare quella, proposta dal Pubblico Ministero, del divieto di dimora nel comune di Riace. 15.4.3. A dissimili conclusioni deve invece pervenirsi per quanto attiene a xxxxx ed a xxxxx. Le condotte perpetrate dalle indagate appaiono invero episodiche (e quella posta in essere dalla prima addirittura bagatellare): pur gestendo l’accoglienza di un rilevante numero di stranieri, ed avendo dunque l’astratta possibilità di commettere un consistente numero di truffe ai danni dello Stato, le stesse circoscrivevano l’ambito del proprio illecito agere a due singole posizioni. I delitti in questione non suscitano in sostanza tale allarme sociale da giustificare l’emissione, a carico della xxxxx e della xxxxx, di misura cautelare. 16. LA RICHIESTA DI SEQUESTRO PREVENTIVO. 16.1. Va rigettata infine la richiesta di sequestro preventivo avanzata dal Pubblico Ministero in relazione al delitto di cui al capo d’imputazione provvisoria A). Per tale fattispecie non sussiste infatti, come detto, un fumus indiziario, difettando conseguentemente uno dei presupposti indispensabili per l’adozione di provvedimento ablativo. P.Q.M. visti gli artt. 272 e ss., 283 e 284 cod.proc.pen., ACCOGLIE PARZIALMENTE la richiesta di misura cautelare avanzata dal Pubblico Ministero a carico dei pagina 126 di 129 summenzionati indagati e per l’effetto APPLICA al summenzionato Domenico Lucano, in relazione ai delitti di cui ai capi d’imputazione provvisoria T) (riqualificato ai sensi dell’art. 353 bis cod.pen.) ed Y), la misura cautelare degli arresti domiciliari, prescrivendo al medesimo di non allontanarsi dalla propria abitazione senza l’autorizzazione del Giudice. APPLICA alla summenzionata xxxx yyyy, in relazione al delitto di cui al capo d’imputazione provvisoria Y), la misura cautelare del divieto di dimora nel territorio comunale di Riace, prescrivendo alla stessa di non accedervi senza l’autorizzazione del Giudice. RIGETTA nel resto la richiesta di misura cautelare. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza, ed in particolare per la trasmissione della presente ordinanza copia al Pubblico Ministero richiedente, che ne curerà l’esecuzione e la comunicazione all’Autorità di polizia giudiziaria competente per territorio. Così deciso in Locri il 26 settembre 2018. Il Giudice per le indagini preliminari dott. Xxxx yyyy pagina 127 di 129 Sommario 1. Premessa ................................................................................................................................................... 22 2. Il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (S.P.R.A.R.)..................................... 24 3. Il sistema dei Centri di Accoglienza Straordinaria (C.A.S.) .......................................................... 31 4. Il progetto di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati. ............................................. 34 5. La contestazione di cui al capo d’imputazione provvisoria B). ..................................................... 35 5.1. L’affidamento diretto dei servizi di accoglienza. .......................................................................... 36 6. La contestazione di cui al capo d’imputazione provvisoria F). ..................................................... 38 7. La contestazione di cui al capo d’imputazione provvisoria G) ..................................................... 40 8. La contestazione di cui al capo d’imputazione provvisoria I) ....................................................... 42 8.1. Premessa................................................................................................................................................ 42 8.2. Le emergenze investigative. ............................................................................................................. 42 8.3. Conclusioni. .......................................................................................................................................... 45 9. La contestazione di cui al capo d’imputazione provvisoria L) ...................................................... 46 9.1. Premessa................................................................................................................................................ 46 9.2. I prelievi in contanti dai conti correnti ed il pagamento di parte dei concerti estivi organizzati dal Comune di Riace. .................................................................................................... 47 9.3. Le malversazioni dell’associazione “xxxx yyyy”. ......................................................................... 48 9.4. Conclusioni. .......................................................................................................................................... 49 10. Le contestazioni di cui ai capi d’imputazione provvisoria D) ed E) .......................................... 49 10.1. Premessa. ............................................................................................................................................ 49 10.2. Le false presenze dell’xxxx yyyy. .................................................................................................. 50 10.3. Le false presenze del xxxx yyyy. ................................................................................................... 51 11. Le contestazioni di cui ai capi d’imputazione provvisoria O), P) e Q) ...................................... 51 11.1. Premessa. ............................................................................................................................................ 51 11.2. Le acquisizioni documentali............................................................................................................ 52 11.3. L’attività di intercettazione............................................................................................................. 54 11.4. Conclusioni. ........................................................................................................................................ 57 12. La contestazione di cui al capo d’imputazione provvisoria T) ................................................... 58 12.1. Premessa. ............................................................................................................................................ 58 12.2. Le acquisizioni documentali............................................................................................................ 58 12.3. La normativa in materia di cooperative sociali........................................................................... 61 12.4. L’ulteriore sviluppo delle indagini. ............................................................................................... 63 12.5. Gli ulteriori spunti investigativi offerti dalle persone informate sui fatti. ........................... 64 12.6. Conclusioni. ........................................................................................................................................ 65 13. La contestazione di cui al capo d’imputazione provvisoria Y) ................................................... 69 13.1. Premessa. ............................................................................................................................................ 69 13.2. Il matrimonio “di comodo” tra “xxxx” (xxxx yyyy) e “xxxx” (xxxx yyyy). ........................ 69 13.3. Il matrimonio in Etiopia tra xxxx yyyy e xxxx yyyy............................................................... 86 13.4. Conclusioni. ...................................................................................................................................... 121 14. La contestazione di cui al capo d’imputazione provvisoria A) ................................................. 122 pagina 128 di 129 15. Le esigenze cautelari e l’applicazione di misure cautelari. ........................................................ 123 15.1. Premessa. .......................................................................................................................................... 123 15.2. Il pericolo di inquinamento probatorio. ..................................................................................... 123 15.3. Il pericolo di fuga. ........................................................................................................................... 123 15.4. Il pericolo di reiterazione criminosa. .......................................................................................... 124 16. La richiesta di sequestro preventivo. ............................................................................................. 126 pagina 129 di 129